Responsabilità per omesso versamento delle somme indicate nell’ordinanza di assegnazione e danno non patrimoniale
06 Marzo 2025
La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e, tale rapporto di causalità, sussistente anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. 11295/2014). In materia vige il principio della integrale riparazione: il giudice deve provvedere alla liquidazione dell'intero ammontare del danno e, nel caso in cui questo non possa essere determinato con precisione, vi provvederà con valutazione equitativa, così come previsto dall'art. 1226 c.c. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione portata nel titolo – ordinanza di assegnazione, grava sul convenuto che nel caso specifico rimanendo contumace non vi ha assolto. Acclarata la responsabilità del convenuto e stante la mancanza di elementi idonei alla sua quantificazione con riferimento al lamentato danno patrimoniale, la domanda può essere accolta limitatamente ai danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa tenuto conto della gravità del comportamento lesivo del danneggiante e dei riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale della vittima. Nel caso di specie per il Tribunale vi sono state «condotte idonee a ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell'art. 2059 c.c. in presenza di un reato». |