Responsabilità dell’accomandante di società irregolare in assenza di estrinsecazione dell’accordo sociale

12 Marzo 2025

Con la pronuncia in commento la Cassazione si è occupata dei profili di responsabilità dei soci accomandanti di una società (in accomandita) irregolare, ai sensi dell'art. 2317, comma 2, c.c.

Massima

Occorre osservare - come già hanno ritenuto in passato attenta dottrina e la giurisprudenza di merito - che la distinzione fra la categoria dei soci accomandatari, illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, e quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale, è mantenuta ferma dall'art. 2317, comma 2, cod. civ. anche nel caso di società in accomandita irregolare non sulla base del solo tenore degli accordi interni fra i soci, ma sul presupposto dell'estrinsecazione dell'accordo sociale, pur in presenza dell'inosservanza dell'onere formale dell'iscrizione nel registro delle imprese. Dunque, perché operi la distinzione fra soci accomandatari e soci accomandanti è necessario che la società operi sotto una ragione sociale che ne enunci la natura di accomandita semplice.

Il caso

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 189/2023, ha esteso il fallimento della ditta individuale di Tizio alle due socie (di fatto) Alfa e beta, avendo accertato l'esistenza di un contratto di società ex art. 2247 c.c. mai registrato e con il quale erano state previste quote di partecipazioni agli utili e alle perdite. Avverso la suddetta sentenza ha proposto reclamo Beta avanti alla Corte di Appello di Torino. Accogliendo il reclamo, la Corte ha rilevato nello specifico che tra Tizio, Alfa e Beta è stata sottoscritta una scrittura privata il 10 aprile 2015 con la quale le parti hanno costituito una società prevedendo che a Alfa spettasse una quota del 30% e alla Beta una quota del 10% a fronte dell'apporto che quest'ultime hanno conferito per l'acquisizione dell'azienda. A fondamento della propria decisione, il giudice del reclamo ha evidenziato che all'art. 2 della scrittura privata era previsto che la suddivisione delle quote agli utili e alle perdite avrebbe avuto efficacia fino all'estinzione dei debiti nei confronti dei due principali creditori. In altri termini, secondo la Corte di Appello fino al momento dell'estinzione dei debiti principali Alfa e Beta erano qualificabili come socie accomandanti e, pertanto, non sottoponibili a procedura fallimentare. Il Fallimento ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 2291 e 2297 c.c. in relazione all'art. 147 l. fall. (ratione temporis applicabile). La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza rinviando alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione. A fondamento della decisione è la considerazione che nel caso di specie, ferma la costituzione di società irregolare, non è stata palesata ai terzi (nemmeno nella ragione sociale) la natura di accomandita semplice e, pertanto, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2317, comma 2, c.c.

Le questioni

Seppure sotto il diverso profilo dell'applicabilità dell'art. 147 l. fall. (oggi art. 256 CCII) anche agli accomandanti di società irregolare, la pronuncia in esame, da un lato, lambisce la questione dell'autonomia patrimoniale imperfetta delle società irregolari, dall'altro lato, esplora l'ambito di applicabilità dell'art. 2317, comma 2, c.c. in base al quale gli accomandanti di società irregolare rispondono alle obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota, con questo mantenendo intatto l'elemento caratterizzante il tipo societario.

Autonomia patrimoniale imperfetta delle società irregolari.

Gli effetti rilevanti della mancata iscrizione al Registro incidono sulla autonomia patrimoniale della società e sul regime di responsabilità dei soci verso i terzi per le obbligazioni sociali. Tali aspetti sono stati esaminati da autorevole dottrina che, su attenta lettura delle norme disciplinanti la s.a.s., ha osservato come i creditori di società irregolare hanno diritto di agire direttamente nei confronti dei soci ai quali spetterà l'onere di richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (come accade nella società semplice, art. 2268 c.c.). Inoltre, i creditori particolari potranno in ogni tempo chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore qualora gli altri beni fossero insufficienti a soddisfare il credito (art. 2270 c.c.), ipotesi non verificabile nel caso di società regolare (sul tema si veda Campobasso, Diritto commerciale, II, Torino, 2012, pag. 138 e seguenti). In altri termini, in simili fattispecie viene ad affievolirsi notevolmente il grado di autonomia patrimoniale delle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) al pari delle società semplici.

