La revoca dell’amministratore condominiale non è soggetta a mediazione obbligatoria

La Redazione
25 Febbraio 2025

I ricorrenti, in qualità di condomini, chiedevano la revoca giudiziale dell’amministratore condominiale per gravi irregolarità. L’amministratore si costituiva eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della mediazione obbligatoria, cui è sottoposta la materia condominiale.

Il Tribunale di merito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione è obbligatorio per la materia condominiale, ad eccetto del caso indicato nel comma 6, lett. f), che esclude «i procedimenti in camera di consiglio», tra cui rientra il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio. Tale procedimento, infatti, è un procedimento camerale plurilaterale, al quale non può riconoscersi carattere contenzioso ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., essendo il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore un provvedimento di volontaria giurisdizione, meramente sostitutivo della volontà assembleare, che non ha carattere decisorio e non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena.

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