Cointestazione del libretto postale dal de cuius ad un erede come donazione indiretta: onere probatorio
20 Febbraio 2025
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto non raggiunta, all'esito dell'istruttoria espletata, la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (ma anche di merito) in punto di animus donandi, prova intesa come necessario accertamento che il donante non era assistito, al momento della cointestazione, da altro scopo all'infuori di quello di liberalità in favore degli altri cointestatari. L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Pertanto, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non è idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2021, n. 25684; Trib. Rieti, sez. I, 9 aprile 2022, n. 195; Trib. Roma, 17 maggio 2021, n. 8546). Dunque, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente cointestato. Tutto ciò può essere dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali è possibile dedurre l'esistenza di una diversa situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme depositate sul conto. Il requisito della proprietà esclusiva delle somme può essere desunto proprio dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie, risultava che il de cuius avesse cointestato il libretto ai coniugi, dando loro la disponibilità del denaro, purché questi provvedessero al suo personale sostentamento (e non come donazione nei loro confronti). Per questi motivi, il Tribunale ha accolto le domande attoree. |