Notifica a mezzo PEC non andata a buon fine per la casella piena del destinatario
26 Febbraio 2025
Inquadramento Sino a tempi recenti è stato controverso se la notificazione di un atto eseguita nei confronti di un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di PEC si dovesse ritenere perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore abbia attestato di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario «piena» oppure se, invece, a fronte di tale evenienza, il notificante fosse tenuto ad attivarsi per rinnovare la notificazione nei modi ordinari o, comunque, consentiti. Nell’attualità, la questione deve ritenersi definitivamente risolta in forza di interventi compiuti sul piano normativo. Perfezionamento della notifica. Situazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 Nella formulazione originaria, l'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 disponeva che per il soggetto notificante la notifica si doveva ritenere perfezionata nel momento in cui fosse stata generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005, mentre, per il destinatario, il perfezionamento doveva ritenersi avvenuto nel momento in cui fosse stata generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), prevista dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005 citato. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 (attualmente comma 3, in forza dell'abrogazione dei primi tre commi disposta dal d.m. n. 217/2023), d.m. n. 44/2011 (come sostituito - l'articolo - dal d.m. n. 48/2013), la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 doveva (e deve) essere quella «completa», di cui all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005. Notifica a mezzo PEC. Mancata consegna per casella «piena» Nel periodo anteriore all'avvento del d.lgs. n. 149/2022, con riguardo alla validità ed alle conseguenze della notifica telematica non andata a buon fine per «saturazione» della casella di posta del destinatario, in sede di giurisprudenza di legittimità si contendevano il campo due diversi indirizzi. Secondo un primo orientamento, la notifica doveva ritenersi perfezionata, essendo la casella «piena» (evento imputabile al destinatario) da considerare equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna. In particolare, con riguardo alle notifiche da eseguire nei confronti dei difensori delle controparti, veniva evidenziato che era onere del difensore quello di assicurare, a tutela dei diritti dei propri assistiti ed a sua tutela, al fine di evitare il verificarsi di responsabilità deontologiche e/o professionali, la perfetta manutenzione e l'ottimale funzionamento di tutto ciò che era diventato ormai indispensabile per esercitare la professione forense (v., nel senso del testo, Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2018, n. 12451; Cass. civ., sez. VI, ord., 11 febbraio 2020, n. 3164; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2021, n. 5646). Secondo un altro orientamento, doveva, invece, escludersi che la notifica potesse ritenersi perfezionata con l'invio telematico non andato a buon fine per «saturazione» della casella di PEC del destinatario e si dovesse ritenere gravare sul notificante l'onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio e di concluderlo in un tempo ragionevolmente contenuto, in conformità ai principi ormai consolidatisi in materia (v., nel senso del testo, Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 29851; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758; Cass. civ., sez. III, ord. 12 settembre 2022, n. 26810, annotata da Caprio S., Mancata notifica a mezzo PEC a causa della casella piena: quali conseguenze?, in IUS Processo civile, 25 ottobre 2022; Cass. civ., sez. V, ord., 24 gennaio 2023, n. 2193. Per ciò che attiene all'onere, in capo al notificante, di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e di svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., v. Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594). Intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte Considerata la non univocità sul tema della giurisprudenza di legittimità e considerato che la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per «casella piena» del destinatario doveva ritenersi integrare questione di particolare importanza, «involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale», la sez. III della S.C. (v. Cass. civ., sez. III, ord., 21 novembre 2023, n. 32287) rimise la disamina della questione alle Sezioni Unite. Dando soluzione al contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato che «nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022», la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'Avvocato ai sensi dell'art. 3-bis, l. n. 53/1994 «non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”)»; conseguendone che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le modalità ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2024, n. 24852). In estrema sintesi, a parere delle Sezioni Unite, dal sistema normativo che, anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 149/2022, regolava la notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC (le Sezioni Unite fanno richiamo al testo originario dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 ed al testo originario - come modificato dal d.m. n. 48/2013 - dell'art. 18, comma 6, d.m. n. 44/2011) si evinceva che ai fini del perfezionamento della notifica si esigeva, ineludibilmente, la generazione e la ricezione della RdAC. Per migliori esplicazioni, sia fa rinvio al testo della sentenza. Valenza dell'intervento delle Sezioni Unite La soluzione data dalle Sezioni Unite alla questione sottoposta alla loro attenzione, come chiarito anche nella pronuncia citata, è da