Condotte diffamatorie reiterate sui social network: la Cassazione riconosce il reato di stalking
18 Febbraio 2025
Massima La reiterata delegittimazione della persona offesa, attuata tramite una serie di condotte diffamatorie pubblicate sui social network e capaci di travalicare i limiti del legittimo esercizio della libertà di espressione e informazione, può configurare uno stillicidio persecutorio anche se non direttamente indirizzato alla vittima, qualora idonea a creare uno stato d'ansia e turbamento, determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria, fino a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Il caso Il Tribunale di Roma ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di Tizio, il quale, secondo la ricostruzione del giudice di merito, avrebbe diffuso numerosi post e commenti sui social network con contenuti diffamatori e offensivi nei confronti della vittima, volti a denigrarla anche tramite espressioni volgari e sessiste. Tali post, secondo la ricostruzione dell'accusa, avevano una cadenza quotidiana e miravano a creare un clima intimidatorio nei confronti della persona offesa, minacciando di “attenzionarla” senza limiti di tempo. Tizio ha proposto ricorso per cassazione, contestando l'idoneità della misura e sostenendo che le proprie espressioni dovevano essere considerate alla stregua di una manifestazione del diritto di critica e di libertà di espressione, in quanto inserite in un contesto di discussione pubblica su una pagina social visibile a chiunque e non direttamente rivolte alla vittima. La questione L'esercizio del diritto di critica e libertà di espressione possono essere invocati per giustificare condotte denigratorie? Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte con la pronuncia in esame ha respinto il ricorso presentato da Tizio affermando che l'esercizio della libertà di espressione e del diritto di critica non può essere invocato per giustificare condotte che, nella sostanza, risultino idonee a ledere la serenità della vittima. Nella motivazione, la Cassazione ha ribadito che qualsiasi comportamento che rappresenti un'intrusione indebita e lesiva nella vita privata e sociale di una persona può costituire un elemento integrante del reato di stalking, in particolare quando tali comportamenti creano uno stato di ansia e timore continuativi. Secondo la giurisprudenza richiamata le molestie o le diffamazioni, ancorché non rivolte in maniera diretta alla persona offesa, possono configurare un reato di atti persecutori se le condotte sono reiterate, diffamatorie e tali da compromettere la stabilità emotiva della vittima. Viene dunque riconosciuto che i comportamenti di delegittimazione protratti nel tempo, pur non indirizzati in modo immediato alla vittima ma diffusi tramite piattaforme accessibili al pubblico, possano produrre un “effetto stillicidio” che incide in modo significativo sulla vita della vittima stessa. Il Tribunale ha ritenuto che le affermazioni dell'imputato rientrassero nell'esercizio del diritto di critica politica, costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione. Pur riconoscendo il tono provocatorio dei commenti, il giudice ha sottolineato che essi non travalicavano i limiti della continenza e non costituiscono un'aggressione gratuita alla sfera personale delle parti offese. La Cassazione ha sottolineato, richiamando il proprio consolidato orientamento, che il delitto di stalking non richiede un contatto diretto tra molestatore e vittima; è sufficiente che la vittima percepisca la presenza di un'attività persecutoria costante, idonea a turbare la propria vita quotidiana e a modificarne le abitudini. La Corte ha quindi respinto la linea difensiva secondo cui, per essere qualificate come molestie, le condotte dovrebbero essere rivolte direttamente alla persona offesa, sottolineando invece che la pubblicazione di post denigratori su piattaforme social può comunque generare ansia e preoccupazione, portando la vittima a cambiare abitudini e a evitare luoghi e situazioni per timore di ulteriori offese o aggressioni. Per quanto riguarda il tema della libertà di espressione, la Corte ha ribadito che, pur essendo la critica una manifestazione costituzionalmente garantita, essa trova un limite laddove sconfini nella diffamazione o nelle molestie psicologiche, specialmente se finalizzate a danneggiare la reputazione e la serenità della persona. La sentenza chiarisce che, in questi casi, la reiterazione di post denigratori su piattaforme social può integrare il reato di stalking, in quanto idonea a creare uno stato di continua preoccupazione per la vittima. La Corte di cassazione penale ha diversamente ribadito che il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. Posto che il codice penale, c.p. sotto la rubrica «atti persecutori», punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. A sua volta, l'art. 595 c.p., sotto la rubrica «diffamazione», punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032, la condotta di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. Sula base di queste premesse, nel caso in esame, la questione affrontata dalla Cassazione riguardava la possibilità di ritenere “inclusa” la condotta di stalking in quella diffamatoria. Per applicare la clausola di riserva presente nella norma in questione, è necessario verificare se nell'illecito più grave sia completamente assorbito il disvalore espresso da tutti gli elementi tipici del delitto di stalking; la clausola di riserva non opererà, invece, tutte le volte in cui il reato più grave si identifichi, in concreto, solo con una frazione delle condotte poste in essere dallo stalker e sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., perché in questo caso la fattispecie più grave non è in grado di assorbire effettivamente il disvalore di quest'ultima. In altre parole, nelle ipotesi in cui il più grave reato avrà carattere istantaneo, perché costituito da un unico atto, la clausola di riserva non opererà e quindi si avrà concorso tra il delitto di stalking ed il reato più grave commesso dal reo. Con riferimento ai reati contro l'onore, qual è quello di diffamazione, la giurisprudenza si è già in precedenza espressa, affermando che il delitto di atti persecutori assorbe quello di minaccia ma non quello di ingiuria, perché, mentre gli atti intimidatori rientrano tra gli elementi qualificanti della fattispecie, le ingiurie sono a queste estranee ed incidono su