Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Misure protettive e cautelari nei confronti dei garanti del debitore

La Redazione
24 Febbraio 2025

In tema di misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, il Tribunale di Genova inibisce ai garanti del debitore di procedere al recupero del credito a seguito dell’escussione delle garanzie da parte dei creditori, al tempo stesso negando le misure dirette ad ostacolare l’escussione da parte dei creditori delle garanzie rilasciate, con l’unica eccezione di quella prestata dal socio/amministratore che concretamente sostiene il risanamento.

Con un ricorso ex art. 19 c.c.i.i. la società istante chiedeva la conferma degli effetti delle misure protettive ottenute ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. nei confronti dei creditori, l'estensione delle stesse al patrimonio del garante nonché l'applicazione delle misure cautelari consistenti nell'inibitoria ai creditori di agire per il recupero del credito e comunque procedere all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore.

Nel vagliare la sussistenza del periculum in mora, ovvero la funzionalità delle misure richieste a risanare l'impresa, il Tribunale distingue, in primo luogo, i rapporti in relazione ai quali le misure vengono richieste in tre categorie: 1) debitore/creditori; 2) debitore/garanti; 3) creditori/garanti.

Quanto alle misure attinenti al rapporto sub 1) – divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore o di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa –  queste vengono confermate, attesa la loro indubbia funzionalità al risanamento del debitore.

Quanto alla misura richiesta in relazione al rapporto debitore/garanti – l'inibitoria agli istituti di credito di procedere al recupero del credito a seguito dell'escussione delle garanzie da parte dei creditori – anche questa viene riconosciuta in quanto ritenuta funzionale al risanamento: «Infatti, se il garante potesse agire nei confronti del debitore principale a seguito dell'escussione della garanzia da parte del creditore, i divieti di cui sopra nei confronti dei debitori diventerebbero sostanzialmente inutili. Dal punto di vista del debitore, infatti, non si verificherebbe l'effetto della protezione del patrimonio, che resterebbe aggredibile dal garante anziché dal creditore originario».

Con riferimento al rapporto creditori/garanti:

  • Quanto alla particolare posizione del Gestore dei Mercati Energetici, il Tribunale dichiara che non possono essere disposte misure cautelari dirette ad ostacolare l'escussione delle garanzie rilasciate, stante il divieto di legge posto dall'art. art. 30/3 della l. n. 99/2009, ritenuto applicabile alla composizione negoziata «e ciò non tanto per l'appartenenza di quest'ultima alle procedure concorsuali, ma perché l'ampiezza della norma preclude sempre che dette garanzie siano “distratte dalla destinazione prevista [o] (…) soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori”, anche in caso di apertura di procedure concorsuali”»
  • Quanto alla posizione generale di tutti i creditori nei confronti dei garanti, il Tribunale ritiene le misure richieste non siano funzionali al risanamento, atteso che una volta disposto il divieto anche per il garante di agire nei confronti del debitore principale per recuperare quanto versato al creditore, «il patrimonio del debitore risulta comunque protetto: cambia solo il titolare del credito, ma si tratta di un mutamento che appare sostanzialmente neutro per il debitore principale».

Infine, con riferimento al finanziatore esterno, nonché socio e amministratore della società istante:

  • Viene accertata la legittimazione della società debitrice a richiedere la misura, in quanto detentrice dell'interesse ad ottenerla vista la relativa funzionalità al proprio risanamento e al rischio di pregiudizio che potrebbe derivare da eventuali azioni di recupero;
  • la posizione del finanziatore viene scorporata, in quanto ritenuta differente da quella degli altri garanti, considerato che, secondo quanto risulta dal ricorso, essa è finalizzata proprio a “garantire” il risanamento della debitrice istante. A tale posizione viene riservato quindi un diverso trattamento: a condizione che l'intenzione del finanziatore sia seria e si traduca in un intervento concreto, viene accolta la domanda di applicazione del divieto per i creditori di escutere la garanzia da costui prestata.

Per altra recente pronuncia relativa a misure cautelari “atipiche” si veda Trib. Crotone, 4 gennaio 2025, est. Agostini, già pubblicata su questo Portale il 14 gennaio 2025.

Della possibilità di disporre "misure "atipiche" (e in particolare proprio il divieto di azioni esecutive sul patrimonio dei soci garanti della società debitrice laddove sia ipotizzato un loro apporto idoneo a superare la crisi) aveva già parlato F. Platania nel focus Composizione negoziata: misure protettive e cautelari e sospensione degli obblighi ex artt. 2446 e 2447 c.c., pubblicato su questo Portale il 7 ottobre 2021.

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