Danno da infiltrazione per perdita della condotta fognaria a servizio del condominio: responsabilità da custodia
05 Marzo 2025
Il Tribunale di Genova con la sentenza in commento si è pronunciato accogliendo la domanda di risarcimento per i danni subiti da un condomino in conseguenza alla perdita della condotta fognaria, a servizio esclusivo del condominio, ascrivendo la responsabilità a quest'ultimo ex art. 2051 c.c. Il fatto L'attore conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita della condotta fognaria protrattasi per oltre un anno, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di ATP, necessario a seguito dell'inerzia del condominio per la risoluzione della problematica. Il condomino, proprietario dell'immobile sito al piano terra, esponeva che aveva locato l'immobile e che a seguito della segnalazione della conduttrice di fuoriuscita di liquame e vermi dallo scarico fognario, prendeva contatto con una ditta e veniva a conoscenza che la fuoriuscita proveniva dallo scarico fognario del condominio. Contattato poi, l'amministratore, emergeva effettivamente che la fuoriuscita proveniva dallo scarico del condominio (a seguito di prova effettuata con il colorante) ma che l'amministratore stesso, anche se sollecitato, non provvedeva alla risoluzione del problema tant'è che la conduttrice lasciava l'immobile, disdicendo il contratto di locazione. Si instaurava procedimento ATP e veniva nominato CTU e si accertava che «la causa degli sversamenti di liquame era da ascrivere ad una perdita della condotta fognaria interrata a servizio esclusivo del condominio»; l'intervento consisteva nella riparazione/sostituzione di una porzione della condotta corrente lungo la strada sovrastante il giardino annesso all'appartamento del condomino. Veniva eseguita la riparazione da parte del condominio nel luglio del 2021. Orbene, il CTU aveva riconosciuto anche che tale problematica aveva inibito la locazione dell'immobile ed ha quantificato la perdita stante che il condomino a seguito della risoluzione anticipata della locazione aveva perso i canoni di locazione. In più, gli sversamenti avevano danneggiato la pavimentazione del terrazzo e parte dei muri di contenimento. Il condominio si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, la nullità della costituzione attorea per il non aver, il condomino, depositato l'originale atto di citazione notificato via PEC, ma un file formato pdf immagine; nonché il mancato esperimento della mediazione ovvero negoziazione assistita e, nel merito, che la somma offerta banco judicis fosse considerata satisfattiva della pretesa attorea ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata. A sua difesa esponeva che non era rimasto inerte alle richieste attoree e che aveva incaricato una ditta per le ispezioni in video, visto che l'allacciamento della rete serviva anche altri civici e che tali richieste si erano concluse con esito negativo in merito alla possibile rottura della condotta del condominio; all'esito del procedimento ATP appresa la propria responsabilità, aveva offerto il pagamento della somma indicata dal CTU per il ripristino dello stato dei luoghi e per la mancata locazione (offerta reiterata in più occasioni ma priva di riscontro). Il convenuto depositava anche l'assegno circolare intestato all'attore e chiedeva che le richieste di rifacimento del pavimento e dei muri di contenimento e per i canoni di locazione non goduti, fossero dichiarate ultronee e contraddittorie rispetto a quanto previsto da CTU (che aveva ritenuto non necessario il totale rifacimento del pavimento e aveva precisato che dal canone doveva essere scorporata la c.d. alea di sfitto, legata alla ricollocazione dell'immobile sul mercato) e che nulla fosse dovuto all'attore dal momento che non avrebbe radicato il merito dell'ATP, ma proposto domande differenti rispetto al tenore della perizia e che comunque la sua posizione gli impediva di chiedere il rimborso delle spese sostenute per il procedimento. Il giudice prendeva atto del fallimento della negoziazione assistita e della consegna dell'assegno circolare e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie. All'esito del deposito delle memorie tentava con esito negativo la conciliazione della lite. Veniva fissata udienza per sentire il CTU nominato del procedimento ATP che ha confermato quanto dedotto nella relazione. Con delle precisazioni relative all'ulteriore perdita verificatasi prima della redazione della perizia in quanto nel momento in cui è avvenuta la riparazione