Diritto del detenuto alla NASpI per cessazione del contratto a termine e mancata riassegnazione a nuova occupazione
26 Febbraio 2025
Il Tribunale adito dal ricorrente per il diniego della NASpI a causa di cessazione del rapporto di lavoro accoglieva il ricorso, statuendo che la cessazione del rapporto di lavoro era da considerarsi come definitiva e non temporanea al termine del contratto a termine presso la Casa Circondariale di Ivrea. L'INPS, in appello, contestava tale decisione sostenendo che non vi era stata una effettiva cessazione del lavoro, ma solo una sospensione dovuta alle caratteristiche specifiche del lavoro in carcere. La Corte d'Appello di Torino respingeva le argomentazioni dell'INPS, equiparando lo stato di disoccupazione derivante dal lavoro carcerario a quello derivante da lavoro libero, basandosi su normative vigenti e pronunce della Corte Costituzionale. L’ente ricorre dunque per cassazione. La S.C., nel rigettare il ricorso dell'INPS, ha sottolineato che il lavoro carcerario merita le stesse tutele del lavoro libero secondo gli indirizzi costituzionali. La Corte ha dichiarato che la NASpI è compatibile con la disoccupazione involontaria del detenuto, confermando l'involontarietà della perdita dell'occupazione nel caso in esame. Nel caso di specie si ravvisa la perdita involontaria dell'occupazione poiché questa è dipesa dalla prerogativa datoriale, che ha deciso di non rinnovare il rapporto di lavoro con una nuova assegnazione in rotazione. Infondata è anche l’ulteriore l'eccezione dell'INPS riguardante l'incompatibilità dello status di detenuto con la messa a disposizione per il collocamento presso i centri per l'impiego, sostenendo che il detenuto ha comunque la possibilità di essere inserito in graduatorie interne e iscriversi alle liste di collocamento durante la detenzione. |