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Divieto di avvicinamento: la trasgressione della misura ricorre anche quando sia la persona offesa ad avvicinarsi

19 Febbraio 2025

Con una recente sentenza la sezione sesta della Cassazione ha fornito un'importante interpretazione in materia di violenza di genere e rispetto delle misure cautelari.

Massima

L'indagato, sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, viola tale disposizione anche se è la stessa vittima a recarsi presso la sua abitazione posto che, in quanto destinatario dell'ordinanza cautelare, l'uomo avrebbe dovuto lasciare la propria casa o allertare le forze dell'ordine per evitare la violazione della misura cautelare.

Il caso

La vicenda riguarda un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna che vedeva annullata dal tribunale l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. Nonostante la misura cautelare in corso, infatti, la donna si era recata presso l'abitazione dell'indagato. Ma secondo i giudici non si poteva esigere dall'indagato la condotta di allontanamento dalla propria abitazione nè tantomeno era ravvisabile l'obbligo di allertare le forze dell'ordine.

L'organo inquirente proponeva ricorso per cassazione sostenendo che sebbene l'uomo non avesse cercato l'incontro con la donna, aveva comunque violato la prescrizione impostagli nel permetterle di intrattenersi nella sua abitazione, omettendo di adottare comportamenti, scarsamente onerosi e quindi esigibili, come quello di richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.

La questione

La sezione VI della Cassazione ha fornito un'importante interpretazione in materia di violenza di genere e rispetto delle misure cautelari. Affrontando una delle questioni che sul piano pratico si è spesso, molto spesso, verificata, la pronuncia chiarisce che l'indagato, sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, viola tale disposizione anche se è la stessa vittima a recarsi presso la sua abitazione.

Le soluzioni giuridiche

La sezione VI ha accolto il ricorso fornendo, su tale aspetto, una soluzione molto importante. La Cassazione, dopo aver compiuto un lungo excursus sul quadro normativo in materia, offre, sulla questione, una soluzione giuridica di assoluto rilievo.

Concludendo che, se nel caso specifico, non era esigibile la condotta di lasciare la propria abitazione, era, nondimeno, esigibile lo ius excludendi. Invero, al di là del fatto che la persona soggetta alla misura «ha – scientemente e volutamente – stabilito un contatto diretto e ravvicinato con al giovane donna, cooperando nella violazione ab initio effettivamente riferibile alla persona offesa e approfittando della situazione venutasi a creare».

In un contesto caratterizzato da una relazione personale nettamente “squilibrata” la cautela ha lo scopo di prevenire ogni escalation della pericolosità -in parte accertata- della persona attinta dalla cautela posto che «la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità anche contro la volontà della stessa persona offesa»: la volontà della vittima non può, dunque, avere efficacia scriminante e/o esimente nè portata liberatoria dagli obblighi, «…occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un'ottica di prioritaria sicurezza della vittima» (così, anche, Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 46797

Osservazioni

La statuizione in commento appare di grande rilievo nella parte in cui attribuisce una direttrice a cui i p.m., prima, e i giudici, poi, possono ricorrere ogniqualvolta, come avviene spesso si attesti che dopo aver applicato la misura cautelare non detentiva, si attesti che il suo destinatario e la persona offesa riprendano i loro rapporti o, comunque, tendano per motivi ad un riavvicinamento. Ebbene, il giudice di legittimità è chiaro: le violazioni delle misure tese ad evitare il perpetrarsi o l'aggravarsi delle ipotesi di reato di violenza di genere integrano il reato stabilito dall'art. 387-bis c.p. per il quale è ammesso l'arresto e la successiva udienza preliminare con adozione di altra, anche più gravi misure cautelari.

Ma al di là di tale conclusione la sentenza della Sez. VI si apprezza nella parte in cui a fondamento della conclusione raggiunta pone l'ampio reticolo delle fonti sovranazionali che sono la base giuridica per la prevenzione e la repressione delle condotte di violenza nelle relazioni di intimità e a tutela della persona che le subisce. Così, il rinvio va a quanto indica la Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n. 77/2013, il cui obiettivo primario e quello di dare «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo anche attraverso la predisposizione di «un idoneo apparato di tutela» (Cass. pen., n. 46797/2023, T. Rv, 285542; Cass. pen., sez, VI, n. 7289/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 29688/2022, P.) e, segnatamente, con il «criterio di priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul e con l'art. 55 del testo in cui si rinvia alle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica e quella di genere, nella  piena consapevolezza dello stato in cui la vittima potrebbe trovarsi, della inviolabilità dei diritti in gioco, della valutazione di particolare gravità delle condotte (Cass. pen., sez. VI, n. 37978/2023, B., Rv. 285273; Cass. pen., sez. VI, n. 7289/2024, F.; Cass. pen., sez. VI, n. 31570/2022, O.). Sotto tale aspetto, va ricordato, peraltro, che lo stesso testo prevede che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia». Ma la sentenza si apprezza anche per il richiamo alla recente la direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza di genere e alla violenza domestica che al considerando 39 sollecita un'attenzione particolare proprio in relazione ala situazioni in cui, ad esempio, emerge «il...legame di dipendenza e/o la ...relazione con l'autore del reato o l'indagato (e] il rischio che la vittima ritorni dall'autore del reato.

A fondare il convincimento dei giudici di legittimità soccorrono, poi, le molteplici sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo -emesse anche a carico dell'Italia- che hanno imposto agli Stati l'obbligo di proteggere le vittime, sia adottando adeguati ed efficaci strumenti di tutela  “preventivi” rispetto ad aggressioni alla vita e all'integrità fisica, sia predisponendo obblighi procedurali in grado di rendere concreto e tempestivo il procedimento penale -tanto da rendere necessaria, ove occorra, l'applicazione delle misure cautelari (ex multis, Corte EDU, 7 aprile 2022, Landi c. Italia; Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis C. Italia là dove la Corte EDU rammentava che «nelle cause di violenza domestica i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e alla integrità fisica e psichica della vittima»). Ma la soluzione giuridica si colloca in linea con il la recente legge del 24 novembre 2023, n. 168 che ha palesato la necessità di un “rafforzamento" nell'applicazione delle specifiche misure cautelari previste agli artt. 282-bis, comma 6 e 282-ter, comma 1, c.p.p.  tanto riducendo la discrezionalità decisionale del giudice (rigidi e non derogabili appaiono i criteri applicativi) quanto prescrivendo l'obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali e dell'impegno ad una distanza minima di 500 metri. Si tratta di una scelta normativa confermata dalla stessa Corte costituzionale n. 178 del 2024. I giudici delle leggi chiamati a giudicare sulla questione della "compatibilità" con l'art. 13 Cost. per la sensibile compressione delle libertà di movimento e dei diritti dell'indagato ha riconosciuto come «la disposizione (dell'art. 282-ter c.p.p.), completando il sistema di tutela adottato dall'art. 282-bis c.p.p., introduce una misura che ha la caratteristica di essere mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all''aggressione fisica e psicologica. La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la libertà fisica o morale si tenga a distanza essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito», per cui, a maggior ragione, l'obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima: ciò perché la misura cautelare questione per quanto incida sensibilmente sulla libertà di movimento dell'indagato presenta pur sempre un indubbio profilo di favore per l'indagato.

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