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Tribunale di Roma: circolare sugli obblighi informativi e adempimenti funzionali

La Redazione
26 Febbraio 2025

Una recente circolare della XIV sezione fornisce chiarimenti sulle modalità di redazione e deposito delle relazioni semestrali e della nota informativa e sugli adempimenti del professionista nelle liquidazioni giudiziali. La circolare contiene altresì diverse autorizzazioni volte a una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità dell’azione giurisdizionale della Sezione. Vengono, infine, fornite precisazioni circa la liquidazione del compenso del curatore.

La circolare (allegata) richiama, in primo luogo, quella del 2023 inerente agli obblighi informativi gravanti sui professionisti nell'ambito della l. fall. e del c.c.i.i., specificando che per tutte le procedure concorsuali, senza distinzione per anno di iscrizione, le relazioni di aggiornamento vanno sempre depositate semestralmente.

Vengono poi fornite indicazioni circa la forma degli atti da inserire nel fascicolo telematico e le modalità di deposito delle istanze, unitamente alle prescrizioni per la corretta numerazione degli allegati.

Quanto alle relazioni da trasmettere al giudice delegato, la circolare, in primo luogo, invita a depositare, nell'ipotesi in cui siano decorsi sei mesi dall'apertura della procedura ma non sia ancora decorso il termine ex art. 130, comma 4, c.c.i.i. (sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) una relazione sullo stato della procedura con il modello strutturato denominato versione completa e corredato da nota illustrativa firmata digitalmente. Quanto alle relazioni semestrali di aggiornamento vere e proprie, la circolare dispone circa: 1) il modello strutturato da utilizzare; 2) la nota illustrativa (e relative modalità di firma e contenuto); 3) allegati quali l'estratto di conto corrente e la copia digitale del registro informatico.

Vengono poi rammentati gli obblighi relativi alle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale pendente. Con riferimento alle nuove procedure di liquidazione giudiziale vengono precisati gli adempimenti che il curatore è tenuto a svolgere ai fini della prima ricognizione dei beni e, in particolare, per la ricostruzione dei rapporti economici e giuridici aziendali.

Ancora, la circolare prevede che alla informativa iniziale ex art 130, commi 1 e 2, c.c.i.i. possa essere allegata una nota illustrativa firmata digitalmente riferendo su una serie di questioni elencate al punto 1.7.

Sono poi fornite una serie di autorizzazioni allo scopo di rendere più efficace, efficiente e funzionale l'azione giurisdizionale della sezione concorsuale. Tra le altre, i giudici autorizzano (riservando alla valutazione ex post del singolo G.D. la formulazione di eventuali specifiche disposizioni integrative), in via permanente i curatori a depositare le relazioni ex art. 130, commi 1, 2, 4 e 5, c.c.i.i. contestualmente tanto ai sensi del comma 7 quanto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 130 c.c.i.i.

Infine, la circolare si chiude con alcune precisazioni circa la liquidazione del compenso del curatore (e il contenuto della relativa istanza), il rapporto riepilogativo finale e l'istanza di chiusura delle procedure.

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