Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Adempimenti del curatore nell’abbandono autorizzato dei beni immobili

06 Marzo 2025

Una risposta a quesito in tema di chiusura del fallimento con autorizzazione all’abbandono dei beni immobili invenduti. Il quesito ha ad oggetto, in particolare, le modalità di assegnazione dei beni ai soci della fallita.

Fallimento del 2002 in chiusura ex art. 118 n. 3 l. fall. con autorizzazione all'abbandono dei beni immobili invenduti. Come assegnare i beni ai soci della fallita garantendo la continuità delle trascrizioni? È possibile con il decreto di trasferimento?

Con l'abbandono dei beni disciplinato dall'art. 104-ter della legge fallimentare, il curatore può rinunciare a liquidare uno o più beni, se la liquidazione appaia non manifestamente conveniente. In conseguenza dell'abbandono i beni escono dal perimetro del fallimento e i creditori, ai quali il curatore deve dare comunicazione della derelizione, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Nessun adempimento formale è previsto a carico del curatore che non sia la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sui beni immobili abbandonati. La curatela non deve e non può disporre dei beni abbandonati e non è tenuta nemmeno a farsi carico della assegnazione ai soci in quanto operazione estranea alla gestione del curatore. L'abbandono dei beni è previsto anche dall'art. 213, comma 2, c.c.i.i., che onera il curatore di notificare l'istanza di derelizione e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri.

Permane per la società fallita il problema della destinazione dei beni qualora non siano stati aggrediti dai creditori. Infatti, con la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118 n. 3 della l. fall. il curatore è tenuto a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Cancellata la società si ritiene che la proprietà dei beni immobili non possa più riferirsi alla società essendo soggetto estinto, ma spetti ai soci in comune tra loro. Sebbene i beni della società si considerino attribuiti in comunione tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, sarà comunque necessario un atto notarile per accertare il trasferimento della proprietà anche nei confronti dei terzi.

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