Lavoro
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Assenza per Malattia, quando è priva di rilievo disciplinare

La Redazione
14 Marzo 2025

Per le assenze per malattia, è essenziale che la giustificazione sia adeguatamente documentata tramite certificazione medica rilasciata da enti autorizzati. L'inoltro di dette certificazioni al datore di lavoro, secondo la procedura prevista dalla legge, la mancanza di adeguata documentazione medica, insieme alla mancanza di accordo formale da parte del datore di lavoro possono comportare sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento, purché non sussistano circostanze scriminanti che escludano la responsabilità del lavoratore.

L'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo “esistente od è (anche) comunicata”, ma quando è “giustificata” nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55-septies, comma 1, sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, la procedura prevista dall'art. 55-septies, d.lgs. n. 165/2001 può ritenersi conclusa esclusivamente con l'inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'INPS, con la conseguenza che non costituiscono idonea giustificazione i referti ottenuti all'esito della visita fiscale

Inoltre, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza.

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