La nullità del ricorso introduttivo e le sue conseguenze
14 Marzo 2025
Premessa Come noto, l'atto introduttivo di un giudizio di lavoro e previdenza è il ricorso, la cui disciplina è contenuta nell'art. 414 c.p.c. Il giudice, quindi, viene immediatamente a conoscenza del giudizio (editio actionis) mentre la vocatio in ius avviene successivamente, una volta che il Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Cosa accade se l'oggetto della domanda è indeterminato o il ricorso è privo della causa petendi? Il Correttivo Cartabia ha introdotto delle modifiche ai requisiti che deve possedere il ricorso? Il presente lavoro cercherà di analizzare, anche tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, i vizi che possono determinare la nullità insanabile del ricorso ovvero la sua sanatoria. La disciplina L'art. 414 c.p.c. prevede che «La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
Il Correttivo Cartabia ha inserito l'obbligo di indicazione anche del codice fiscale del ricorrente. La norma prevede la possibilità di indicare la residenza del ricorrente oppure, in alternativa, il domicilio eletto dallo stesso nel comune in cui ha sede il giudice adito. Inoltre, la parte ricorrente dovrà indicare il giudice “destinatario” del giudizio. La mancata indicazione del giudice adito non comporta nullità del ricorso, dato che il convenuto può costituirsi dinanzi al giudice che risulta dal decreto di fissazione di udienza, notificato unitamente al ricorso stesso. Qualora, invece, non si riuscisse ad identificare in alcun modo l'organo giudicante il ricorso è nullo ma deve ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c. attraverso il rinnovo del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, in caso di mancata costituzione del convenuto, mentre, in caso di costituzione del convenuto, deve ritenersi sanato il vizio. Il ricorrente deve indicare poi nel ricorso gli elementi di fatti e di diritto posti a sostegno delle domanda e il provvedimento richiesto al giudice. L'art. 414 c.p.c. prevede, infine, fra gli elementi che vanno indicati specificamente nel ricorso introduttivo, anche i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione. La giurisprudenza L'art. 414 c.p.c. prevede gli elementi necessari per la corretta introduzione del giudizio di lavoro e previdenza. Tuttavia, diversamente che dall'atto di citazione, dove sono indicate, in una specifica disposizione (l'art. 164 c.p.c.), le ipotesi di nullità della citazione, nessuna disposizione viene “dedicata” alle ipotesi di nullità del ricorso. L'art. 164 c.p.c. delinea, in maniera particolarmente dettagliata, un catalogo di ipotesi di nullità quando risultano omessi o insussistenti taluni requisiti previsti per la validità dell'atto di citazione. L'art. 164 c.p.c. prevede, in particolare, che «La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'art. 167.». La prevalente dottrina ritiene che sia applicabile in via analogica, anche per la sanatoria, la disciplina prevista per l'atto di citazione dall'art. 164 c.p.c., mentre parte della giurisprudenza ritiene che l'insussistenza dei requisiti del ricorso indicati nell'art. 414 c.p.c. possono portare sia all'inammissibilità dello stesso (con possibilità di depositare un nuovo ricorso) che al rigetto delle domande. La tesi dell'inammissibilità è seguita sia da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità che dalla giurisprudenza di merito, nel caso in cui il ricorso sia privo degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda (e non vi è stata la costituzione del convenuto). La Cassazione, con la sentenza Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2011, n. 3126, ha affermato che «nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore». In definitiva, afferma la Cassazione (nello stesso senso vedasi anche Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2007, n. 15966 e Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 2007, n. 820), la nullità del ricorso non è determinata dalla mera mancata indicazione formale dell'oggetto e degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, ma sussiste solo se i requisiti costitutivi della stessa non sono desumibili dall'esame complessivo dell'atto. La norma di cui all''art. 414, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi – ha, quindi, carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso (Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 1985, n. 5843). A meno che non sia possibile individuare esattamente gli elementi suddetti attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. civ.,sez. lav., 18 giugno 2002, n. 8839). Inoltre, secondo la regola prevista dall'art. 414, n. 4, c.p.c. i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese devono essere specificatamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone, invece, proprio la preventiva estrinsecazione del fatto (vedasi nello stesso senso anche Cass. civ., sez. lav., 13 dicembre 1999, n. 13984 e Trib. Napoli dell'ottobre 2006). Di conseguenza deve ritenersi, secondo questa giurisprudenza, che l'allegazione dei fatti debba essere specifica e soltanto nel ricorso introduttivo i fatti debbano essere specificamente individuati. La Cassazione, con la decisione a Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, ha stabilito, invece, che nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4 c.p.c. - indicare ex art. 414, n. 4 c.p.c., nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c., la cui norma sarebbe estensibile anche al processo del lavoro. Di conseguenza, in caso di mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e di non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c. del vizio dell'atto, si realizza la sanatoria della nullità del ricorso, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, comma 3 c.p.c.), ma anche l'attore (art. 414, n. 5, c.p.c.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, proporre sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze. Riassumendo, i principi espressi dalla Cassazione sono i seguenti:
In conclusione A parere dello scrivente, l’orientamento delle Sezioni Unite, seppur finalizzato alla tutela del diritto di difesa delle parti, lede, però, quello della ragionevole durata del processo che, soprattutto nel processo del lavoro, ha una particolare pregnanza. Di questo è consapevole la stessa giurisprudenza di legittimità che, in più di una occasione, non si è uniformata all’orientamento sancito dalle Sezione Unite. In particolare, la Cassazione, con la decisione Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2008, n. 2732, ha affermato che «nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo, e, in particolare, dell'osservanza del precetto dell'art. 414, n. 4 c.p.c. (avente funzione prettamente processuale) circa l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, decisione cui inerisce anche la valutazione delle prove che conduce al rigetto della domanda perché non provata». L’assenza degli elementi essenziali del ricorso non potrà che portare, quindi, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. |