Correttivo e mediazione civile: analisi sistematica delle innovazioni legislative

Luca Sileni
Giuseppe Vitrani
12 Febbraio 2025

Quali sono le novità in tema di mediazione apportate dal d.lgs. n. 216/2024?

Quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 216/2024, si inserisce nel complesso processo di riforma e digitalizzazione del sistema giustizia, introducendo significative modifiche alla disciplina della mediazione civile e commerciale. L'intervento normativo si colloca nell'alveo delle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, rispondendo all'esigenza di modernizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La riforma si caratterizza per un approccio sistematico che investe molteplici aspetti del procedimento di mediazione, dalla sua instaurazione alla conclusione, con particolare attenzione agli aspetti tecnologici e procedurali. L'impianto normativo si fonda su un delicato equilibrio tra esigenze di digitalizzazione e garanzie di effettività della partecipazione, introducendo innovazioni significative nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto.

Il legislatore delegato ha operato in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nella l. delega n. 206/2021, perseguendo obiettivi di efficienza e razionalizzazione del procedimento. Le modifiche introdotte si coordinano con il quadro normativo preesistente, in particolare con il Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e con la disciplina generale della mediazione contenuta nel d.lgs. n. 28/2010.

La mediazione telematica e il consenso delle parti

La riforma introduce una disciplina organica della mediazione telematica attraverso il nuovo art. 8-bis, d.lgs. n. 28/2010.

La norma subordina lo svolgimento del procedimento in modalità digitale al consenso unanime delle parti, introducendo un presupposto procedurale indefettibile che caratterizza l'intero sistema.

Il consenso alla modalità telematica deve possedere specifiche caratteristiche qualificanti. In primo luogo deve essere espresso, non potendosi desumere da comportamenti concludenti. Tale requisito risponde all'esigenza di certezza circa la volontà delle parti di accettare le modalità digitali di svolgimento del procedimento. La manifestazione di volontà deve inoltre essere unanime, richiedendo l'adesione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Il consenso deve inoltre essere preventivo rispetto all'avvio delle sessioni di mediazione, ma la tempistica di acquisizione dello stesso non può che seguire una scansione differenziata: contestuale al deposito dell'istanza per la parte proponente, coincidente con il momento del deposito della dichiarazione di adesione per la parte invitata. Non si può neppure escludere il caso della parte che compaia direttamente il giorno del primo incontro fissato dal mediatore. In questo caso, laddove la parte proponente il procedimento abbia manifestato l'intenzione di celebrare la mediazione per via telematica, verrà fissato un incontro da remoto e, in quella sede la parte (o le parti) invitate potranno esprimere le proprie determinazioni circa le modalità di svolgimento della mediazione.

Il nuovo art. 8-bis elimina il riferimento espresso alla firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi siglati e prescrive ora che le firme siano apposte nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 8-bis, comma 1), introducendo un'apparente semplificazione, che potrebbe legittimare in astratto il ricorso anche alla firma elettronica avanzata (FEA), che, come noto, gode dei medesimi effetti giuridici della firma digitale in virtù di quanto previsto all'art. 20, comma 1-bis, CAD.

Tuttavia, l'intervento del legislatore primario pare frustrato dalla presenza nel nostro ordinamento dell'art. 60, DPCM 22 febbraio 2023 che, nel contesto delle regole tecniche sulle firme elettroniche, limita l'utilizzo della firma elettronica avanzata ai rapporti giuridici tra il sottoscrittore e il soggetto che fornisce la soluzione di firma, escludendo dunque la sua validità in ogni tipo di rapporto che coinvolga soggetti terzi.

L'intervento di semplificazione pare dunque destinato a rimanere solo sulla carta, almeno sino a quando il legislatore non deciderà di intervenire modificando le regole tecniche appena citate visto che, allo stato, l'unica firma elettronica dotata di piena efficacia in ogni tipologia di rapporto giuridico è la firma digitale.

