Azione di responsabilità del creditore: serve la prova dell’insufficienza patrimoniale della società

La Redazione
06 Marzo 2025

Il Tribunale di Venezia si pronuncia sull'onere probatorio che incombe sul creditore che intenda agire, ex art. 2476, comma 6, c.c., nei confronti di una società inadempiente.

In tema di azioni di responsabilità, il creditore che agisce ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c. non può limitarsi a provare il mancato pagamento del suo credito, ma è tenuto a dimostrare anche l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali. Tale situazione, di “eccedenza delle passività sulle attività”, si verifica quando l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento e non coincide necessariamente né con il determinarsi dello stato di insolvenza - potendo una società trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro - né con la situazione di perdita integrale del capitale sociale - potendosi in tal caso verificare un pareggio tra attivo e passivo, con soddisfo di tutti i creditori nella fase di liquidazione che segue allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione del capitale.

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