Parametri di riferimento per la valutazione del requisito sanitario nell’invalidità ordinaria
28 Febbraio 2025
È innanzitutto necessario evidenziare che non solo sono diversi i presupposti e la funzione, ma anche i criteri valutativi, dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984 e dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili ex l. n. 118/1971. Infatti, mediante il primo l'ordinamento predispone una tutela a favore dei soggetti affetti da patologie causative di una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, che si traduce in una invalidità ridotta e permanente in relazione allo svolgimento di occupazioni confacenti alle proprie attitudini, richiedendo la verifica di presupposti sanitari, assicurativi e contributivi; il secondo, invece, costituisce una forma assistenziale a tutela di quei soggetti che si trovano in condizioni psico-fisiche connotate da una generica riduzione della capacità lavorativa, la cui diversa percentuale incide sul tipo di prestazione fruibile e richiede la ricorrenza di requisiti sanitari, economici e anagrafici. Con riferimento al criterio della capacità lavorativa, si precisa che esso è ancorato non alla generica riduzione della semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Sulla valutazione della ridotta capacità lavorativa incidono, quindi, diversi fattori che sono posti in relazione alle occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, sicché occorre far riferimento alle specifiche conoscenze, esperienze lavorative, singole attitudini, a prescindere da fattori socio-economici. Ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità ordinaria anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare. Per giudicare una variazione della capacità di lavoro ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente nei termini suddetti. Cfr.: Cass., sez. lav., 03 febbraio 2025, n. 2518. |