La polizza decennale postuma copre i danni all’immobile ma non la responsabilità civile del costruttore-venditore
07 Marzo 2025
Il caso Un condominio conveniva dinanzi al Tribunale le società costruttrici dell'edificio (appaltante e appaltatrice) nonché le eredi del direttore dei lavori sostenendo la sussistenza di “gravi difetti” costruttivi (a carico del tetto) e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno consistente nei costi per eliminare i suddetti vizi e nel deprezzamento dell'immobile. La società appaltante e le eredi del D.L. chiamavano in causa la Compagnia di Assicurazioni che (con due diverse polizze) aveva assicurato la responsabilità civile dell'una e dell'altro. La chiamata si costituiva negando che i due contratti coprissero il rischio concretamente verificatosi. Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda ed entrambe le domande di manleva con sentenza appellata dalla Compagnia di Assicurazioni. La Corte d'Appello ribaltava la prima decisione affermando che: a) il contratto stipulato dalla società appaltante era una polizza che non copriva la responsabilità civile del committente, ma stipulata da quest'ultima a beneficio del proprietario ed a copertura dei danni all'immobile, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 122/05; b) il contratto stipulato dal direttore dei lavori era una polizza che copriva la responsabilità civile del tecnico (ma con espressa esclusione della copertura della RC per i danni alle opere progettate dall'assicurato). La sentenza d'appello veniva impugnata per Cassazione con separati ricorsi dall'appaltante nonché dalle eredi del D.L. e il condominio resisteva proponendo ricorso incidentale. La decisione della Cassazione I Giudici ermellini hanno affrontato partitamente i plurimi motivi proposti dalle parti in giudizio, rilasciando una sentenza assai pregevole sotto più d'un aspetto. In particolare, e tralasciando le questioni più collaterali, un più spiccato interesse suscitano le argomentazioni della Corte riguardo ai motivi proposti dalla società appaltante che possono compendiarsi come segue. Il contratto di assicurazione stipulato dalla società costruttrice non può qualificarsi come assicurazione per conto altrui (ai sensi dell'art. 1891 c.c.), a beneficio del proprietario dell'immobile né è fondata la tesi per cui se l'indennizzo non è chiesto dal beneficiario (come nel caso di specie: dal condominio), può essere chiesto dal contraente (cioè, da detta società). Invero, il creditore del diritto all'indennizzo è il titolare dell'interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.), e nell'assicurazione contro i danni il titolare dell'interesse esposto al rischio è il proprietario sulla cosa indicata nel contratto. Il contraente nell'assicurazione “per conto”, se non è titolare dell'interesse esposto al rischio, non può vantare il diritto all'indennizzo, a meno che non sia stato a ciò autorizzato “espressamente” dall'assicurato (art. 1891, comma 2, c.c.), circostanza che, nel caso di specie, è stata esclusa. È altresì infondata la tesi per cui l'assicurazione stipulata in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 4 d.lgs. n. 122/2005 possa coprire sia il rischio di danni alla cosa assicurata sia il rischio di responsabilità civile del committente/contraente. Infatti, in primo luogo, il contraente/costruttore, a termini di contratto, non è compreso tra i soggetti assicurati e, in secondo luogo, l'assicurazione contro i danni è un'assicurazione di cose (copre il deterioramento del bene), mentre l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni (garantisce l'impoverimento patrimoniale derivante dall'eventuale risarcimento). Detto art. 4 non si occupa del patrimonio del costruttore, ma configura una assicurazione contro i danni (tra i quali ultimi vanno ricompresi quelli di cui all'art. 1669 c.c.). La polizza prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 122/2005 è dunque una polizza multirischio, stipulata dal costruttore per conto di chi spetta, ed avente ad oggetto la copertura di: (a) i danni all'immobile; (b) la responsabilità civile del proprietario per danni a terzi causati dai difetti dell'immobile. Non è coperta, invece, la responsabilità civile del costruttore (appaltatore) nei confronti dell'acquirente, né quella del committente dei lavori, del progettista o del direttore dei lavori (a meno che tali garanzie non siano state volontariamente ed espressamente pattuite). Ciò vuol dire, da un lato, che la stipula della polizza non impedisce all'acquirente di azionare la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore; e dall'altro che quest'ultimo non potrà pretendere che l'assicuratore lo tenga indenne dalle pretese dell'acquirente. Dell'eventuale pagamento dell'indennizzo potrà tenersi conto al solo fine di ridurre il risarcimento dovuto dal costruttore. La giurisprudenza richiamata La Corte, nella motivazione della sentenza in commento, richiama la conforme ed assai recente Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2025 n. 1909. Anche tale ultimo arresto si rivela pregevole per la ricostruzione giuridica della fattispecie che offre in via interpretativa. Rimandando, per ogni maggiore dettaglio, alla lettura integrale del provvedimento (che si rivela certamente irrinunciabile per una completa conoscenza della problematica), in questa sede, per la sua stretta attinenza alla questione giudica de qua, è opportuno richiamare il seguente lucido passaggio: «La configurazione dell'assicurazione decennale postuma quale polizza contro i danni per conto di chi spetta, mentre trova conforto […] nella specifica previsione testuale secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore «a beneficio dell'acquirente», non è invece smentita dall'apparentemente dissonante previsione secondo cui il rischio che forma oggetto della garanzia obbligatoria concerne i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, al cui risarcimento il costruttore «sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 del codice civile». Questa previsione, infatti, delimita l'oggetto della copertura assicurativa, la quale è circoscritta ai danni di cui il costruttore sia responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c., mentre non si estende ai danni al cui risarcimento egli sia tenuto a diverso titolo. Peraltro, la circostanza che l'oggetto della copertura assicurativa sia limitato ai pregiudizi materiali e diretti all'immobile, nonché ai danni ai terzi, di cui il costruttore sia responsabile ex art. 1669 c.c. (con la conseguenza che l'operatività della garanzia presuppone l'accertamento della responsabilità a tale specifico titolo, mentre la polizza resta inefficace… ove il costruttore sia tenuto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.) non incide sulla natura del contratto assicurativo, che resta un'assicurazione contro i danni per conto di chi spetta e non diviene una polizza di responsabilità civile del costruttore» (fonte: dirittoegiustizia.it) |