Appare anche difficile ipotizzare una modalità di firma mista che preveda ad esempio la sottoscrizione analogica del cliente, la generazione di una copia per immagine del documento e la successiva firma digitale dell'avvocato. È pur vero che tale metodologia di generazione del documento informatico è espressamente prevista dal CAD e dalle linee guida (paragrafo 2.2) ma è anche vero che, ove implementata, essa non sarebbe semplice da gestire. Occorrerebbe infatti procedere per singoli centri d'interesse e quindi ciascun avvocato dovrebbe effettuare il raffronto documentale delle firme (scansionate) apposte dai soli clienti presenti con lui in studio; ciò porterebbe quindi alla formazione di plurime copie per immagine (firmate digitalmente dall'avvocato) che dovrebbero essere trasmesse al mediatore. Inoltre, all'Organismo di mediazione dovrebbero pur sempre essere recapitati i documenti originali firmati dalla parte sprovvista di firma digitale.

Il nuovo art. 8-bis specifica poi che il provvedimento finale della mediazione debba essere sottoscritto dalle parti e immediatamente restituito al mediatore, il quale verificherà l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, e provvederà poi ad apporre la propria firma e a curarne il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invierà alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

L'avverbio utilizzato dal legislatore sembra dunque indicare che tutte le firme digitali apposte dalle parti e dagli avvocati debbano riportare la medesima data di apposizione. Inoltre, il mediatore – firmando per ultimo – dovrà ricevere il documento completo di tutte le sottoscrizioni prima della chiusura dell'incontro di mediazione; si ritiene, quindi, che le firme possano essere apposte solo durante l'incontro di mediazione e non a sessione già chiusa.

La regolamentazione degli incontri da remoto

Il legislatore ha anche dedicato una disciplina specifica ai singoli incontri tenuti da remoto; può infatti accadere che, nel corso di una procedura “tradizionale e analogica”, si tenga ad esempio il primo incontro in presenza e poi, per i successivi, le parti chiedano di riunirsi da remoto. Ebbene, in tali casi si applicherà l'art. 8-terdi nuova introduzione, che detta regole in parte difformi dalla procedura telematica.

Innanzitutto non è richiesto il consenso unanime delle parti visto che, al primo comma, si specifica che «Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto». Inoltre, vi sono sensibili differenze per il caso in cui il mediatore debba acquisire le firme dei partecipanti all'incontro.

Si prevede infatti che la modalità di sottoscrizione digitale (ovvero apposta secondo le regole dettate dal codice dell'amministrazione digitale) possa essere adottata solo in caso di accordo tra tutte le parti presenti; diversamente, ai sensi del comma 4, «Le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore». Per l'interpretazione di questa disposizione è utile guardare alla relazione governativa: si chiarisce infatti che «quando le parti si accordano nel senso previsto dal comma 4 esse si impegnano anche a recarsi davanti al mediatore per apporre la firma analogica».

Il legislatore sembra dunque aver disegnato due modalità di gestione dell'incontro da remoto (lo si ripete, non inserito all'interno di una procedura che le parti hanno espressamente dichiarato di voler celebrare per via telematica):

  • caso in cui non è necessario raccogliere le firme dei partecipanti: è sufficiente la disponibilità di un sistema di collegamento che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate;
  • caso in cui è necessario raccogliere le firme dei partecipanti: occorre avere la disponibilità di un sistema che consenta la firma digitale a tutti i soggetti, anche alle parti private. Questo sistema verrà utilizzato solo con il consenso unanime; diversamente, si dovrà disporre un rinvio dell'incontro con comparizione personale davanti al mediatore e sottoscrizione (analogica) del verbale (o dell'accordo).

La durata del procedimento

Il legislatore del 2024 ha introdotto una rimodulazione significativa della disciplina temporale del procedimento di mediazione, delineando un sistema che coniuga flessibilità e certezza dei termini. L'art. 6, d.lgs. 28/2010, come novellato, stabilisce una durata ordinaria del procedimento di sei mesi, introducendo al contempo un articolato meccanismo di proroghe che si differenzia in base alla natura della mediazione.

