Il risarcimento del danno parentale viene riconosciuto anche al compagno della madre “padre putativo” della bimba deceduta
14 Marzo 2025
«Il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2023, n. 31867)». Nel caso specifico uno dei motivi di ricorso da parte dell'UCI aveva ad oggetto la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale disposta in favore del compagno della madre per la morte della figlia di quest'ultima in assenza di convivenza e della prova della effettiva assunzione da parte dell'istante del «ruolo morale e materiale di genitore». Il motivo è stato dichiarato inammissibile dai Supremi Giudici che hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse reso una motivazione ragionevole e giuridicamente coerente affermando come sia le deposizioni testimoniali sia l'indagine medico legale fossero convergenti nel confermare il ruolo di “padre vicario” tenuto dal compagno della madre nei confronti della piccola sostituendosi al genitore biologico «del tutto eclissatosi dalla breve esistenza della figlia… venendo a subire, per la morte della bambina, un danno da perdita del rapporto parentale». Dunque, la Cassazione ha riconosciuto il danno parentale anche al compagno della madre della bambina morta dopo essere stata investita da un'auto, essendo stati provati «dedizione e assistenza da padre putativo, considerata l'assenza di quello biologico». |