Lavoro
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Le maggiori novità in tema di redditi di lavoro dipendente

07 Marzo 2025

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025), approvata definitivamente il 28 dicembre 2024, è stata pubblicata il 31/12/2024 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305).

Le novità in tema di redditi di lavoro dipendente introdotte con i commi dall’1 al 100 dell’art. 1 della citata Legge entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2025.

Imposta sul reddito delle persone fisiche e conferma delle nuove aliquote

Aliquote e scaglioni. L'imposta lorda viene determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito, introdotte per l'anno 2024 e confermate dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025.

fino a 28.000,00 euro, 23 per cento;

oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35 per cento;

oltre 50.000,00 euro, 43 per cento.

In precedenza, le aliquote erano:

fino a 15.000,00 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000,00 euro, 25 per cento;

oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35 per cento;

oltre 50.000,00 euro, 43 per cento.

Redditi di lavoro dipendente

 

Detrazioni

Le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente passano da 1.880 euro a 1.955 euro per i redditi complessivi fino a 15.000,00 euro.

Riduzione del cuneo fiscale

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi i titolari di pensioni e assegni equiparati, con reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, viene riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

  1. 7,1 per cento, se il reddito non è superiore a 8.500,00 euro;
  2. 5,3 per cento, se il reddito di lavoro è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
  3. 4,8 per cento, se il reddito è superiore a 15.000,00 euro.

Per determinare l’anzidetta percentuale il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni e degli assegni equiparati, con reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, pari a:

  1. 1.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra 20.000,00 euro e 32.000,00 euro;
  2. al prodotto tra 1.000,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.

Con riferimento a tale misura, ai fini della determinazione del reddito complessivo:

  1. rileva anche la quota esente del reddito agevolato relativo agli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero;
  2. rileva anche la quota esente del reddito agevolato relativo al regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati;
  3. lo stesso è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Riordino delle detrazioni

Fatti salvi i limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per  i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali le  disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente,  sono  ammessi  in  detrazione  fino  all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base  - 14.000 euro, se il reddito complessivo del  contribuente  è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro; 8.000 euro, se il reddito complessivo  del  contribuente  è superiore a 100.000 euro -  per  un determinato coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente - 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986; 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986; 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi  dell'art.  3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Detrazione per familiari a carico

L'art. 12 del d.P.R. 917/1986 viene riformulato al comma 1, lett. c) e d) prevedendo così che, dall'imposta lorda, si detraggono per carichi di famiglia gli importi di seguito indicati.

a) Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) La detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) L'importo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) L'importo di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

La detrazione dei 950 euro di cui alla lett. c) continua a spettare per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).

Secondo la Legge di Bilancio 2025, le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Regime forfetario

Viene elevato a 35.000,00 euro (rispetto agli attuali 30.000,00 euro) il limite per la permanenza nel regime forfetario per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Fringe benefits auto aziendali

 Tale novità è espressamente prevista per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica.

La disposizione normativa riguarda precisamente:

  • autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, conducente compreso;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, aventi al massimo nove posti compreso il conducente;
  • autocaravan destinati al trasporto e alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
  • motocicli e ciclomotori.

Tali mezzi di nuova immatricolazione devono essere concessi in uso promiscuo ai lavoratori con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per tali auto aziendali concorre alla formazione del reddito il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI vigenti, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale viene ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (art. 51, comma 4, lett. a) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Indennità per trasferte o missioni fuori del territorio comunale

Nello specifico caso di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle già menzionate spese sono eseguiti con strumenti tracciabili quali:

  • versamento bancario;
  • versamento postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • ovvero altri sistemi di pagamento.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Lavoratori frontalieri

Dal 1° gennaio 2024 fino alla ratifica e all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, questi ultimi possono svolgere fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

Lavoro prestato all'estero

 La Legge di Bilancio 2025 fornisce una interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 51, comma 8-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 riguardante il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

L'interpretazione fornita è importante in quanto a tali soggetti si applica la deroga alle ordinarie previsioni di cui ai commi da 1 a 8 del citato T.U.I.R.

Nell'applicazione di tale norma la Legge di Bilancio precisa quindi che sono ricompresi anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

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