Tribunale di Brescia: aggiornate le modalità di deposito, emissione e trasmissione dei mandati di pagamento
13 Marzo 2025
L'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter) ha sostituito il comma 4 dell'art. 131 del d.lgs. n. 14/2019, che oggi recita: «4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». In attuazione di tale modifica, i magistrati della sezione hanno aggiornato le modalità di deposito delle bozze di mandato di pagamento e di emissione dei mandati. Il provvedimento chiarisce che i mandati di pagamento nelle procedure concorsuali sono già emessi dai giudici delegati del tribunale esclusivamente in modalità telematica, mediante apposizione del «visto, si autorizza il pagamento richiesto, con prelievo dal conto corrente indicato» sulle relative bozze depositate dai curatori, liquidatori o commissari giudiziali nel fascicolo della procedura, a seguito del separato provvedimento di liquidazione, ove necessario. Il provvedimento prosegue col descrivere le modalità di deposito della richiesta di emissione di mandato di pagamento afferente “bonifici” e “altre tipologie”, nonché le modalità di trasmissione da parte della Cancelleria del mandato emesso dal GD alla filiale bancaria, nonché al curatore, liquidatore o commissario giudiziale, il quale potrà recarsi direttamente presso la filiale in questione – senza necessità di chiedere alla Cancelleria una copia autentica del mandato – al fine di richiedere l'esecuzione del pagamento. Viene precisato che le istruzioni di cui al provvedimento dovranno essere seguite anche per le procedure instaurate prima dell'entrata in vigore del codice della crisi (15 luglio 2022). |