Impedire alla moglie di essere economicamente indipendente configura il reato di maltrattamenti in famiglia?
04 Marzo 2025
Massima Integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest'ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. Il caso Con sentenza del 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie ex art. 572 c.p., aggravato dalla presenza dei figli minorenni, dal 2000 ad agosto 2019. Avverso tale Sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione adducendo quattro motivi. In particolare, per quello che in questa sede interessa, il ricorrente deduceva vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fondato la responsabilità del ricorrente sulle sole dichiarazione della moglie, rimaste prive di riscontro in quanto l'imputato aveva vissuto lunghi periodi all'estero, la persona offesa aveva autonomamente deciso di non lavorare per dedicarsi ai figli contando sul mantenimento del marito, la testimonianza della sorella della persona offesa era inficiata da astio e quella della figlia non aveva confermato episodi specifici. Secondo il ricorrente, inoltre, da un'attenta lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e di quelle rese dall'imputato, si rilevava l'assenza di volontà vessatoria da parte del marito e di assoggettamento della moglie, poiché la stessa aveva piena libertà nella gestione finanziaria ed economica, propria e dei figli. L'unico dato che emergeva, era la ricorrenza di litigi familiari e il fatto che le condotte controllanti dell'imputato erano iniziate per il sospetto che la donna avesse un'altra relazione. Con il ricorso si deduceva anche violazione di legge in ordine al regime sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato quello più grave, previsto dalla legge n. 69 del 2019, nonostante le ultime condotte contestate, a fronte dei 19 anni precedenti, fossero solo due e risalissero al 30 e al 31 agosto 2019, così disattendendo i principi sanciti dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 28218 del 2023. Inoltre, nell'interesse dell'imputato, il difensore depositava una memoria difensiva, contenente motivi nuovi, in cui si ribadiva come le condotte poste in essere il 30 e il 31 agosto 2019 dovevano essere considerate autonome rispetto a quelle precedenti, in quanto consumatesi in assenza di convivenza e, dunque, qualificabili come atti persecutori ex art. 612-bis c.p. La Suprema Corte con la Sentenza di cui si tratta, ha rigettato il ricorso. La questione La questione presa in esame è la seguente: impedire alla moglie di essere economicamente indipendente, configura il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.? Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento ha dichiarato infondato il ricorso offrendo la seguente interpretazione. La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente qualificato come elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia le condotte di vessazione psicologica, sessuale, fisica ed economica poste in essere dall'imputato nei confronti della moglie. Infatti, ha evidenziato come, dalla testimonianza della persona offesa, sia emerso che l'imputato aveva posto in essere nei suoi confronti, con lo scopo di controllarla anche successivamente alla separazione, condotte violente, sessualmente umilianti, minatorie, controllanti e denigratorie anche in presenza dei figli; condotte che si sono sviluppate nell'arco di quasi venti anni (dal 2000 a fine agosto 2019) fino al 30 e 31 agosto, date nelle quali la persona offesa, insieme alla sorella, erano state minacciate di morte durante alcune telefonate registrate dal figlio. La testimonianza della persona offesa, inoltre, ha rilevato come l'imputato ponesse in essere anche condotte che avevano lo scopo di impedire l'emancipazione economica della moglie; lo stesso, infatti, le impediva di intraprendere percorsi formativi e di trovare un'occupazione lavorativa. Esempio di ciò, era stato il fatto che, in un'occasione, quando la donna non aveva seguito i divieti imposti dal marito e aveva trovato lavoro, l'imputato aveva iniziato a seguirla, a chiamarla continuamente e ad ordinarle di tornare a casa, il tutto davanti alle colleghe e ai clienti. Tale comportamento umiliava la donna e le impediva di svolgere la propria attività lavorativa. Il marito giustificava tali atteggiamenti spiegando che, a suo parere, era meglio che la moglie rimanesse a casa ad educare i figli, salvo poi, farle svolgere a tempo pieno funzioni contabili per la sua azienda senza versarle lo stipendio e senza corrisponderle alcunché. Nonostante l'uomo avesse più volte dichiarato che la moglie aveva scelto liberamente di non svolgere alcuna attività lavorativa perché mossa dal desiderio di accudire i figli e di essere mantenuta dal marito, in realtà dall'istruttoria svolta era chiaramente emerso che questa aveva il desiderio di iniziare a svolgere attività lavorative di vario genere al fine di acquisire una propria indipendenza economica ma che l'imputato le aveva imposto, invece, un regime discriminatorio. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato, che hanno fatto ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall'art. 572 c.p., sono state finalizzate a limitare l'autonomia economica della persona offesa, osteggiando la moglie nella ricerca di un'attività lavorativa e non consentendole di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli; a sottrarsi lui stesso alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui "mantenuta"; a non remunerare le attività svolte nell'interesse dell'azienda familiare, con il proprio arricchimento. La Corte, come anche i giudici dei gradi precedenti, non ha accolto la tesi dell'imputato ovvero che non si trattasse di maltrattamenti ma esclusivamente di mere liti familiari, in quanto la confusione tra maltrattamenti e liti familiari avviene quando non si esaminano e, dunque, non vengono adeguatamente valorizzate le situazioni sintomatiche dell'asimmetria di genere che talora connota l'andamento delle relazioni familiari, di cui la presenza di un comportamento violento costituisce la modalità più visibile. In merito all'eccezione formulata dall'imputato di mancato riscontro della testimonianza della persona offesa, la Suprema Corte ha ribadito l'ormai consolidato orientamento secondo il quale le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen., sez. un., n. 41461/2012). In ogni caso, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei figli, della madre e delle sorelle della persona offesa, sono state perfettamente convergenti con quanto narrato dalla persona offesa e sono state soprattutto idonee ad inquadrare e descrivere il contesto fattuale di tipo violento e discriminatorio che l'imputato ha imposto all'intero nucleo familiare con una serie di condotte vessatorie sistematicamente reiterate nel tempo. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso presentato dall'imputato e di condannarlo al pagamento delle spese processuali. Osservazioni Con detta sentenza, la Suprema Corte ha preso in esame molteplici argomenti ponendo l'attenzione soprattutto sull'aspetto della "violenza economica" riconducibile alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 572 c.p. Infatti, com'è noto, nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali; inoltre, essendo irrilevante il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, data la natura abituale del delitto in oggetto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito. Nello specifico, la Suprema Corte ha più volte affermato che l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, costituisce una circostanza tale da integrare una forma di "violenza economica" riconducibile alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 572 c.p., quando sia provato che i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. In ambito di violenza economica la Corte ha richiamato una interessante pronuncia (Cass. pen., sez. VI, n. 6937/2023) dalla quale si rileva un'ulteriore modalità di imposizione e coartazione ovvero quella del “risparmio domestico” (consistente, ad esempio, nell'imposizione della scelta dei negozi in cui fare la spesa, le caratteristiche dei prodotti acquistati sia per la casa che per l'abbigliamento – nel caso di specie la persona offesa aveva riferito vere e propri modalità di imposizione e coartazione del “risparmio domestico" che «non solo le sono state conculcate dall'imputato ma che sono state accompagnate da modalità di controllo del marito sulla moglie che, anche per la loro pervasività, sono sconfinate in un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla persona offesa uno stato di ansia e frustrazione. La sentenza di primo grado e quella di appello contengono un campionario di comportamenti davvero singolare sulle modalità di risparmio domestico alle quali, peraltro in mancanza di necessità impellenti, poiché entrambi i coniugi avevano un lavoro e uno stipendio, l'imputato intendeva sottomettere la persona offesa, come la scelta dei negozi in cui fare la spesa (che potevano essere solo quelli notoriamente a costo contenuto); le caratteristiche dei prodotti (che non potevano essere di marca e dovevano essere prodotti in offerta) sia per la casa che per l'abbigliamento, comportamenti accompagnati da modalità di controllo particolarmente occhiute e afflittive, tanto che la donna era costretta a buttare via gli scontrini; a nascondere gli acquisti; a lasciare la spesa a casa dei genitori; a chiedere alle amiche di dire che le avevano regalato qualcosa che aveva acquistato. Analoghe modalità impositive e costrittive connotavano anche la vita domestica della persona offesa e le più intime e personali cure per la sua persona e la gestione del rapporto con la figlia (la persona offesa ha riferito che era costretta ad utilizzare solo due strappi di carta igienica; a recuperare, per il successivo reimpiego, in una bacinella l'acqua utilizzata per lavarsi il viso o per fare la doccia, che poteva fare solo una volta a settimana; ad utilizzare solo una posata e un piatto per pasto)». In definitiva, i coniugi possono anche stabilire uno stile di vita, magari improntato al risparmio, anche