Il professionista che lavora in uno studio legale è un lavoratore autonomo o subordinato?
17 Febbraio 2025
La giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema della qualificazione come autonoma o subordinata dell'attività resa da un professionista in uno studio professionale, ai fini della sussistenza della subordinazione, ha posto l'accento sulla verifica dell'intensità della etero-organizzazione della prestazione per stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento. Infatti, trattandosi di prestazioni professionali, esse non richiedono direttive specifiche e non potrebbero considerarsi sintomatici del vincolo della subordinazione elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione o eventuali controlli sull'adempimento della stessa ove questi non si traducano nell'espressione del potere conformativo, proprio del datore, sul contenuto della prestazione. Ciò che rileva, pertanto, è accertare se l'incarico professionale venga o meno svolto in autonomia e in assenza di direttive e controlli se non per il risultato della prestazione. Elementi sintomatici della subordinazione sono stati, invece, individuati nell'obbligo del professionista di attenersi a una organizzazione, comprensiva di turni e ferie, unilateralmente predisposta dalla parte datoriale. Pertanto, l'accertamento deve riguardare tutti gli indici significativi della subordinazione che, complessivamente letti, possano portare ad affermare o escludere l'esercizio di un potere conformativo unilaterale dello studio sia sul contenuto prettamente professionale dell'attività svolta, sia sull'organizzazione e sulle modalità di espletamento della stessa, anche nell'accezione attenuata propria del lavoro intellettuale. Cfr.: Cass., sez. lav., 04 novembre 2024, n. 28274; Cass., sez. lav., 2024, 11 ottobre 2024, n. 26558. |