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Colloqui intimi per i detenuti: il Magistrato di sorveglianza di Spoleto rompe il silenzio

11 Marzo 2025

Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto - con due ordinanze di accoglimento - ha risposto ai reclami presentati dai detenuti ex art. 35-bis ord. penit. avverso il silenzio-rigetto della direzione del carcere di Terni sulla richiesta di fruizione di un colloquio intimo, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 10/2024.

Massima

Devono trovare accoglimento i reclami ex art. 35-bis ord. penit. avverso il silenzio-rigetto della direzione del carcere sulla fruizione di un colloquio intimo con la propria partner in tutti quei casi in cui, tenuto conto del tempo trascorso e della mancanza di risposte pratiche delle direzioni e considerati tutti i presupposti soggettivi indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2024, il magistrato ritenga matura la decisione anche per l'insussistenza di rischi per lo svolgimento del colloquio intimo tra detenuto e partner (sotto il profilo della pericolosità sociale).

Il caso

Con due ordinanze, decise e depositate contestualmente, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha risposto ai reclami presentati dai detenuti ex art. 35-bis ord. penit. avverso il silenzio-rigetto della direzione del carcere di Terni sulla richiesta di fruizione di un colloquio intimo, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale, n. 10/2024. A dire il vero, uno dei due procedimenti, è proprio il procedimento principe, quello de quo, da cui è scaturita la procedura dinanzi alla Corte costituzionale: come tutti ricordano, si tratta di un reclamo presentato da un detenuto, in media sicurezza, che chiedeva di poter svolgere dei colloqui riservati con la moglie e la figlia, senza il controllo a vista della polizia penitenziaria. L'altro reclamo invece riguarda il caso di un detenuto in alta sicurezza, sempre ristretto nel carcere di Terni, che aveva presentato richiesta di colloqui intimi in data successiva alla sentenza della Corte costituzionale. In entrambi i casi, il Magistrato di Sorveglianza ha deciso per l'accoglimento dei reclami, disponendo alla direzione del carcere di Terni di disapplicare ogni eventuale disposizione amministrativa confliggente e di consentire l'esecuzione del colloquio intimo, secondo le indicazioni della sentenza n. 10/2024 e nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento del reclamo e ordinando altresì che il carcere ne curi la comunicazione all'ufficio.

La questione

Con l'ordinanza n. 150, il Magistrato di Sorveglianza riprende il caso, la cui decisione era stata sospesa in attesa della decisione della Corte costituzionale, e tira le fila della questione. Nelle more della decisione, il carcere di Terni aveva risposto negativamente al detenuto rammentando che, per quanto fosse intervenuta la sentenza n. 10/2024, sussistevano ancora importanti difficoltà organizzative per poter rendere idonei i locali interni al carcere e che quindi non era possibile accogliere la richiesta del detenuto in tempi brevi. La direzione infatti faceva sapere al Magistrato che presso il carcere di Terni ci sarebbero delle “aree verdi” in cui potrebbero essere collocate le unità abitative per svolgere i colloqui in sicurezza e con la riservatezza necessaria; che aveva altresì trasmesso al DAP un preventivo di spesa ma che non aveva poi ricevuto più notizia.

Le soluzioni giuridiche

Secondo il Magistrato, il rigetto della direzione non è idoneo a giustificare il protrarsi dell'attesa sulla richiesta del detenuto: il provvedimento di rigetto non pareva in alcun modo personalizzato e non evidenziava quei profili soggettivi specifici che avrebbero giustificato il rigetto per il singolo reclamante. Inoltre, dà atto che, allo stato, non risulta che siano stati comunicati i tempi di realizzazione degli interventi necessari né che siano stati iniziati da parte della direzione.

Inoltre, il Magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza ex art. 69 ord. penit., aveva trasmesso una specifica nota, inoltrata anche al presidente del Tribunale di Sorveglianza, al provveditore e all'Uepe, in cui chiedeva di trasmettere al suo ufficio tutte quelle informazioni necessarie dirette a conoscere lo stato della situazione e l'avanzamento di eventuali lavori per l'adeguamento delle aree adibite a svolgere i colloqui intimi. Che da tale segnalazione è trascorso oltre un anno, senza che il Magistrato ricevesse formale risposta.