rigoroso e non necessitato, ma deve trattarsi di uno stile di vita condiviso e non imposto, al punto da determinare un sistema di sofferenze lesivo del patrimonio morale del soggetto passivo, rendendo abitualmente dolorose le relazioni familiari e determinando uno stato di avvilimento e frustrazione. L'interesse per la tutela delle vittime dei reati contro la famiglia e la persona, in particolare della violenza di genere, costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia di carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale come il Consiglio d'Europa e l'unione europea. Sotto tale profilo assumono particolare rilievo, al fine di individuare le condotte che, in un contesto discriminatorio, mirano a provocare "una perdita economica" della vittima a causa del suo genere, determinando oggettivamente una condizione di soggezione tale da integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p.:
La sentenza in commento ha, poi, esaminato altre importanti questioni di diritto. La distinzione tra maltrattamenti e liti familiari si pone in linea con la precedente giurisprudenza, la quale ha avuto modo di chiarire che la condotta di maltrattamenti è integrata da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione; diversamente, la condotta unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della moglie come espressione di ordinaria "litigiosità di coppia", presuppone, invece, che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (nello stesso senso: Cass. pen., sez. VI, n. 37978/2023). Inoltre, in merito al fatto che a volte la litigiosità tra i coniugi possa generare confusione tra condotte di maltrattamenti e liti familiari, la Suprema Corte ha anche chiarito che “ai fini della integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia è necessario – dal punto di vista fenomenologico - che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube. Ne discende che, ove le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità ed intensità equivalenti, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato, né che l'agire dell'uno sia teso - anche dal punto di vista soggettivo - ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante (Cass. pen., sez. VI, n. 4935/2019). Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile, la Suprema Corte, dopo avere premesso che i fatti avvenuti il 30 e il 31 agosto 2019 sono stati correttamente collocati dalle conformi sentenze di merito in linea di continuità, attesi il contesto e le modalità di commissione, con quelli precedenti, di cui hanno costituito il conseguenziale epilogo fattuale, ha concluso per la doverosa applicazione della sanzione più grave prevista dalla legge n. 69/2019, entrata in vigore il 9 agosto 2019, in tal modo esprimendosi in difformità dal precedente citato dal ricorrente (Cass. pen., sez. VI, n. 28218/2023), aderendo, invece, al prevalente orientamento (da ultimo: Cass. pen., sez. VI, n. 41444/2024; Cass. pen., sez. VI, n. 23204/2024), secondo il quale il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato. Per quanto concerne i rapporti tra il delitto di cui all'art. 572 c.p. e quello di cui all'art. 612-bis c.p., la Corte osserva che la separazione, da un lato è una condizione che incide soltanto sull'assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall'altro, dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall'art. 143, comma 2 c.c. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione), cosicché il coniuge separato resta "persona della famiglia" come, peraltro, si evince anche dalla lettura dell'art. 570 c.p.; in tal modo, la sentenza in commento, si conforma ai precedenti giurisprudenziali, i quali affermano che integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Cass. pen., sez. VI, n. 45400/2022). I punti esaminati dalla sentenza in commento sono fondamentali in quanto, spesso, alcuni comportamenti consistenti in atteggiamenti di violenza e di prevaricazione psicologica ed economica, posti in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, entrano a far parte del modus operandi quotidiano della coppia e, pertanto, non vengono prontamente riconosciuti, né da chi li pone in essere né da chi li subisce, come veri e propri atteggiamenti vessatori e maltrattanti. In particolare, occorre ribadire ancora oggi quanto affermato da risalente giurisprudenza, secondo la quale, anche qualora nella coppia sia radicata la ormai obsoleta regola del patriarcato, non rileva, ai fini dell'esclusione del dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia, la circostanza che il marito abbia agito sulla base della convinzione della superiorità della figura maschile all'interno della famiglia e della conseguente legittimità di atteggiamenti "padronali" nei confronti della moglie (Cass. pen., sez. VI, n. 26153/2011). La fattispecie incriminatrice dell'art. 572 c.p. viene ad essere integrata da quelle condotte che sono improntate ad un'abitudine relazionale in senso gerarchico ed impositivo, con modalità che ledono la dignità e la integrità psico-fisica della persona offesa. |