Nella liquidazione controllata l’attivo deve essere effettivamente distribuibile ad una pluralità di creditori
La Redazione
12 Marzo 2025
Una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno chiarisce l’interpretazione della norma contenuta nell’art. 268, comma 3, ultimo periodo, c.c.i.i., in tema di presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, con particolare riferimento alla possibilità di distribuire ai creditori l’attivo acquisibile.
La disposizione recita: «quando la proposta di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie».
Afferma il Tribunale che la regola deve essere interpretata nel senso che la liquidazione controllata – se la domanda di apertura è proposta dal debitore persona fisica – può essere aperta al sussistere di tre condizioni:
Attivo acquisibile e distribuibile: corrisponde al frutto della liquidazione dell'universalità dei beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono sino alla sua esdebitazione, fermo restando il limite dei tre anni della procedura (art 272, comma 3, c.c.i.i.), e con l'esclusione di quanto indicato dall'art. 268, comma 4, c.c.i.i. «L'assenza di beni liquidabili, e quindi di attivo da distribuire, rende inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione: il massimo soddisfacimento possibile, nel rispetto della par condicio creditorum, degli interessi patrimoniali creditori».
Pluralità di creditori: «la presenza di un solo creditore rende non solo inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione ma anche la stessa dannosa per l'unico creditore: questi subisce esclusivamente il costo-svantaggio della procedura – a partire dal credito prededucibile dell'OCC – senza alcun nesso funzionale con la concorsualità».
Possibilità di distribuire l'attivo ai creditori: «Al fine di rispettare la natura e la funzione della procedura [di liquidazione controllata] può affermarsi che la possibilità di “acquisire attivo da distribuire ai creditori” debba intendersi anche nel senso che la procedura può esser aperta, accertata la presenza di beni liquidabili e di più creditori, quando l'attivo acquisibile è effettivamente distribuibile, con valutazione ex ante, a più di un creditore». A tal proposito, segnala il Tribunale, occorre tenere in considerazione anche i limiti ex art. 268, comma 4, c.c.i.i.
Conclude il Tribunale, con riferimento a quest'ultimo requisito, affermando che esso non si configura quando:
l'apertura della procedura soddisfa esclusivamente, con valutazione ex ante, il credito prededucibile dell'OCC: «In tal ipotesi, pur in presenza di attivo e di più creditori, la funzione della liquidazione controllata sarebbe addirittura distorta: l'apertura sarebbe non solo deteriore alle ragioni dei creditori ma finalizzata alla soddisfazione di un credito divenuto prededucibile proprio in ragione dell'apertura stessa».
la procedura soddisfa, con valutazione ex ante, un solo creditore concorsuale: «La funzione della liquidazione controllata sarebbe anche in tal caso degradata posto che la procedura si rivelerebbe idonea esclusivamente a diminuire il perimetro di soddisfacimento del creditore, in ragione dei costi della procedura stessa, senza alcun vantaggio per il concorso dei creditori».
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