Misure protettive e cautelari nei confronti dei garanti del debitore
24 Febbraio 2025
Con un ricorso ex art. 19 c.c.i.i. la società istante chiedeva la conferma degli effetti delle misure protettive ottenute ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. nei confronti dei creditori, l'estensione delle stesse al patrimonio del garante nonché l'applicazione delle misure cautelari consistenti nell'inibitoria ai creditori di agire per il recupero del credito e comunque procedere all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore. Nel vagliare la sussistenza del periculum in mora, ovvero la funzionalità delle misure richieste a risanare l'impresa, il Tribunale distingue, in primo luogo, i rapporti in relazione ai quali le misure vengono richieste in tre categorie: 1) debitore/creditori; 2) debitore/garanti; 3) creditori/garanti. Quanto alle misure attinenti al rapporto sub 1) – divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore o di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa – queste vengono confermate, attesa la loro indubbia funzionalità al risanamento del debitore. Quanto alla misura richiesta in relazione al rapporto debitore/garanti – l'inibitoria agli istituti di credito di procedere al recupero del credito a seguito dell'escussione delle garanzie da parte dei creditori – anche questa viene riconosciuta in quanto ritenuta funzionale al risanamento: «Infatti, se il garante potesse agire nei confronti del debitore principale a seguito dell'escussione della garanzia da parte del creditore, i divieti di cui sopra nei confronti dei debitori diventerebbero sostanzialmente inutili. Dal punto di vista del debitore, infatti, non si verificherebbe l'effetto della protezione del patrimonio, che resterebbe aggredibile dal garante anziché dal creditore originario». Con riferimento al rapporto creditori/garanti:
Infine, con riferimento al finanziatore esterno, nonché socio e amministratore della società istante:
Per altra recente pronuncia relativa a misure cautelari “atipiche” si veda Trib. Crotone, 4 gennaio 2025, est. Agostini, già pubblicata su questo Portale il 14 gennaio 2025. Della possibilità di disporre "misure "atipiche" (e in particolare proprio il divieto di azioni esecutive sul patrimonio dei soci garanti della società debitrice laddove sia ipotizzato un loro apporto idoneo a superare la crisi) aveva già parlato F. Platania nel focus Composizione negoziata: misure protettive e cautelari e sospensione degli obblighi ex artt. 2446 e 2447 c.c., pubblicato su questo Portale il 7 ottobre 2021. |