Tutte le novità in materia previdenziale e assistenziale per l’anno 2025 (parte seconda)
12 Febbraio 2025
Le prestazioni assistenziali Il legislatore della legge di stabilità per l'anno 2025 prevede:
Con i commi 198 e 199, il legislatore interviene sui requisiti inerenti alla condizione economica e reddituale per fruire sia dell'Assegno di inclusione, sia del Supporto per la formazione e il lavoro (istituti entrambi disciplinati nel d.l. n. 48/2023, conv.to con modif.ni dalla l. n. 85/2023, artt. 1 e 12). Con riguardo all'Assegno di inclusione si interviene sia sull'art. 2 che individua i beneficiari dell'assegno di inclusione e specificamente sul secondo comma della lett. b), che individua i parametri della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, sia sull'art. 3 che individua la misura della prestazione e specificamente sul primo comma (si v. di recente e sull'efficacia di tale istituto in confronto al reddito di cittadinanza, M. Aprea, G. Gallo ed M. Reitano, Dal RDC all'ADI: una valutazione dell'efficienza dei criteri di esclusione degli “occupabili”, in Menabò, n. 230 del 30.1.2025, in https://eticaeconomia.it/dal-rdc-alladi-una-valutazione-dellefficienza-dei-criteri-di-esclusione-degli-occupabili/ ). Con riguardo al Supporto per la formazione e il lavoro si interviene sull'art. 12 che disciplina l'istituto, inserendo fra l'altro anche il comma 7-bis che prevede la proroga di altri dodici mesi dell'indennità di partecipazione (per le modificazioni apportate a entrambi gli istituti si v. il messaggio Inps del 15.1.2025, n. 148) L'Inps il 30 gennaio ha pubblicato l'aggiornamento dell'Osservatorio statistico relativo all'ADI e al Supporto per la Formazione e il Lavoro-SFL e da tali dati aggiornati al 31.12.2024 emerge fra l'altro che:
Con il comma 212, il legislatore prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Inps, per il riconoscimento dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, acquisisca e verifichi le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica riferita ai servizi per i quali è concesso il beneficio. Si ricorda che il d.l. 11.10.2024, n. 145, conv.to con modif.ni dalla l. 9.12.2024, n. 187, che detta disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, all'art. 6, che prevede e disciplina le misure di assistenza in favore del lavoratore al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi dell'art. 18-ter del d. lgs. n. 286/1998, riconosce la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione a questi lavoratori (si v. il terzo comma). Le disposizioni in materia di contribuzione: il rapporto contributivo Si introduce, con il comma 553 che aggiunge alla fine del comma 26° dell'art. 2 della l. n. 335/1995 un periodo, il terzo, la tutela previdenziale della Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto all'autorità vigilante. Per questi lavoratori, sempre il comma 553 innesta nell'art. 2 l. ult. cit. il comma 29-bis, ove è fissata la misura a regime della contribuzione dovuta nel 25 per cento della parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. L'obbligo del pagamento della contribuzione è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura per due terzi. Sino al 31 dicembre 2027, la misura della contribuzione è fissata nel limite del 50% dell'imponibile contributivo e, si rilevi, l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Poi, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, è riconosciuta la possibilità di chiedere una riduzione contributiva al 50%. Lo stesso beneficio è esteso anche ai coadiutori familiari che si iscrivono per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti. Lo stesso legislatore prevede, all'ultimo periodo del comma, che la domanda di fruizione del beneficio debba essere presentata attraverso apposita comunicazione telematica all'Inps. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di ingresso nella società nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquote contributive. Si conferma, modificandolo, l'esonero contributivo parziale della quota dei contributi IVS a carico delle lavoratrici dipendenti, fatta eccezione delle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico, nonché delle lavoratrici autonome con un individuato reddito. Le lavoratrici beneficiarie della prestazione devono essere madri di due o più figli e l'esonero spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (commi 219 – 220). Il legislatore interviene sostituendolo sul beneficio contributivo introdotto con i commi 180 e 181 dell'art. 1 della l. n. 213 del 2023, per il quale pende giudizio di legittimità costituzionale. In questa sede è da menzionare l'intervento operato con il decreto legge n. 160 del 2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 199 del 2024 in tema di contrasto al lavoro sommerso. L'art. 1 del decreto legge assegna all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. compiti