L’accordo tra le parti verbalizzato da CTU ha valore di accordo transattivo?
03 Marzo 2025
Massima L'accordo tra le parti verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. Il caso Una controversa e annosa vicenda processuale in tema di diritti reali si ridusse progressivamente alla sola contestazione dell’estensione, sul terreno, di una servitù di passaggio. In questa ultima fase una delle parti sosteneva che doveva tenersi conto della pattuizione verbalizzata dinanzi al consulente tecnico d’ufficio con la quale la sede del percorso era stata definita. Controparte opponeva la validità del titolo originario della servitù, di diverso contenuto. Nel giudizio, infatti, quella pattuizione non era stata recepita in una decisione giudiziaria mentre il procedimento era terminato con l’annullamento delle decisioni di primo e di secondo grado. In un successivo giudizio che riprendeva le originarie contestazioni la Corte di appello affermò con la pronuncia oggetto di ricorso per Cassazione che all’accordo non poteva essere riconosciuta efficacia perché non poteva realmente stabilirsi se nel precedente procedimento ad esso avessero fatto riferimento le sentenze e perché queste, in ogni caso, avevano costituito oggetto di annullamento. La questione Sostiene il ricorrente che il verbale redatto con l’ausilio del CTU costituisce un patto autonomo e indipendente dalle pronunce giudiziarie e che di conseguenza la nullità di queste non può essere estesa all’accordo. La Corte d’appello sembra aver ritenuto che la validità e l’efficacia dei patti a verbale dipendano dall’essere stati trasfusi in un provvedimento giudiziario. Si chiede di riconoscere invece che il patto concluso in allora costituisce un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale, che produce effetti e fa piena fede nei confronti delle parti e dei loro eredi subentrati nella causa. Le soluzioni giuridiche Il giudice di legittimità riassume in queste proposizioni le argomentazioni della pronuncia impugnata: a parere del giudice d'appello non poteva stabilirsi se l'accordo verbalizzato inter partes fosse stato richiamato nelle decisioni del primitivo procedimento, poi cassate, oppure se si fosse concretato in una scrittura privata; per tale ragione del patto non poteva tenersi conto e doveva farsi capo alle risultanze del titolo originario e alla descrizione del passaggio in esso descritto. Ma, afferma la Suprema Corte, queste considerazioni integrano un errore di diritto. L'accordo tra le parti, se verbalizzato dal C.T.U., che per effetto dell'incarico ricevuto riveste qualità di pubblico ufficiale, può costituire un negozio transattivo sostanziale idoneo non soltanto a far cessare la materia del contendere ma anche a far sorgere nuove obbligazioni a carico delle parti contraenti. Spetta al giudice di merito valutare se nel caso di specie ricorrono gli estremi di un negozio e se alla sua validità non si oppongono limiti legali (quali quello di cui all'art. 199 c.p.c.). La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio. Osservazioni Si desume, dalla lettura della sentenza della Corte di legittimità, che il giudice di appello aveva dichiarato la sua impossibilità di valutare se l'accordo era stato trasfuso nelle decisioni che furono annullate: circostanza evidentemente ritenuta suscettibile di fare differenza in quanto, se accertata, avrebbe (si suppone) conferito alla pattuizione una validità e una efficacia diverse da quelle di una mera scrittura privata. In difetto di un positivo accertamento al riguardo, si doveva senz'altro concludere che dell'accordo non si poteva tener conto. Ad escludere comunque ogni questione valeva poi il fatto accertato dell'esser state annullate a seguito dei vari gradi di giudizio quelle decisioni che avrebbero potuto recepire l'accordo, attribuendogli un valore conclusivo. Come ha osservato la Suprema Corte, queste ragioni non avevano però alcun rilievo rispetto al vero e unico quesito che si poneva con il ricorso: quesito avente ad oggetto la natura e l'autonomia di pattuizioni transattive consacrate in un verbale sottoscritto dalle parti e redatto dal consulente tecnico nominato dal giudice. Quesito già risolto dalla giurisprudenza in termini ripetuti. Il principio di diritto desumibile dalla decisione che si annota ha precedenti giurisprudenziali espressisi nel senso che con essa ha trovato conferma. La stessa Corte ricorda, in proposito, le sentenze Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2008, n. 13578 e Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1981, n. 909, assolutamente concordi nel fornire una regola sulla cui correttezza non sembra possibile nutrire dubbio alcuno. L'accordo transattivo-conciliativo concluso con la collaborazione del C.T., da lui verbalizzato e sottoscritto dalle parti, crea per queste un vincolo negoziale che non necessita di validazioni salvo per quanto concerne l'attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo, che è rimessa all'autorità del giudice. Ciò che nella vicenda di specie ha dato occasione a contestazioni nel giudizio è da ravvisare nella pretesa dipendenza che si è voluto riconoscere (e che esisteva solo come occasione) tra l'accordo delle parti verbalizzato davanti al consulente tecnico e il procedimento nel corso del quale l'accordo fu concluso. Poiché questo procedimento finì con una pronuncia di annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado, fu facile sostenere che la nullità doveva essere riferita anche alle pattuizioni che erano state raggiunte nel suo contesto. Un breve esame della giurisprudenza edita avrebbe mostrato l'infondatezza della tesi. |