L’immistione del socio accomandante e il regime di responsabilità
Valerio Sangiovanni
17 Febbraio 2025
L'accomandante non amministra la società in accomandita semplice e non risponde illimitatamente. Ma cosa succede se l'accomandante compie atti di amministrazione? La previsione legislativa è quella di renderlo responsabile illimitatamente, come se fosse un accomandatario. In questo articolo esaminiamo il tema della responsabilità illimitata del socio accomandante alla luce della più recente giurisprudenza.
Il quadro normativo su accomandanti e accomandatari
La società in accomandita semplice si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. La nozione di s.a.s. chiarisce che “i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita” (art. 2313, comma 1, c.c.).
Ma qual è il ruolo di accomandanti e accomandatari? I primi sono esclusi dall'amministrazione, mentre i secondi amministrano la società. La legge stabilisce che “l'amministrazione della società può essere conferita solo a soci accomandatari” (art. 2318, comma 2, c.c.). Viene ulteriormente prescritto dal testo legislativo che “i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari” (art. 2320, comma 1, c.c.). La disposizione continua prevedendo che “il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286”. Vi è dunque una specifica sanzione per l'accomandante che compie atti di amministrazione: egli viene trattato come l'accomandatario (sul divieto di immistione dei soci accomandanti cfr. C. Scarpinello, Divieto di immistione dell'accomandante, ratifica “per facta concludentia” e altre questioni dibattute, in Foro pad., 2020, I, 84). Tra l'altro la norma prevede che la responsabilità illimitata non riguarda le conseguenze del singolo atto che ha compiuto, ma tutte le obbligazioni della società. Il socio accomandante può inoltre essere escluso dalla compagine societaria.
Il quadro normativo si completa con la disposizione in forza della quale “i soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza” (art. 2320, comma 2, c.c.).
La giurisprudenza si è occupata di alcuni casi in cui il socio accomandante è stato dichiarato illimitatamente responsabile per avere compiuto atti di amministrazione che, per legge, sono riservati ai soli accomandatari.
Tra i casi più recenti può essere segnalata una sentenza del Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 25 giugno 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it). La società in accomandita semplice è composta di due soci, ciascuno al 50%. Va detto che in generale è sconsigliabile la costituzione di una società con due soci in posizione paritaria, in quanto – in caso di controversie fra gli stessi – è difficile trovare soluzioni praticabili al conflitto. Nella fattispecie trattata dal giudice veneziano uno dei due soci è accomandatario, mentre l'altro è accomandante. Il socio accomandatario fa causa al socio accomandante, sostenendo che quest'ultimo si è ingerito nella gestione della società e deve rispondere illimitatamente come l'accomandatario. Nel caso affrontato dal Tribunale di Venezia risulta che un primo conto corrente della società poteva essere movimentato solo a firma congiunta dell'accomandante con l'accomandatario. Un secondo conto della società consentiva la firma disgiunta dei due soci, ma anche l'accomandante aveva posto in essere operazioni bancarie. Per un terzo conto corrente era prevista la firma disgiunta e anche presso questo conto l'accomandante aveva posto in essere operazioni autonomamente. Complessivamente emerge che l'accomandante gestiva (o co-gestiva, nel caso di firma congiunta) tutti i rapporti bancari della società. Secondo il giudice veneziano l'emissione di assegni bancari tratti sul conto della società determina l'estensione di responsabilità del socio accomandante. Non viene provata l'esistenza di una procura speciale all'accomandante, circostanza che limiterebbe la responsabilità. Dal momento che l'operatività bancaria dell'accomandante riguardava tutti i conti societari, la procura – se esistente – dovrebbe comunque considerarsi generale e non speciale. Si ricordava sopra come il comma 1 dell'art. 2320 c.c. consente all'accomandante di agire solo sulla base di “procura speciale”, per di più “per singoli affari”. Il Tribunale di Venezia ritiene che l'accomandante sia decaduto dal beneficio della responsabilità limitata. La responsabilità illimitata sussiste non solo per singole operazioni, ma per tutta