La flessibilità nell’uso dei permessi ex legge 104 non deve tradursi in abuso
14 Marzo 2025
In linea genale, l'utilizzo da parte del lavoratore dei permessi di cui all'art. 33 l. n. n. 104/1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso, può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo. Infatti, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile, sicché non potrebbero ritenersi consentito il soddisfacimento di esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata. Il sacrificio organizzativo sopportato dal datore, infatti, non sarebbe giustificabile se non in presenza di situazioni riconosciute dalla legge come meritevoli di superiore tutela. Elemento essenziale è, dunque, l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, da intendere, tuttavia, non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale funzionalizzazione del tempo alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona assistita, senza rigidità temporali, purché risulti soddisfatta la finalità del beneficio. Pertanto, non può escludersi l'uso distorto del permesso qualora la condotta del lavoratore si sia sostanziata in un utilizzo “abusivo” del permesso, destinando il tempo al soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali. Cfr.: Cass., sez. lav., 30 gennaio 2025, n. 2157; Cass. sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7306; Cass., sez. lav., 22 giugno 2023, n. 17993. |