Nel regime ordinario, il termine semestrale può essere prorogato mediante accordo delle parti per periodi successivi non superiori a tre mesi. Tale previsione manifesta la volontà legislativa di garantire la necessaria elasticità temporale, consentendo l'adeguamento della durata del procedimento alla complessità della controversia e alle concrete esigenze conciliative. La flessibilità del meccanismo di proroga ordinaria si giustifica alla luce della natura consensuale della mediazione e dell'opportunità di non cristallizzare rigidamente i tempi delle trattative.

Diversamente, per le mediazioni disposte dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, o dell'art. 5-quater, comma 1, il legislatore ha introdotto un regime più rigido, consentendo una sola proroga trimestrale. Tale limitazione risponde all'esigenza di coordinare il procedimento di mediazione con i tempi del processo principale, evitando che la fase conciliativa possa tradursi in un elemento di irragionevole dilatazione della durata complessiva del giudizio.

Il dies a quo del termine viene individuato con precisione dalla norma, distinguendo tra mediazione su impulso delle parti e mediazione disposta dal giudice. Nel primo caso, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione; nel secondo, dalla data di deposito dell'ordinanza giudiziale.

Tale differenziazione riflette la diversa natura dei due procedimenti e garantisce certezza nell'individuazione del momento iniziale del computo dei termini.

La disciplina della procura

La riforma ha significativamente innovato la disciplina della delega per la partecipazione agli incontri di mediazione. L'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 prevede ora che «La delega per la partecipazione all'incontro di mediazione venga conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata contenente gli estremi del documento di identità del delegante; l'autentica del pubblico ufficiale è invece prevista per i soli casi disciplinati dall'art. 11, comma 7, ovvero nel caso in cui il procedimento termini con la stipula di un contratto o con il compimento di un atto previsto dall'art. 2643 del codice civile»..

La norma appare in grado di porre fine al dibattito giurisprudenziale che si era sviluppato nel corso degli anni e che da ultimo aveva visto la giurisprudenza affermare che «la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8, d.lgs. n. 28/2010, è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale» (App. Napoli, 14 novembre 2024, n. 4614) e che «nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modifiche, in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste» (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2024, n. 18106).

Come si può agevolmente constatare, la giurisprudenza afferma da tempo la possibilità di delega nel procedimento di mediazione, ma non ha mai chiarito i requisiti formali per il rilascio della stessa. L'intervento chiarificatore da parte del legislatore risulta pertanto quanto mai opportuno.

La fase successiva al mancato accordo

Anche la fase conclusiva della mediazione è stata oggetto di un significativo intervento da parte del legislatore. All'art. 11, d.lgs. n. 28/2010 è stato infatti aggiunto il comma 4-bis, il quale prevede che: «Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo».

La novella recepisce e codifica l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, sicché, una volta terminata con esito negativo la procedura conciliativa, il predetto termine decorre nuovamente per intero.

Il principio era stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza di merito in tema di impugnazione delle delibere assembleari; si era infatti affermato che, in tale ipotesi, la presentazione della domanda di mediazione impedisce la decadenza.

L'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Trib. Busto Arsizio, sez. III, 18 febbraio 2022, n. 244). Questo orientamento aveva peraltro trovato conferma in numerosi precedenti giurisprudenziali, sia di legittimità (Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2013, n. 17781) che di merito (Trib. Roma, sez. V, 12 marzo 2019, n. 5382; App. Palermo, 27 giugno 2017, n. 1245; Trib. Milano, 2 dicembre 2016, n. 13360; Trib. Monza, 12 gennaio 2016, n. 65) ed è stato quindi recepito come norma primaria.

Poiché peraltro il termine in questione decorre dal deposito del verbale conclusivo del procedimento, è opportuno che l'organismo di mediazione sia particolarmente celere nella comunicazione di tale data alle parti.

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