No all’acquisto per usucapione di aree ottenute con una lottizzazione abusiva

La Redazione
12 Marzo 2025

In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto si configura - nel caso in cui continui ad occupare il bene - come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione.

La vicenda in esame riguarda la questione della proprietà e dell'occupazione di terreni in seguito a provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla lottizzazione abusiva e all'usucapione. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che il soggetto che utilizzi un'area ottenuta da una lottizzazione abusiva non può acquisirne la proprietà per usucapione.

Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che l'acquisizione delle aree da parte del Comune in caso di lottizzazione abusiva configura un acquisto a titolo originario, per cui la mera disponibilità fisica dell'area da parte del precedente proprietario non costituisce possesso, bensì mera detenzione.

La pronuncia in commento è fondata sull'interpretazione di principi legali relativi all'esproprio e alla confisca urbanistica: la Cassazione ha accolto il ricorso del Comune richiamando le Sezioni Unite, secondo cui «in tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 237/2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene». (Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2023, n. 651).

I Giudici hanno cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d'Appello competente, enunciando il seguente principio di diritto: «In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.».

Fonte: Diritto & Giustizia

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