precedentemente assegnati all'Anpal, che era sia membro della cabina di regia della “Rete del lavoro agricolo di qualità” istituita con l'art. 6 del d.l. n.91/2014, conv.to con modif.ni dalla l. n 116/2014, sia membro del “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” istituito con l'art. 25-quater della l. n. 136 del 2018 che ha conv.to con modif.ni il d.l. n. 119/2018. Sempre l'art. ult. cit., al comma quinto, introduce a far data dal 1° gennaio 2016 gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) al dichiarato fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. Tali indici operano nei confronti dei medesimi soggetti per i quali operano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ovverosia gli esercenti attività di impresa, arti o professioni (si v. art. 9-bis, d.l. n. 50/2017, conv.to con modif.ni dalla l. n. 96/2017. Gli ISAC, come si legge nel successivo sesto comma dell'art. 1 del d.l. n. 160/2024, hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Il legislatore affidata a un decreto interministeriale, del lavoro con l'economia sentiti Inps e Inl, il compito di approvare, entro il 31.12.2025, gli ISAC per i primi due settori, stabilendo le premialità da applicare, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico, nonché le ipotesi di esclusione di applicabilità dei medesimi per determinate tipologie di contribuenti. Infine, il legislatore prevede l'estensione graduale, entro il 31 agosto 2026, ad almeno sei ulteriori settori a rischio evasione ed elusione contributiva. Pare che l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva si raccordi all'introduzione, avvenuta con l'art. 29 del d.l. n. 19/2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 56/2024 dell'attestato rilasciato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, al datore di lavoro ispezionato. Attestato al quale si aggiunge, previo assenso del datore di lavoro, la possibile iscrizione in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». Attestato che comporta, come si legge nel successivo comma ottavo dell'art. 29, novellato da ultimo dal comma 4° dell'art. 1 del d.l. n. 160/2024, conv.to con modif.ni dalla l. n. 199/2024, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria. Gli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici Il legislatore del decreto milleproroghe (d.l. n. 202/2024 in attesa di conv.ne) interviene nuovamente con l'art. 1.2, lett. a), anche quest'anno al pari che per il precedente biennio, sul momento di applicazione della disciplina in tema di prescrizione della contribuzione previdenziale dei dipendenti pubblici. Si estendono dal 31.12. 2019 al 31.12.2020 i periodi retributivi per i quali non opera la prescrizione e si sposta al 31 dicembre 2025 il dies a quo (art. 3.10-bis, l. n. 335/1995, si v. il messaggio Inps del 10.1.2025, n. 87). La stessa traslazione temporale si ha per lo spirare del termine riconosciuto alle pubbliche amministrazioni con riguardo agli adempimenti previdenziali connessi ai compensi erogati a seguito di stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. ult. cit., comma 10-ter). Dilazione pagamento debiti contributivi L'art. 23 della l. n. 203/2024, c.d. “Collegato lavoro”, nell'introdurre il comma 11-bis all'art. 2 del d.l. n. 338/1989, conv.to con modif.ni dalla l. n.389/1989, riconosce all'Inps e all'Inail la possibilità di consentire il pagamento rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi che saranno definiti con decreto interministeriale, lavoro ed economia sentiti Inps e Inail, da emanare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge e, secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati dal Consiglio di amministrazione di ciascun ente previdenziale. Lo stesso art. 23, al secondo comma, dispone la non applicabilità, dal 1° gennaio 2025, all'Inps e all'Inail del disposto del comma 17° dell'art. 116 della l. n. 388/2000. Comma questo che prevede, in caso di oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti. Il legislatore pare che non si sia reso conto che così operando, potrebbe accadere di essere davanti a fattispecie sorta fra il 1° gennaio 2025 e il momento indeterminato nel suo avverarsi di operabilità del modello introdotto con il comma 11-bis; fattispecie per la quale gli enti previdenziali non hanno strumenti per disciplinare la fattispecie descritta dalla lett. a), del comma 15° dell'art. 116 l. cit. Retribuzione imponibile La legge di stabilità, come avvenuto anche il precedente anno, interviene o sul reddito da lavoro dipendente o su voci retributive con effetto anche sul versante dell'imponibile previdenziale. Si riconosce ai titolari di reddito da lavoro dipendente, che hanno un reddito complessivo non superiore a venti mila euro una somma, percentuale del reddito di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito (si