Le regole generali dell'inibitoria cautelare
Il procedimento cautelare nell'ambito del processo tributario disciplinato dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato riformato dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, e da ultimo dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
I provvedimenti legislativi sono stati accorpati nel Testo Unico della giustizia tributaria (di seguito TU) il cui schema - approvato dal parlamento in lettura preliminare il 22 luglio 2024 - è stato trasfuso nel D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 pubblicato sulla G.U. 279 del 28.11.2024.
L'applicazione non sarà però immediata decorrendo dal 1° gennaio 2026 (art.131).
La regolamentazione ha subìto notevoli interventi integrativi soprattutto nel rito che ha lasciato comunque intatto il nucleo garantistico delle misure a favore del contribuente già rafforzato dalla precedente delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) e dal decreto delegato 24 settembre 2015, n. 156.
Con quell'intervento legislativo - di natura sostanziale- era stata, infatti, estesa la portata della tutela inibitoria (consentita dal D.lgs n. 546/1992, nella primitiva versione, solo in primo grado con riferimento agli atti impugnati) - anche al secondo grado nonché agli effetti della sentenza di primo grado e di appello (purché in pendenza di giudizio avanti la Corte di Cassazione) e in fase (eccezionale) di revocazione.
Le principali norme di riferimento riportate nel TU (e che verranno di volta in volta richiamate) hanno la seguente numerazione (e rubrica):
Art. 96 “Sospensione dell'atto impugnato” (exart. 47 del D.Lgs. n. 546/1992);
Art. 97 “Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie” (ex. art. 47-bis del D.Lgs. n. 546/1992.;
Art. 98 “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione” (ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992);
Art. 106 “Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello” (ex art. 52 delD.Lgs. n. 546/1992);
Art. 117 “Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione” (ex art. 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992);
Art. 121 “Proposizione della impugnazione-revocazione” (ex art. 65 del D.Lgs. n. 546/1992).
L'art. 96 del TU rimarca – dunque – che la sospensione dell'atto può essere disposta dalla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio e quando è adita la Corte di Cassazione.
Per la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza la disciplina è contenuta - in parallelo - negli artt. 106,117 e 121 del TU.
È ragionevole ritenere la proponibilità dell'istanza anche durante il giudizio di rinvio (dove si applicano le norme del grado corrispondente).
Va segnalato che il provvedimento che accorda la misura è sempre tipico (non esiste il provvedimento d'urgenza innominatoa contenuto variabile che conosce il processo civile ex art. 700 c.p.c.) e si traduce nella sospensione dell'atto impugnato o della sentenza che su di esso ha deciso ad istanza del contribuente contenuta nel corpo del ricorso (o separatamente): quindi presuppone sempre un processo già instaurato.
Aggiungasi che la sospensione dell'“efficacia esecutiva” investe solo gli atti impoesattivi ex lege 122/2010 (e le correlate sentenze) ma restano estranei alla misura gli atti di rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi ovvero di diniego/revoca di agevolazioni ,non essendo del resto consentito anticipare in via cautelare gli effetti della decisione di merito
Il cautelare tributario è esemplato sulla disciplina processual-civilistica (artt. 273,283 e 401 c.p.c.) e, oggi, anche su talune regole del processo amministrativo (artt. 60 e 62 del Dlgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Codice del processo amministrativo).
Restano invariati i presupposti della misura, ossia il duplice requisito (cumulativo) del fumus boni iuris (fondatezza nel merito) e del periculum in mora (danno grave ed irreparabile) come enunziato nel corpo degli artt. 96,106 e 117 del TU.
Il rilascio della misura cautelare implica una (sommaria) delibazione nel merito, cioè una valutazione prognostica di apparenza del diritto (senza l'approfondimento proprio della decisione finale), non potendo essere accordata a un ricorso manifestamente infondato oinammissibile prima facie soggetto (come si vedrà oltre) a diversa sorte.
La misura richiede, poi, la ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile (cioè, non agevolmente sostenibile) derivante al contribuente dall'esecuzione dell'atto fiscale (o della sentenza).
È evidente che il disagio economico derivante dal fatto stesso dell'esecuzione che non si traduca in un “esubero” eccedente la normalità del pregiudizio non rientra nei motivi di periculum segnalati dalla norma.
Occorre, al riguardo, effettuare un balancing test con “ponderazione degli interessi contrapposti” (contribuente ed erario) verificando se vi sia o meno sproporzione tra l'attuazione della pretesa della pubblica Amministrazione e la situazione finanziaria dell'intimato.
Di regola il periculum è ravvisato dalla giurisprudenza di merito nelle seguenti circostanze (esemplificative): ricorso a mezzi straordinari per il reperimento di liquidità, consistenti esposizioni bancarie, gravi e ripetute perdite in bilancio, situazioni di crisi o di disgregazione dell'azienda, effetti lesivi irreversibili sulla situazione economica del debitore, rischi di insolvenza.
Fondamentale può rivelarsi anche la esatta valutazione delle poste di bilancio per avere un quadro affidabile della situazione economico-sociale e quindi - sotto questo profilo - particolarmente utile può rivelarsi l'apporto di esperienza di un economista, componente laico nel Collegio giudicante.
Per quanto, invece, concerne la persona fisica l'irreparabilità del danno viene di regola riposta su un livello più modesto di “serie difficoltà” (desumibile in genere dalla dichiarazione dei redditi) in cui verrebbe a trovarsi il contribuente ove costretto al pagamento (tra esse lo stato di indigenza e/o la mancanza di attività lavorativa).
Il periculum va sempre motivato (a pena di inammissibilità) e documentato (a pena di rigetto), non potendo consistere in una mera allegazione circa l'entità eccessiva della somma pretesa dall'erario e il tempo occorrente per ottenerne la restituzione all'esito favorevole della lite né, tanto meno, in mere enunciazioni di pregiudizio in re ipsa.
I due requisiti del fumus e del periculum debbono poi coesistere (non sono alternativi) anche se in taluni casi viene utilizzato il c.d. “criterio dei vasi comunicanti” con bilanciamento tra il quantum di fumus e il quantum di periculum qualora il primo risulti preponderante rispetto al secondo in modo tale da postulare comunque che il minimo dei requisiti venga raggiunto tenendo complessivamente conto di entrambi.
Si tratta di un criterio di “ragionevole compensazione” nel senso che quanto più forte è un requisito meno esigibile è l'altro per raggiungere la soglia di concessione della inibitoria.
L'intervento cautelare sulla esecutività della sentenza di primo grado implica – chiaramente - una indagine di portata più ampia rispetto a quella riservata alla sentenza di secondo grado impugnata avanti la Suprema Corte che ha un livello di stabilità più elevato e margini di valutazione più severi.
Infatti, la formulazione della norma dell'art. 117 del TU («quando dalla esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno») mostra di rivolgersi più alle “conseguenze” che al “merito” della decisione (non essendo richiamati i “fondati motivi” enunciati nell'art. 106 del TU) per cui la verifica resta essenzialmente ristretta al “periculum”, anche se non sembra si debbano del tutto obliterare ipotesi di assoluta meritevolezza del ricorso desunta da palesi errori e/o indiscutibili fraintendimenti nella motivazione della sentenza impugnata (per una “rigorosa valutazione” di entrambi i requisiti vedasi Cass.2845/2012).