Cittadinanza iure sanguinis: prove richieste e profili processuali

La Redazione
06 Marzo 2025

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell’Interno per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, conseguentemente, di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Sostenevano infatti di essere discendenti di un cittadino italiano (come dimostrato dal certificato di nascita dello stesso) che si era trasferito e sposato in Argentina, ma non si era mai naturalizzato cittadino argentino, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica.

In rito, il Tribunale ha dapprima verificato la propria competenza a giudicare il caso e l'interesse ad agire dei ricorrenti.

Con riferimento alla competenza, il Tribunale di Torino ha dichiarato la propria competenza funzionale a conoscere la causa, dato che dal 22 giugno 2022 - a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 206/2021 all'art. 4, comma 5, d.l. n. 13/2017 - la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. Ricadendo il Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti nella giurisdizione del Tribunale di Torino, la competenza era dello stesso.

Con riguardo all'interesse ad agire dei ricorrenti, il giudice ha evidenziato che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari discendenti italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, in questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale italiano competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, altrimenti traducendosi le lunghe tempistiche in un diniego di giustizia. Dunque, nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

Nel merito, il Tribunale ha sottolineato come il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consista nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita ex art. 1, comma 1, l. n. 91/1992. Alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato come integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dai competenti enti diplomatico-consolari italiani) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

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