tratta del comma quarto dell'art. 1). Ai datori di lavoro, nella loro veste di sostituti d'imposta, è affidato il compito di erogare l'importo e di recuperarlo se successivamente se ne accerta la non spettanza (comma 7°). A sua volta il datore di lavoro compensa il credito maturato per il pagamento effettuato in nome e per conto dello Stato, utilizzando lo strumento della compensazione previsto e disciplinato dall'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997. Ancora, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione di fabbricati locati dai dipendenti assunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di cinque mila euro annui (commi 386 – 389); ma tale esclusione non rileva ai fini contributivi (così il comma 386°). Il beneficio, si ripete irrilevante ai fini contributivi, riguarda i titolari di reddito da lavoro non superiore a trentacinquemila euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la loro residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, per il triennio 2025 – 2027, entro il limite di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. L'importo del beneficio è raddoppiato per i lavoratori con figli (commi 390 e 391). Da menzionare infine un blocco di interventi che attiene l'uno ai beni e servizi erogati dal datore di lavoro, in specie l'uso promiscuo di auto e motocicli e ciclomotori; l'altro alla deducibilità delle spese di trasferta. Come noto l'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, individua il reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini fiscali e a cascata ai fini previdenziali e individua poi le poste non soggette o soggette parzialmente a imposizione fiscale. Si riconosce in caso di nuova immatricolazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2025, un fringe benefit pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di quindici mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometro di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI (il comma 48 sostituisce la lett. a) del quarto comma dell'art. 51 d.P.R. cit.). Allo spezzone normativo che disciplina l'indennità di trasferta, si tratta del comma 5° dell'art. 51 T.U. ult. cit., si aggiunge un ulteriore disposizione in forza della quale i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito, solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento, quali carte di credito, prepagate, debito e assegni (comma 81, lett. a). Sgravi contributivi La disciplina in tema di sgravi contributivi introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2025 si è dovuta confrontare innanzitutto con al decisione della Commissione Ue del 25.6.2024, C (2024) 4512 final (si v. testo integrale in https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202426/SA_114616_29.pdf), come espressamente detto nel comma 404. Pertanto, si prevede che lo sgravio, definito “esonero contributivo, previsto e disciplinato dall'art. 1, commi da 161 a 167 l. n. 178/2020, che a sua volta richiama l'art. 27 del d.l. n. 104/2020, conv.to con modif.ni dalla l. n. 126/2020 la cui rubrica è “Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud”, trova applicazione fino al 31.12.2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Per il successivo quadriennio, 2025 – 2029, si introducono due nuovi tipi di sgravio contributivo disciplinati rispettivamente l'uno dal comma 406 al comma 412 e l'altro dal comma 413 al comma 420. Per entrambi i tipi di sgravio, il legislatore espressamente prevede che entrino in vigore dal giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale (comma 426). Entrambi gli sgravi sono istituiti, come si legge nel comma 406 e nel comma 413, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali e vedono come destinatari/beneficiari i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico e sono limitati alla contribuzione dovuta all'Inps, permanendo l'obbligo di pagamento della contribuzione dovuta all'Inail. Lo sgravio previsto e disciplinato dal comma 406 comporta l'esonero della contribuzione dovuta solo all'Inps e riguarda i datori di lavoro privato che rientrano nelle categorie “microimprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Ancora, il beneficio è concesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 in tema di aiuti de minimis (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831). Le categorie di datori di lavoro privati in potenza beneficiari dello sgravio sono quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'all.to I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.6.2014, ma con esclusione di una serie di datori di lavoro espressamente elencati nel comma 409 alla cui lettura si rinvia. Questo tipo di sgravio, ferma restando la sua irrilevanza ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche con onere a carico del legislatore futuro che dovrà reperire le risorse economiche necessarie