L’applicazione dell’art. 183-ter c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Lorenzo Balestra
19 Febbraio 2025

Può essere emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’ordinanza di accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 183-ter c.p.c.?

Il problema applicativo, nel silenzio della norma, sorge dal momento che l'art. 183-ter c.p.c. si riferisce a giudizi innanzi al Tribunale in funzione di giudice di primo grado ed aventi ad oggetto diritti disponibili.

Tutte condizioni, queste, verificabili anche in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge, appunto, secondo il rito ordinario di cognizione.

La risposta, allora, deve discendere dall'analisi della funzione dell'ordinanza definitoria del giudizio di cui all'art. 183-ter c.p.c. e dalle peculiari caratteristiche del procedimento monitorio e del successivo procedimento di opposizione.

Sul punto, con specifico riferimento all'ambito di applicazione della norma, l'ordinanza di cui all'art. 183-ter c.p.c. non pare adottabile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'incompatibilità non deriva tanto dal procedimento di opposizione che, come detto, segue il rito di un ordinario procedimento di cognizione, quanto, piuttosto, dal contenuto e dalla funzione del decreto ingiuntivo stesso emesso e poi opposto.

Il decreto ingiuntivo, infatti, o è dotato di provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., oppure in sede di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; al contrario, ove non vi siano i presupposti, il decreto ingiuntivo emesso non avrà la provvisoria esecutorietà.

Un'eventuale ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. non farebbe altro che duplicare una pronuncia contenuta già nel decreto ingiuntivo emesso e, pertanto, non solo non avrebbe alcuna utilità, ma si porrebbe in contrasto con la funzione ed il contenuto del procedimento monitorio stesso, portando ad una duplicazione di titoli esecutivi.

In definitiva, quanto è contenuto nel disposto dell'art. 183-ter c.p.c. è già insito nel procedimento monitorio che, per sua natura, porta all'emissione di un provvedimento dotato, sussistendone i requisiti, di esecutorietà o in fase monitoria o in fase di opposizione; di conseguenza si può ritenere che l'istituto in esame non possa rendersi applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

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