un bene della vita diverso. Analogamente, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. rende evidente come ricorra un concorso di reati; né d'altra parte opera la clausola di riserva dell' art. 612-bis c.p., la quale è riferita al fatto costituente più grave reato. Né, infine, ricorre una ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p., posto che il delitto di diffamazione non è elemento costitutivo di quello di atti persecutori. Nel caso in esame, in particolare, l'imputato era stato condannato in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 612-bis c.p., (capo 1) e 595 c.p. (capo 2). Ricorrendo in cassazione, la difesa ne sosteneva l'erroneità, sia quanto alla configurabilità del reato di atti persecutori, sia, in particolare, quanto alla configurabilità del reato di diffamazione, sostenendo che il reato di atti persecutori sarebbe stato fatto rientrare nelle condotte di diffamazione, con una duplicazione dell'incriminazione. Inoltre, rispetto all'attribuibilità delle offese alla vittima, il Giudice non aveva fornito una completa argomentazione, non potendosi ritenere che il riferimento ai tentativi di seduzione o alla falsa dichiarazione facciano comprendere che si trattasse proprio della vittima. Né sarebbe dato sapere se terze persone avessero avuto conoscenza delle frasi, non essendo emerso se vi fossero dei follower dell'imputato e se costoro conoscessero la vittima: in breve, quale idoneità diffusiva avesse la condotta. E anche rispetto al criterio di veridicità di quanto detto, la sentenza sarebbe stata priva di una completa e logica motivazione. La Cassazione, come anticipato, ha evidenziato come dovesse ritenersi infondata la tesi che sembrava ipotizzare una duplicazione dell'incriminazione rispetto agli atti persecutori, sul presupposto che le condotte diffamatorie siano state contestate anche nel reato di stalking. I Supremi Giudici hanno ripreso il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. Anche alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. è considerata una specificazione delle condotte di minaccia o di molestia. Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona. Rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato di atti persecutori, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. Con lo speciale reato di cui all'art. 612-bis c.p. il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). L'evento deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo. Possono essere considerate molestie anche le condotte diffamatorie che si concretizzano per modalità di attuazione e ripetitività, come vere e proprie molestie realizzando un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione, ai danni di quest'ultima, di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. In conclusione, il Tribunale ha assolto l'imputato dal reato di diffamazione perché il fatto non costituisce reato, riaffermando l'importanza del diritto di critica e la necessità di bilanciarlo con la tutela della reputazione individuale. Osservazioni I reati che ledono e offendono l'altrui reputazione stanno conoscendo una vera e propria esplosione grazie ai social network; in particolare, il reato di diffamazione attraverso il web, posto l'evidente carattere di diffusività delle notizie pubblicate tramite strumenti informatici, è qualificabile come diffamazione aggravata. Come evidenziato nel commento in analisi, non è questo l'unico reato legato alla pubblicazione di un post offensivo. Posto che le società fornitrici di servizi di comunicazione elettronica non sono responsabili dei contenuti, offensivi e diffamatori, immessi sui loro server in quanto ritenuti meri soggetti passivi e neutrali, vediamo quali sono i principali reati collegati alla pubblicazione di vari contenuti offensivi sui social network e i più recenti provvedimenti giurisprudenziali risolutivi sul tema. Ci si domanda, quando ricorre lo stalking per i post pubblicati su Facebook e quale deve essere la natura dei post per configurarsi tale reato. Nei tempi odierni il mondo digitale permette a tutti gli utenti del web di connettersi ed esprimere le proprie opinioni e commenti sui più diversi fatti ed eventi. Talvolta le discussioni che si creano nei gruppi, nelle chat pubbliche e nelle pagine dei più noti social network divengono molto accese, e non mancano situazioni in cui gli animi surriscaldati si lasciano andare a espressioni offensive. La giurisprudenza di legittimità, sul tema, ha affermato che: ricorre il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) anche in caso di due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a rappresentare la ripetizione della condotta richiesta dalla legge. Non è invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. In sostanza, bastano due soli post molesti, diffamatori o a contenuto minaccioso, pubblicati su Facebook, a rendere responsabile l'autore del reato di stalking. La Cassazione ha chiarito inoltre che la condanna scatterà indipendentemente dal fatto che la persona offesa possa accedere al social network oppure no, ossia all'ambiente digitale in cui sono pubblicati i post incriminati. Affinché si possa parlare di reato di atti persecutori o stalking, tecnicamente è infatti necessario semplicemente che ricorra l'elemento soggettivo del dolo generico: il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire. Pertanto, l'incriminazione per stalking scatterà in ambo i casi seguenti: i messaggi persecutori sono inviati o postati sul profilo social della persona offesa; i messaggi persecutori, pur avendo come destinataria una determinata persona, sono pubblicati sul solo profilo dell'autore. In questo secondo caso – sottolinea la Corte – è vero che sarà necessario verificarne la conoscibilità, ma sarà certamente scontata quando il profilo sia ampiamente accessibile, come nel caso di Facebook. Ricapitolando, è la semplice conoscenza potenziale del contenuto di quanto pubblicato in rete, che espone l'autore dei messaggi e testi diffamatori, molesti, minacciosi e persecutori alla condanna prevista dall'art. 612-bis c.p. Per cui nulla toglie all'imputazione per stalking o atti persecutori che la condotta si integri in due soli post, redatti in un breve arco di tempo (reiterazione), se questi hanno raggiunto lo scopo di produrre nella vittima quello stato di ansia o turbamento, che è elemento costitutivo del reato e di cui si trova traccia nella definizione del codice. |