l'operatività della società. Il giudice veneziano specifica che la responsabilità si estende non solo alle operazioni passate, ma anche a quelle future. Una volta decaduto dal beneficio della responsabilità limitata, l'accomandante è equiparato in tutto all'accomandatario. La s.a.s. coinvolta nella decisione assunta dal Tribunale di Venezia era una società edile la quale aveva costruito due fabbricati grazie a finanziamenti bancari. I proventi della vendita degli edifici non erano stati sufficienti a ripianare i debiti con la banca e con alcuni altri creditori. L'azione viene intentata dall'accomandatario, per associare alla propria responsabilità quella dell'accomandante. L'accomandatario attore aveva costituito un fondo patrimoniale per sottrarre i propri beni personali alle azioni dei creditori della società. La costituzione del fondo era tuttavia stata revocata. Dopo la sentenza del giudice veneziano vi sono dunque due patrimoni (quello dell'accomandatario cui si aggiunge quello dell'accomandante) a disposizione per soddisfare i creditori della s.a.s. In conclusione, il Tribunale di Venezia accerta e dichiara che il socio accomandante è decaduto dal beneficio della responsabilità limitata in relazione alle obbligazioni presenti, passate e future assunte dalla società.
Si osservi poi che il regime di responsabilità illimitata, assunta dal socio accomandante a seguito dell'immistione, ha risvolti gravissimi in sede concorsuale. Il socio accomandante potrebbe difatti subire la liquidazione giudiziale in estensione rispetto alla società in accomandita semplice. La fattispecie è regolata nell'art. 256 del codice della crisi che prevede l'automatica estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili. La questione è stata trattata in una recentissima ordinanza della Corte di cassazione (Cass., 10 maggio 2024, n. 12806). Viene dichiarato il fallimento in estensione di una socia accomandante che si era ingerita nell'amministrazione della società. Viene ritenuto decisivo il rilascio in favore della socia di procura generale con delega alla gestione dei rapporti bancari, con facoltà di spendita del nome sociale disgiuntamente dai soci accomandatari e non già in virtù di una mera delega di cassa.
L'art. 2320 comma 1 c.c. fa riferimento ad “atti di amministrazione” e a “trattare o concludere affari”. Quali atti/affari fanno saltare il beneficio della responsabilità limitata? Un'ordinanza della Corte di cassazione ha reputato sufficiente l'acquisto di un'autovettura da parte del socio accomandante (Cass., 1° marzo 2022, n. 6771). Viene dichiarata fallita una s.a.s. e in estensione la sua socia accomandataria. Anche il socio accomandante viene dichiarato fallito dal Tribunale di Genova. Secondo la Suprema Corte la responsabilità illimitata del socio accomandante che si sia ingerito nella gestione della società in assenza di una procura speciale prescinde dalla intensità e dalla continuità della sua indebita ingerenza, e può quindi derivare anche da condotte isolate e di non eccezionale rilievo. A questo fine può considerarsi rilevante l'acquisto di un'autovettura per conto della società, precisandosi che l'accomandante risponde illimitatamente anche nel caso in cui - senza ingerirsi in alcun modo nell'amministrazione - abbia concluso affari in mancanza di una procura speciale: è ininfluente la scarsa attinenza dell'atto con l'amministrazione della società. Nel corso dell'istruttoria era emersa l'assunzione da parte del socio accomandante di autonome decisioni in ordine alla scelta dei campionari, attività che era stata qualificata come atto di gestione, escludendone la natura meramente esecutiva, in virtù della considerazione che nell'ambito della gestione di un esercizio commerciale tal scelta costituisce un momento fondamentale della strategia commerciale. Inoltre era stata conferita dalla società al socio accomandante una procura generale a operare sul conto corrente intestato alla s.a.s. e l'accomandante aveva compiuto operazioni bancarie. La Suprema Corte spiega che i connotati di decisività e rilevanza necessari ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza non dipendono tanto dalla durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante o dalla reiterazione o dalla frequenza degli atti da lui compiuti, quanto dall'ascrivibilità degli stessi all'ambito delle scelte spettanti al titolare dell'impresa, in cui si concreta la direzione della società.
