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Concordato preventivo: il mancato pagamento del credito contestato ne giustifica la risoluzione?

La Redazione
24 Febbraio 2025

Secondo una recente pronuncia della Cassazione, la contestazione di un credito e la pendenza del relativo giudizio di cognizione legittimano il mancato pagamento al creditore incluso nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l. fall. ma non esimono dal deposito delle somme contestate, cui il debitore è tenuto in presenza di un ordine del tribunale o del giudice delegato

«In materia di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura svolto direttamente dal tribunale, a una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio».

Questo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 26 luglio 2012, n. 13284, Cass. 7 marzo 2017, n. 5689, Cass. 4 febbraio 2020, n. 2424, Cass. 31 luglio 2024, n. 21431) richiamato dalla I sezione civile della Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 4596/2025, in un caso che vede la debitrice ricorrere contro la sentenza d'appello che ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di risoluzione del concordato preventivo, pronunciata dal giudice di primo grado.

La Corte d'Appello aveva ritenuto l'omissione di pagamento dei creditori chirografari, unitamente alla manifestata volontà di non eseguire lo stesso nella misura e con le modalità temporali promesse e trasfuse nell'accordo con i creditori, un «grave inadempimento del concordato», tale da giustificarne la risoluzione.

Dal principio sopra riportato, la Corte di legittimità fa derivare quello (Cass. 8 gennaio 2019, n. 208) secondo cui: «nell'ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, è funzionale alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e di cui tenere conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto dell'art. 176 l. fall.».

Tuttavia, il tribunale, al momento dell'omologa ex art. 180, comma 1, l. fall., o il giudice delegato, nel corso dell'esecuzione del concordato ai sensi degli artt. 185, comma 2, e 136, comma 2, lett. b), possono disporre il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati.

Il mancato adempimento di una simile disposizione può essere valutato al fine di verificare l'esistenza di un grave inadempimento che giustifichi la risoluzione del concordato.

In conclusione: «la contestazione di un credito e la pendenza del relativo giudizio di cognizione legittimano il mancato pagamento al creditore incluso nell'elenco di cui all'art. 161, comma 2, lett. b), l. fall. ma non esimono dal deposito delle somme contestate, a cui il debitore è tenuto in presenza di un ordine in tal senso del tribunale o del giudice delegato».

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