Responsabilità civile
RIDARE

Circolazione stradale e risarcimento danni: guida pericolosa per la pubblica incolumità e collisione tra veicoli per scelta della polizia

La Redazione
11 Marzo 2025

Due agenti di polizia municipale in servizio si ponevano all’inseguimento del conducente di un’auto che non si fermava ai controlli, mettendo a repentaglio, durante la fuga, l’incolumità pubblica. Per fermare la folle corsa dell’auto gli agenti decidevano di tamponarla da tergo riportando lesioni personali all’esito dell’impatto. Convenivano dunque in giudizio il conducente e il proprietario del mezzo sfornito di copertura assicurativa e anche l’impresa designata dal FGVS. Il giudice di pace condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dei vigili (decisione confermata in appello pur con rideterminazione del quantum).

«In tema di circolazione stradale, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all'ordine di arresto della marcia intimato dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell'art. 192 C.d.S., tentando di sottrarsi mediante fuga all'identificazione e tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, legittimamente e doverosamente gli agenti possono porsi all'inseguimento del veicolo, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga, evitare la persistenza del pericolo e procedere alle necessarie contestazioni, purché

l'azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare, accertamento quest'ultimo esclusivamente riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se debitamente motivato. Ne consegue che, qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand'anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza e sempre che le modalità prescelte abbiano rispettato rigorosamente il requisito della proporzionalità, dei danni eventualmente subiti dagli stessi agenti rispondono, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., il conducente del primo veicolo e il suo proprietario (qualora quest'ultimo non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà), nonché, ai sensi dell'art. 283 c.d.a., l'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, qualora il veicolo responsabile non sia assicurato».

Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione che nel rigettare il ricorso dell'impresa designata dal FGVS ha sottolineato la correttezza della pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto il conducente del veicolo in fuga esclusivo responsabile delle conseguenze subite dai vigili urbani per effetto del suo inseguimento. In definitiva, rispondono dei danni in questione oltre al conducente dell'auto in fuga anche il proprietario del mezzo e la compagnia ricorrente quale impresa designata dal FGVS posto che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, essendo la relativa obbligazione ha natura risarcitoria e non indennitaria.  

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