per il riconoscimento delle pensioni in favore di quei lavoratori che ora non si vedono pagare la contribuzione dal proprio datore di lavoro, si sostanzia in uno sgravio pari al 25% dei complessivi contributi dovuti per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con esclusione del rapporto di apprendistato, alla data del 31.12.2024. Per il successivo triennio 2026-2028 lo sgravio scende al 20% dei complessivi contributi dovuti per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con esclusione del rapporto di apprendistato, alla data rispettivamente del 31.12.2025, 2026 e 2027. Per l'ultimo anno lo sgravio si riduce al 15% dei complessivi contributi dovuti per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con esclusione del rapporto di apprendistato, alla data del 31.12.2028. L'accesso allo sgravio, come precedentemente accaduto, è sottoposto al rispetto dei principi generali in tema di sgravi/agevolazioni contributive previsti e disciplinati dall'art. 31 del d. lgs. n. 150/2015 ed è subordinato alla regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (si v. art. 1.1175, l. n. 296/2006). Ancora lo sgravio non spetta a quei datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili. Lo sgravio non è cumulabile con i Bonus Giovani, Donne e Zona economica speciale per il mezzogiorno – ZES unica (rispettivamente artt. 22,23 e 24 d.l. n.60/2024, conv.to con modif.ni dalla l. n.95/2024) e con gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 d.l. ult. cit.). Lo sgravio previsto e disciplinato dal comma 413 comporta l'esonero della contribuzione dovuta solo all'Inps e riguarda i datori di lavoro privato che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna e si applica a quei datori di lavoro privato che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa; datori di lavoro questi ultimi per il quale opera il precedente tipo di sgravio. Il beneficio della riduzione dell'ordinario onere contributivo è riconosciuto al datore di lavoro che dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il resto della disciplina replica quella dettata per il tipo precedente di esonero contributivo (si v. i commi da 416 a 418). L'efficacia dello sgravio diversamente dal precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione (comma 420). Ricorsi amministrativi e giudiziari in materia previdenziale Il cd. “Collegato lavoro” introduce modifiche alla disciplina dei ricorsi amministrativi dell'Inail e alle modalità di notificazione degli atti giudiziari delle controversie in materia contributiva. Gli artt. 2 e 3 introducono disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia rispettivamente di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. Per il primo versante, l'art. 2 sostituisce, con un nuovo testo, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14.5.2001, n. 314 e il comma terzo dell'art. 2 del d. lgs. n. 38 del 2000. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 prevedeva la ripartizione tra il Consiglio di amministrazione e la sede territoriale dell'Inail della competenza a decidere i ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi. Il nuovo testo dell'articolo 1 del regolamento ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi finora riservati al Consiglio di amministrazione rispettivamente alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio (si v. anche la circolare Inail del 29.2025, n. 4). La nuova disciplina non si applica ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 203 del 2024. Resta, invece, immutata la competenza delle sedi territoriali che continuano a decidere i ricorsi contro i provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, come stabilito dal testo del nuovo articolo 2 del regolamento. Il successivo art. 3 l. ult. cit. prevede che i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici sono decisi dalla sede territoriale Inail che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 104 d.P.R. n. 1124 del 1965; con contestuale abrogazione espressa sia della lett. c), del comma terzo dell'art. 10 della l. n. 493/1999, sia dei commi primo e secondo dell'art. 19 del decreto ministeriale del 15.9.2000. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato e decorsi inutilmente 60 gg. dalla data di presentazione del ricorso, il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria; in entrambi i casi non è sospesa l'efficacia del provvedimento. Il secondo versante, riguardante il processo previdenziale, lo si rinviene nell'art. 25 che novella gli artt. 24.5 e 29.2 del d. lgs. n. 46 del 1999. La novella si sostanzia nella previsione che il ricorso in opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito, nonché il ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, devono essere notificati presso la sede territoriale dell'ente previdenziale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. |