Servono atti o bastano dichiarazioni per diventare illimitatamente responsabile? Il Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 3 settembre 2021, in giurisprudenzadelleimprese.it) si è occupato di un caso alquanto complesso e curioso, concernente una società in accomandita semplice avente a oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre imprese. La s.a.s. costituisce una s.r.l., il cui secondo socio al 50% è un'altra s.r.l. I due soci sono riconducibili a due gruppi familiari e erogano nel corso degli anni una serie di finanziamenti alla s.r.l. A un certo punto, la prima famiglia si trova in buone condizioni economiche, mentre le condizioni della seconda famiglia sono peggiorate. Nascono trattative tra le parti affinché la prima famiglia rilevi dalla seconda famiglia la partecipazione nella s.r.l. Il potenziale acquirente cerca di acquistare la partecipazione a un prezzo particolarmente basso, cosicché i rapporti tra le parti si fanno tesi. Si discute in particolare se i finanziamenti erogati dai due soci (s.a.s. e s.r.l.) alla s.r.l. partecipata debbano o meno considerarsi postergati. Un socio accomandante aveva dichiarato per iscritto in passato che i finanziamenti dovevano considerarsi postergati. Questa dichiarazione viene esibita nel corso delle trattative per far pressione sul socio accomandante e indurlo a vendere a basso prezzo la partecipazione. Secondo la tesi della famiglia potenziale acquirente, difatti, tale dichiarazione qualificherebbe l'accomandante come illimitatamente responsabile. Il giudice bolognese, tuttavia, rigetta questa tesi. La natura postergata o meno dei finanziamenti è un effetto automatico previsto dalla legge, se ricorrono i presupposti dell'art. 2467 c.c. La lettera scritta dal socio accomandante concerne solo la qualificazione legale dei finanziamenti, ma non c'entra con la responsabilità dell'accomandante. Il Tribunale di Bologna osserva che l'accomandante può assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni della società solo nel caso in cui compia atti di ingerenza. La sanzione costituita dalla perdita del beneficio della responsabilità limitata non può derivare dalla sottoscrizione di un documento a contenuto dichiarativo, comprendente l'affermazione di un fatto già direttamente contemplato dalla legge.
La linea di confine tra “atti di amministrazione” oppure “trattamento o conclusione di affari” (che generano responsabilità illimitata per gli accomandanti) e altri atti (che non generano responsabilità illimitata) non è sempre facile da tracciare. Il Tribunale di Catania (Trib. Catania, 29 marzo 2017, in giurisprudenzadelleimprese.it) si è occupato di un caso in cui i soci accomandanti si erano costituiti fideiussori per i debiti della società. Basta questo per considerarli illimitatamente responsabili per i debiti della s.a.s.? Il giudice catanese risponde negativamente al quesito. La società si era rivolta a una banca per ottenere un finanziamento e i due soci accomandanti si erano costituiti fideiussori. Secondo il Tribunale di Catania, la prestazione di garanzie non configura un atto di amministrazione. Agli accomandanti viene inoltre contestato di essere presenti nei locali in cui si esercita l'attività commerciale e di avere occasionalmente sottoscritto fatture e bolle di consegna. Anche questi elementi non vengono tuttavia reputati sufficienti per dimostrare l'immistione nell'amministrazione della società. I soci accomandatari avevano chiesto ai soci accomandanti il pagamento pro quota dei debiti sociali. Gli accomandanti si erano rifiutati, invocando il regime di responsabilità limitata. Per reazione, la società aveva assunto una delibera con la quale erano stati esclusi dalla società. La sentenza del Tribunale di Catania è la decisione sulla impugnazione della delibera di esclusione. Il giudice catanese osserva che l'art. 2320 c.c. fa riferimento alle obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei terzi, non sancisce invece un'estensione della responsabilità anche ai rapporti interni alla s.a.s. Sarebbe nulla la clausola statutaria che, nei rapporti interni tra soci, prevedesse la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito. Non è ragionevole ritenere ammissibile in via di fatto ciò che non sarebbe possibile prevedere con una clausola statutaria, configurandosi altrimenti un aggiramento delle disposizioni in tema di accomandita semplice che sono inderogabili. Dunque la delibera è illegittima nella parte in cui ha disposto l'esclusione dei soci accomandanti, non essendo imputabili a questi inadempimenti alle obbligazioni sociali. Gli accomandanti non sono tenuti a pagare i debiti sociali oltre i limiti dal valore del proprio conferimento in società. In conclusione, il Tribunale di Catania annulla la delibera dell'assemblea dei soci nella parte in cui è stata disposta l'esclusione dei soci accomandanti.
