Consob risponde ad un quesito sull’esenzione dall'obbligo di opa totalitaria

13 Febbraio 2025

La Consob ha risposto ad un quesito relativo alla non applicabilità della disciplina opa obbligatoria di cui all'art. 106 TUF.

La Consob, con comunicazione 0104577/24 del 14 novembre 2024 ha risposto ad un quesito relativo alla non applicabilità della disciplina opa obbligatoria, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del d.lgs 58/1998 (Tuf), in relazione ad una operazione di annullamento di azioni proprie acquistate in regime di whitewash, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

Il quesito chiedeva conferma dell'insussistenza in capo al socio X di un obbligo di offerta pubblica totalitaria in virtù dell'applicazione dell'esimente, ossia l'approvazione assembleare di acquisto di azioni proprie mediante meccanismo del whitewash, anche alla delibera di annullamento riguardante azioni acquistate secondo il medesimo meccanismo. Il procedimento whitewash, previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento Parti correlate, attribuisce all'assemblea la facoltà di approvare operazioni in caso di parere contrario degli amministratori indipendenti. L'annullamento avrebbe ad oggetto un numero massimo di azioni pari a tutte le azioni proprie acquistate in regime di whitewash che la società deterrà in portafoglio, di volta in volta, in sede di esecuzione della delibera assembleare autorizzativa dell'annullamento, detratte quelle di cui la Società necessita per soddisfare le finalità e gli utilizzi individuati in relazione a detti acquisti. Tale annullamento verrebbe realizzato senza contestuale riduzione del valore del capitale sociale, ovvero, con redistribuzione della parità contabile implicita tra il minor numero rimanente di azioni.

Nel caso in esame, l'oggetto del quesito risulta essere l'applicabilità dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti ad una delibera autonoma con oggetto il solo annullamento delle azioni.

La Consob, dopo aver esaminato la fattispecie oggetto del quesito, ha confermato l'applicabilità dell'esimente da whitewash anche all'annullamento delle azioni proprie acquistate in virtù di comuni e specifiche finalità tra cui quelle di consentire una remunerazione extra a favore di tutti gli azionisti in linea con le politiche di remunerazione prospettate dalla società cristallizzando tale maggior remunerazione proprio mediante l'annullamento delle azioni acquistate. Ciò anche perchè le motivazioni economiche sottostanti all'annullamento, così come indicate nel quesito, mostrano che la proposta non rappresenta una operazione elusiva per accrescere la partecipazione di un socio che già detiene una partecipazione superiore alla soglia opa in termini di diritti di voto.

La Consob ha quindi affermato che l'annullamento delle azioni proprie ove deliberato con il meccanismo del whitewash, fatta salva la completa e corretta informative ai soci, con formale superamento della soglia del 30% da parte del socio X, non comporta il sorgere di obblighi di opa totalitaria in capo al medesimo azionista ed ai relativi controllanti. Dal punto di vista sostanziale, pertanto, nel caso di specie, l'assenza dell'elemento della contestualità tra la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e quella di annullamento delle medesime non incide sui presupposti che hanno portato a ritenere applicabile la norma citata anche all'annullamento delle azioni proprie.

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