Assenza per Malattia, quando è priva di rilievo disciplinare
14 Marzo 2025
L'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo “esistente od è (anche) comunicata”, ma quando è “giustificata” nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55-septies, comma 1, sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, la procedura prevista dall'art. 55-septies, d.lgs. n. 165/2001 può ritenersi conclusa esclusivamente con l'inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'INPS, con la conseguenza che non costituiscono idonea giustificazione i referti ottenuti all'esito della visita fiscale Inoltre, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. |