Non revocabile l'ipoteca concessa contestualmente alla rateizzazione del debito scaduto
17 Febbraio 2025
«In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all'art. 67 comma 1° n. 4 l. fall., a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario». Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione I civile, con pronuncia dell'11 febbraio 2025, n. 3450. La questione sottoposta ai giudici consisteva nell'accertare se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, fosse da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 3, l. fall. o nella diversa ipotesi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. La Corte, richiamando propri precedenti (Cass. n. 1204/1963 e Cass. 10864/1994) ha ribadito che «non può qualificarsi un debito preesistente come non scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, sia concessa una proroga finalizzata alla sua differita estinzione, dovendosi valutare, proprio ai fini delle norme qui in discussione (comma 1 n. 4 dell' art. 67 l. fall.), se il debitore sia già inadempiente all'atto della menzionata costituzione, non rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento». Ciò appurato, la Corte si chiede se «per effetto della pattuizione tra debitore e creditore di un piano di rateizzazione ovvero rientro di un debito precedentemente scaduto, in concomitanza con l'assunzione da parte del debitore della costituzione di una garanzia, un debito che era già scaduto possa non considerarsi più tale alla luce della nuova pattuizione riguardante il termine dell'adempimento e possa quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 67 comma 1 n. 3 l. fall.». La Corte risponde negativamente a tale quesito, enunciando il principio di diritto di cui sopra. |