La giurisprudenza ha chiarito da tempo che: “Le società irregolari o di fatto non sono dotate di personalità giuridica e non costituiscono soggetti diversi dalle persone dei soci ma godono esclusivamente di autonomia patrimoniale, la quale, essendo prevista esclusivamente a tutela dei creditori sociali non giova a finalità estranee a tale esigenza, cosicché, laddove questa non ricorre deve escludersi la possibilità di contrapposizione tra il componente della società considerato in proprio e lo stesso visto come socio” (Cass. civ., Sez. III, 27/05/1995, n. 5922).

Responsabilità dell'accomandante di società irregolare

Il fulcro della decisione assunta dalla Suprema Corte non è stato valutare la valida costituzione di una società in accomandita semplice irregolare (validità, del resto, pacificamente disciplinata e riconosciuta in giurisprudenza), bensì è stato valutare se in assenza di un'adeguata estrinsecazione ai terzi dell'accordo sociale dovesse comunque permanere la responsabilità delle accomandanti (Ta. Si. e Fa. El.) nei limiti delle rispettive quote, ex art. 2317, comma 2, c.c.

Sul punto la dottrina più rilevante, seppure appaia concorde nel ritenere che il limite di responsabilità dell'accomandante trovi fondamento nel contratto sociale, sembra poi dividersi tra chi ritiene che occorra almeno una forma di “pubblicità”, considerando sufficiente l'enunciazione del tipo nella ragione sociale, elemento idoneo a rendere i terzi consapevoli della presenza di soci accomandanti (Galgano, Diritto civile e commerciale, III, 1, Padova, 1999, pag. 432) e chi, invece, ritiene che non sia necessario che il contratto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (Cottino, Diritto Commerciale, Padova, 1999). Tale ultimo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito più risalente (cfr. Tribunale Biella, 19/04/1983).

Ancora sulla portata applicativa dell'art. 2317, comma 2, c.c. laddove prevede una responsabilità illimitata degli accomandanti di società irregolare qualora partecipino alle operazioni sociali si rileva come la dottrina dominante sia dell'opinione che la disposizione abbia una portata ben più ampia del generico divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c. Pertanto, secondo questa tesi sono ricompresi anche i casi in cui l'accomandante avrebbe conservato la responsabilità limitata se la società fosse regolare (Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, pag. 383; Di Sabato, Diritto delle società, Torino, 2003, pag. 223). Ne consegue che sussiste la responsabilità illimitata dell'accomandante anche nel caso di atti compiuti in base a procura speciale o avente efficacia meramente interna (C. App. Torino, 14/09/1985), o si sia limitato a partecipare: “ad un atto di gestione intrapreso dagli accomandatari, sia con riguardo ad atti di amministrazione interna, sia ad atti di rappresentanza esterna, in funzione del momento in cui l'atto viene ad esistenza, prescindendo dall'affidamento incolpevole del terzo sull'atto di gestione” (Cass. civ., Sez. I, 26/02/1988, n. 2041).

Osservazioni

Il fondamento della pronuncia che qui si esamina è la tutela dei terzi (nel caso di specie, il curatore che ha agito in rappresentanza della massa dei creditori) che sono entrati in contatto con una società irregolare.

In tale contesto, l'ordinanza è coerente con un'altra recente pronuncia della Suprema Corte nella quale è stato esteso il fallimento della s.a.s. (in questo caso regolare) al socio che, nonostante avesse ceduto la sua quota, aveva mantenuto il proprio nome nella ragione sociale. Richiamando quanto disposto all'art. 2314 c.c., la Corte ha chiarito come lo scopo della norma sia: “(...) a tutelare l'affidamento dei terzi creditori nella responsabilità illimitata di chi, quale socio accomandante ovvero, come nella specie, di socio accomandatario cessato per morte, recesso o (può aggiungersi) cessione della quota (art. 2292, comma 2°, richiamato dall'art. 2314 c.c. in materia di società in accomandita semplice), abbia, tuttavia, consentito (come, nel caso in esame, è rimasto incontestato) di presentarsi ai terzi, pur non essendolo (più), alla stessa stregua di un socio illimitatamente responsabile (art. 2291, comma 1°, e 2314, comma 1°, c.c.) e cioè, nella società in accomandita semplice, di un socio (attualmente) accomandatario (cfr. Cass. n. 30882 del 2018, in motiv.)” (Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11342).

Conclusioni

L'ordinanza appare coerente con la normativa prevista in tema di società irregolare e con l'applicazione da sempre fattane in giurisprudenza. È quindi condivisibile la pronuncia che estende il fallimento della società irregolare anche ai soci “accomandanti” in assenza di un'esternazione della tipologia sociale di fronte ai terzi creditori.

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