L'accomandante nella ragione sociale
Abbiamo esaminato sopra il caso classico dell'immistione dell'accomandante nella gestione della società. La legge prevede inoltre che “l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali” (art. 2314, comma 2, c.c.). Questa fattispecie concerne la trasparenza societaria. Chi contratta con la società, conosce la ragione sociale della s.a.s. e assume che la persona riportata nella ragione sociale risponda con il proprio patrimonio personale. Si deve dunque trattare di un socio accomandatario. Se viene inserito il nome di un socio accomandante nella ragione sociale, l'accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata, per avere creato un indebito affidamento nei terzi.
La Corte di cassazione (Cass., 29 aprile 2024, n. 11342) si è occupata, molto recentemente, di responsabilità illimitata del socio che aveva acconsentito all'inserimento del suo nominativo nella ragione sociale della s.a.s. Tizio cessa di essere socio accomandatario; tuttavia il suo nominativo rimane nella ragione sociale della società. In data 3 maggio 2018 viene dichiarato il fallimento della società, mentre il 9 settembre 2021 viene dichiarato il fallimento in estensione del socio accomandatario. Questi si difende sostenendo di aver cessato la qualità di socio accomandatario prima della dichiarazione di fallimento della società. L'argomento non viene tuttavia accolto dal Tribunale di Padova né dalla Corte di appello di Venezia. Vero è che il socio aveva cessato di essere accomandatario, ma il suo nominativo era rimasto nella ragione sociale della società. Tanto basta, secondo la Corte di cassazione, per ritenerlo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società. Si tratta della figura del socio apparente: è una persona che non è più socio, ma che appare come tale nei rapporti con i terzi. La Suprema Corte afferma che, nelle società di persone, l'assoggettabilità al fallimento del socio apparente in conseguenza del fallimento della società non richiede la dimostrazione della stipulazione di un patto sociale, essendo a tal fine sufficiente la prova di un comportamento tale da integrare l'esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento, come appunto nel caso in cui il terzo - pur non essendo più socio - abbia nondimeno acconsentito al mantenimento del proprio nome nella ragione sociale. La Corte di cassazione spiega che il comma 2 dell'art. 2314 c.c. è volto a tutelare l'affidamento dei terzi creditori nella responsabilità illimitata di chi, quale socio accomandante ovvero come nella specie socio accomandatario cessato per recesso o cessione della quota, abbia tuttavia consentito di presentarsi ai terzi, pur non essendolo (più), alla stessa strega di un socio illimitatamente responsabile. L'inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale, al pari dell'inserimento nella ragione sociale del socio accomandatario cessato, ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società esclusivamente in ragione del contenuto oggettivo della ragione sociale e della oggettiva confusione conseguentemente ingenerata sul ruolo da lui svolto nella società.
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