Crisi d'impresa
IlFallimentarista

La violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società è in bonis

La Redazione
20 Febbraio 2025

Afferma il Tribunale di Catanzaro che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche – anzi, soprattutto – in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario.

In altri termini, secondo il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative. L'obbligo di cui sopra è disposto dall'art. 2086 del codice civile : «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Tale formula è ripresa dall'art. 3 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che inserisce tale obbligo tra quelli dei «soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza».

Viene richiamata una pronuncia del Tribunale di Cagliari, 2 marzo 2022: «Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune».

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