La revoca dell’amministratore condominiale non è soggetta a mediazione obbligatoria
25 Febbraio 2025
Il Tribunale di merito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione è obbligatorio per la materia condominiale, ad eccetto del caso indicato nel comma 6, lett. f), che esclude «i procedimenti in camera di consiglio», tra cui rientra il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio. Tale procedimento, infatti, è un procedimento camerale plurilaterale, al quale non può riconoscersi carattere contenzioso ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., essendo il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore un provvedimento di volontaria giurisdizione, meramente sostitutivo della volontà assembleare, che non ha carattere decisorio e non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena. |