Condominio e locazione

Bonus edilizi: la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni opera anche in caso di variazioni soggettive

13 Febbraio 2025

In presenza di una CILAS o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti, sia soggettive che oggettive, successive a tale data non escludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni previsto dall’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2024.

È quanto si desume dalla risposta all'interpello n. 15/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate, rubricato «Esercizio delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'art. 121 del decreto-legge, n. 34/2020 a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024 - variante alla CILAS».

Occorre, tuttavia, fare un passo indietro per cercare di comprendere la genesi di tale intervento. 

Il decreto Salva Conti (n. 39/2024) prevede che, con riferimento al beneficio del superbonus con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2024, è possibile avvalersi della opzione credito di imposta o sconto in fattura soltanto se entro il 30 marzo 2024 risulti sostenuta almeno una spesa che si desuma da apposita documentazione (ad esempio, un bonifico bancario e relativa fattura). Con conseguente blocco dell'opzione anche nel caso in cui sia stata presentata la CILAS o sia stato richiesto il titolo abilitativo (e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori per interventi condominiali), entro il 16 febbraio 2024 (come previsto dal d.l. n. 11/2023), se alla data del 29 marzo 2024 (compreso), in relazione a tali interventi, non è stata ancora sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

Sono state, tuttavia, previste delle deroghe a tale blocco in taluni casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio, per il sismabonus acquisti per cui opera l'opzione, qualora sia stata presentata la CILAS o un diverso titolo abilitativo in data antecedente al 17 febbraio 2024.

La documentazione che attesti la spesa effettivamente sostenuta appare, allora, la conditio sine qua non per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali. Pertanto, al fine di evitare l'utilizzo distorto della norma che prescrive il diritto di esercitare l'opzione, il comma 5 del medesimo decreto ha stabilito che in mancanza di effettuazione del pagamento non è riconosciuto alcun diritto di opzione in favore del contribuente.

Tale norma, a carattere evidentemente antielusivo, vuole, pertanto, eliminare il fenomeno della c.d. CILAS dormiente che si configura ogni qual volta il contribuente presenti la CILAS, senza, tuttavia effettuare i relativi pagamenti, entro il termine indicato dalla legge.

L'obiettivo è, dunque, quello di evitare di aggirare la ratio della norma il cui fine è quello di incentivare i lavori di ristrutturazione e agevolare quanti abbiano sostenuto effettivamente le spese (la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene effettuato l'ordine di pagamento alla banca, prescindendo, dunque, dal momento dell'accredito sul conto corrente dell'ordinante). Le agevolazioni fiscali, infatti, si presentano come una deroga al generale dovere contributivo (art. 53 Cost.) e sono, pertanto, ammissibili solo se ragionevoli. 

Ritornando alla quaestio iuris, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello, asserisce che «la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni (subordinata alla presentazione della CILAS o del diverso titolo abilitativo in data antecedente al 17 febbraio 2023) continui ad operare anche se successivamente alla predetta data sono stati presentati progetti edilizi in variante alla CILAS o al diverso titolo abilitativo richiesto». Il beneficio, dunque, spetta anche in caso di varianti, tra cui vi rientra la variazione dell'impresa incaricata di effettuare i lavori o del committente. Eventuali varianti, infatti, «sia soggettive che oggettive non escludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni previsto dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 39/2024».

Con la risposta all'interpello, l'Amministrazione Finanziaria amplia la platea dei soggetti che possono avvalersi dell'opzione, la quale può spettare anche ad un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione che abbia, tuttavia, sostenuto le spese entro il termine indicato che ha natura perentoria (decorso il quale la parte decade dal beneficio). 

Come si legge nel testo, il parere riguarda la situazione in concreto sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate, basato, dunque, sui documenti presentati dal contribuente istante. Tale parere ha natura vincolante esclusivamente nei confronti del soggetto istante, non essendo ammissibile una interpretazione estensiva, anche in considerazione di quanto asserito in precedenza, ovvero, che le agevolazioni fiscali rappresentano una deroga al dovere generale di contribuzione.

Nonostante il limite di operatività del parere, tale risposta apre la strada verso nuove prospettive che allentano la stretta sulle cessioni del credito o sconto in fattura.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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