della tubatura (da gennaio a luglio) non poteva essere necessario il rifacimento di tutta la pavimentazione non essendo essenziale impermeabilizzare, anche perché lo stesso pavimento poggiava direttamente sul terreno e che l'ulteriore somma offerta dal condominio avrebbero consentito al condomino solo di demolire e rifare la pavimentazione del giardino per circa 30mq. Alla successiva udienza, la parte attrice accettava la somma e chiedeva comunque il rimborso di quanto corrisposto al CTU nel procedimento ATP oltre al pagamento delle spese legali. Il convenuto non accettava la controproposta e fallito anche questo tentativo di conciliazione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza, con ordinanza, tratteneva la causa in decisione. L'eccezione sull'improcedibilità della domanda Il giudice ha rilevato infondata l'eccezione, relativa al deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato via PEC, in formato pdf immagine. A tal proposito ha citato la l. n. 53/1994 che riconosce agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo PEC. La prova della notifica è data dal deposito delle ricevute di accettazione e consegna e dell'inserimento dei dati identificativi dei file. Quindi, il deposito dei file pdf delle ricevute «non indica una causa di inesistenza della notifica che non ammette sanatoria ma una semplice nullità, sanata peraltro ove l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato» (Corte di Cass. ord. n. 16189/2023). Orbene, non avendo (il deposito del file delle ricevute), impedito al convenuto di avere conoscenza del giudizio e di esplicare la propria difesa, il giudice ha dichiarato infondata l'eccezione. Il mancato esperimento della mediazione Il giudice ha dichiarato infondata l'eccezione stante che la causa ha ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, per cui non è obbligatorio l'esperimento della mediazione e le parti hanno comunque, successivamente al giudizio, un procedimento di negoziazione assistita. La questione principale: la responsabilità da custodia La pretesa del condomino è stata accolta. Il giudice ha osservato in via preliminare che, la modifica del quantum della domanda da parte dello stesso, al momento della precisazione delle conclusioni è pienamente consentita e non è configurabile come nuova domanda. Orbene, di riferimento è l'art. 2051 c.c. che dispone che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» e che custode è colui che ha il potere, di diritto e di fatto, di vigilanza e di controllo sulla cosa. Ebbene, dice il Tribunale, «al pari dell'art. 2050 e 2052 c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, tale da presentare un meccanismo proprio distinto rispetto a quello della responsabilità aquiliana». A conferma di ciò l'orientamento della Suprema Corte nella sent. n. 21244/2006 che ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a sua carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto». Dunque, il condominio è per legge il custode dei beni comuni (condotta condominiale fognaria) ed ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che tali beni possano arrecare danno a terzi o ai singoli condomini. Nel caso in esame, dalle indagini peritali risultava ampiamente provato il pregiudizio subito dall'attore a causa del danno infiltrativo della rete fognaria condominiale. Ed è vero che il condominio aveva sì provveduto agli interventi indicati dal CTU ma è anche vero che dal procedimento ATP è emersa l'incompletezza della verifica fatta eseguire dallo stesso, oltre al fatto che l'offerta per il pagamento della somma per il ripristino e la mancata locazione era avvenuta verbalmente e che solo dopo l'instaurazione del giudizio veniva fatto un'offerta formale e consegnato un assegno. Pagamento delle spese al CTU Il consulente ha confermato quanto dedotto dalla relazione peritale con alcuni chiarimenti in merito alla riparazione della tubatura e ai costi rendendo necessaria una modifica del quantum della domanda risarcitoria. Il Tribunale ha, altresì, accolto la domanda in merito al pagamento delle spese CTU e legali del procedimento ATP nonché del giudizio la cui sentenza è qui in commento poiché quest'ultimo si è reso necessario al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dal condomino a seguito della perdita della condotta fognario del condominio convenuto. Anche perché, come ampiamente detto sopra, solo dopo l'instaurazione di questo procedimento è avvenuta l'effettiva offerta e l'effettivo pagamento. (fonte: dirittoegiustizia.it) |