La perdita del rapporto parentale è presunta per i membri del nucleo familiare “minimo”
21 Febbraio 2025
La.Su., Ro.Ma. e Ro.An. convenivano davanti al Tribunale di Ravenna un ospedale per ottenerne il risarcimento del danno iure proprio patito per la morte del rispettivo coniuge e padre il quale, sottoposto presso l'ospedale a un intervento chirurgico, per infezione della ferita chirurgica aveva poi subito altri tre interventi e poi, infine, era morto a causa delle infezioni. Il Tribunale rigettava la domanda attorea mentre la Corte d'appello, successivamente adita, riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo alla moglie il diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale con il coniuge, ma rigettando l'analoga domanda delle figlie «in difetto di specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre», che sarebbe necessario presentare nella «relazione tra genitori e figli quando sia cessata la convivenza»: siccome le figlie non convivevano con il padre e non avevano provato il rapporto con il padre, il giudice di secondo grado aveva appunto rigettato il loro appello. Le figlie ricorrevano in Cassazione, contestando che la decisione di seconde cure fosse in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per i membri del nucleo familiare “minimo” la perdita del rapporto parentale è presunta. La Cassazione ha accolto il ricorso come manifestamente fondato, richiamando il consolidato principio di diritto secondo cui: «L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo». |