Compensi dei periti: incostituzionale la riduzione dell’onorario dopo la prima vacazione
12 Febbraio 2025
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, l. n. 319/1980, che regola i compensi di periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori al servizio dell'autorità giudiziaria. Nello specifico, la Corte ha stabilito che nel caso di compensi a tempo per l'attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale aveva sottolineato – a seguito dell'individuazione di un interprete in una causa penale – il fatto che l'entità «irrisoria» degli attuali onorari desse luogo «ad un assetto normativo che sacrifica il diritto all'adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell'equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell'ausiliare». La Corte ha definito la normativa in questione manifestamente irragionevole in quanto introduce una differenziazione nei compensi per le varie vacazioni, già di per sé poco remunerate, senza alcun adeguamento periodico dei compensi. L'ampio divario tra il compenso della prima vacazione e quelli successivi «accentua l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo». Una singola vacazione, infatti, vale due ore, e, in origine, era fissato un compenso di 10mila lire per la prima e 5mila per le successive. La legge prevedeva un aggiornamento di questi valori in base ai dati ISTAT. Tale compenso, però, è fermo da più di vent'anni: l'ultima revisione è avvenuta con il DM 30 maggio 2002 (che ha fissato l'importo della prima vacazione a 14,68 euro e della seconda a 8,15 euro) e, successivamente, con il d.P.R. n. 115/2002, che ha riclassificato gli onorari, aggiungendo a fissi e variabili la componente “a tempo”. Un sistema che, tuttavia, non risulta ancora adottato, e che richiede l'emanazione di decreti dirigenziali, allo stato non ancora avvenuta. La Corte ha inoltre evidenziato che l'istituto della vacazione non è più regolamentato nella novellata disciplina degli onorari a tempo stabilita dal d.P.R. n. 115/2002, ormai completamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare. Il giudice rimettente aveva censurato anche l'art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che le tabelle degli onorari a tempo determinino il compenso dei professionisti. Tuttavia, la Corte ha ritenuto questa questione non pertinente al procedimento principale, rilevando che tale disposizione, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a seguito dell'adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, di cui al comma 1 dello stesso art. 50, adozione non ancora intervenuta. Fonte: Diritto e Giustizia |