ritenere non valevole con riguardo alle ipotesi identiche a quella esaminata verificatesi a decorrere dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore delle modifiche agli artt. 3-bis e 3-ter, l. n. 53/1994 introdotte dal d.lgs. n. 149/2022; tenute, altresì, in considerazione le precisazioni successivamente date dall'art. 4-ter, d.l. n. 51/2023 conv. con modif. nella l. n. 87/2023, nonché le ulteriori modifiche apportate alle suddette norme, in particolare all'art. 3-ter, commi 2 e 3, dal d.lgs. n. 164/2024, divenute operative dal 26 novembre 2024, al pari del disposto del comma 7 (aggiunto dal d.lgs. testé citato) dell'art. 149-bis c.p.c., i primi da applicare nei casi di notifica diretta da parte degli Avvocati e il secondo nei casi di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario. Procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023 Nei casi di procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, si debbono osservare nell'immediatezza per quanto concernente il comma 1 e si sarebbero dovute osservare dal 1° gennaio 2024 per quanto concernente i commi 2 e 3 (appresso vengono date spiegazioni in ordine alla differente cronologia, nonché in ordine ai tempi verbali utilizzati ed a successive prescrizioni), le seguenti ulteriori disposizioni, recate dall'art. 3-ter, l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022:
"Vicenda" dell'art. 3-ter, commi 2 e 3, legge n. 53/1994 i) Deve essere precisato che, ai sensi dell'art. 4-ter, d.l. n. 51/2023, conv. con modif. nella legge n. 87/2023, l'efficacia delle disposizioni (nei testi vigenti prima dell'avvento del d.lgs. n. 164/2024) di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3, l. n. 53/1994 venne «sospesa fino al 31 dicembre 2023» e, fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 della medesima norma non fosse stata possibile o non avesse avuto esito positivo, essa avrebbe dovuto essere eseguita con le «modalità ordinarie», perfezionandosi, per il soggetto notificante, nel momento di generazione della ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. ii) La sospensione dell'efficacia dei commi 2 e 3 della disposizione in esame venne prorogata, con qualche ritardo rispetto alla suddetta scadenza, ad opera della l. n. 18/2024 (v. art. 11 comma 5-bis, del testo coordinato), di conversione del d.l. n. 215/2023 (c.d. Milleproroghe), e la sospensione venne estesa sino al 31 dicembre 2024; restando, peraltro, «scoperto» il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2024, considerato che la citata legge di conversione (cui si deve l'introduzione del comma 5-bis, recante statuizione della proroga, nell'art. 11 d.l. e l. di conversione appena sopra citati) è entrata in vigore il 29 febbraio 2024. Non apparendo ipotizzabili alternative, è da ritenere che le notificazioni che, tentate nel suddetto periodo a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, si fossero rivelate non possibili oppure non avessero avuto esito positivo, si dovessero eseguire – esplicitando all'Unep le ragioni della relativa richiesta - con le «modalità ordinarie» (artt. 137 e ss. c.p.c.), a prescindere dalla non imputabilità o dalla imputabilità dell'inconveniente al destinatario; con l'osservanza – laddove si fosse trattato di notifiche di atti di impugnazione - dei tempi sanciti in sede di giurisprudenza di legittimità (intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016. n. 14594) oppure, qualora si fosse trattato di notifiche di atti diversi dai predetti, invocando, ove necessario, l'applicazione del disposto (rimessione in termini) dell'art. 153 comma 2, c.p.c. Deve, incidentalmente, osservarsi che, se, in forza delle modifiche e delle novelle introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC risulta essere divenuta la principale modalità di notificazione degli atti giudiziari, la sua qualificazione come «modalità ordinaria» nel citato art. 4-ter è da considerare valevole solo con riferimento alla fattispecie ivi descritta. iii) In forza delle modifiche apportate all'art. 3-ter, commi 2 e 3, l. cit. dal d.lgs. n. 164/2024, vigente dal 26 novembre 2024, la materia risulta attualmente disciplinata come segue:
Le suddette modalità di notifica sono pressoché perfettamente corrispondenti a quelle previste dal settimo comma dell'art. 149-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 164/2024. iv) In entrambe le ipotesi descritte nel precedente punto iii), ai fini della ritualità delle notifiche dovranno essere osservati i tempi sanciti in sede di giurisprudenza di legittimità (intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594 e Cass. civ., sez. lav., ord., 21 agosto 2020, n. 17577). v) Per ciò che attiene alle notificazioni alle PP.AA., l'art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994, introdotto dall'art. 12 comma 1, d.lgs. n. 149/2022, detta che, fermo restando quanto previsto dal r.d. n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le notificazioni sono validamente effettuate presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012 conv. con modif. nella l. n. 221/2012, cui si fa rinvio. Conclusioni Stante quanto esposto nel precedente paragrafo, d’ora in avanti (dies a quibus, giusta le differenti discipline, il 1° marzo 2023 e il 26 novembre 2024 – cfr. i paragrafi supra), nessuna questione dovrebbe più porsi in ordine le conseguenze della mancata consegna per casella del destinatario «piena». Tuttavia, gli oneri [alquanto gravosi: v. punti iii) e iv) del precedente paragrafo] posti a carico del notificante in ragione della negligente condotta del destinatario della notifica si sarebbero dovuti attenuare e, «a (parziale) compensazione» degli stessi, si sarebbe potuta prevedere a carico di quest’ultimo una specifica sanzione. |