Per tutti questi motivi, in modo analogo anche per l'ordinanza n. 149, il Magistrato si determina per l'accoglimento, facendo un passaggio attento e ragionato anche sui requisiti soggettivi dei singoli casi. Infatti, rammenta che i detenuti non sono sottoposti al regime del 41-bis ord. penit. né a quello della sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. penit. (entrambi regimi esclusi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2024); entrambi hanno una relazione affettiva stabile e pregressa alla carcerazione e svolgono regolarmente i colloqui visivi senza aver mai subito provvedimenti di ascolto o registrazione; entrambi infine non fruiscono di permessi premio.

Interessante il passaggio del Magistrato sulla valutazione degli altri requisiti di valutazione della pericolosità sociale dei detenuti: secondo il Magistrato di Spoleto rileverebbe nell'esame solo la condotta e i precedenti disciplinari che ineriscono specificatamente alla gestione dei colloqui e del rapporto con i familiari perché solo tali fattori inciderebbero sulla valutazione del rischio di strumentalizzazione o di concretizzazione di pericolosità sociale del colloquio intimo stesso e non altri fattori, più ampi, che riguardano invece valutazioni più complesse, tipiche e alla base dei benefici penitenziari.

In questo caso, muovendosi all'interno di ciò che la Corte costituzionale ha definito chiaramente come diritto soggettivo, non si ritiene necessario né pertinente un esame complesso ed esteso ad altri profili diversi da quelli per i quali viene richiesto il colloquio. Si tratta a ben vedere e, a detta dello stesso Magistrato, di un'interpretazione restrittiva del passaggio contenuto nella motivazione della sentenza n. 10/2024, e che, forse, nella prassi, quanto meno nella primissima fase sperimentale, potrebbe non trovare molti consensi.

Tuttavia, non si può non condividere l'impostazione offerta dal Magistrato di Spoleto nella misura in cui correttamente si tenta di proporre un orientamento che non solo ribadisca la natura di diritto soggettivo dell'affettività rispetto a tentativi di “declassificazione” ad aspettativa legittima, ma che collochi confini precisi anche rispetto ad istituti premiali che stanno al di fuori e che richiedono necessariamente valutazioni più complesse: in questo caso, si tratta di un colloquio visivo che deve essere valutato, seppur con un margine fisiologico di discrezionalità, alla pari dei colloqui visivi “tradizionali” e di quelli telefonici.

In tutti questi casi, il margine di valutazione operato dal direttore è quello amministrativo e implica valutazioni pertinenti al tipo di richiesta effettuata dal detenuto e non può avere una natura surrettiziamente giurisdizionale simile a quella che viene effettuata dal magistrato durante una procedura di concessione della liberazione anticipata o addirittura delle misure alternative.

Sposando, infatti, un'impostazione più ampia si rischierebbe di attribuire compiti più decisamente maggiori al direttore, compiti non suoi per natura e non giurisdizionali e verrebbe ad essere esautorato, quanto meno in primissima battuta, il magistrato di sorveglianza delle sue competenze naturali; oltre al fatto che avallerebbe quella prassi per cui anche il colloquio intimo è un premio (una sorta di permesso premio intramurario); tutto ciò, che, in altri termini, ha fermamente rifiutato la Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2024.

Sotto questo specifico profilo, le due ordinanze in commento sono di estremo interesse perché potrebbero aprire il dibattito su ciò che si intende per accertamento della pericolosità sociale demandato, in prima battuta, proprio al direttore. Anche in ragione del fatto che sono le prime ordinanze, si immagina che ci saranno orientamenti diversi e che molto probabilmente sarà necessario l'intervento chiarificatore della Corte di cassazione, anche per garantire quel livello di omogeneità di valutazione che in questa prima fase sarà più difficile garantire.

Osservazioni

Con queste due ordinanze, finalmente, si può iniziare a parlare di diritto all'affettività in carcere, dopo un anno di sospensione e di quasi rassegnata “negazione”. Infatti, sono stati numerosi gli appelli dell'Accademia, della Magistratura di Sorveglianza e dell'Avvocatura penalista per far sì che qualcosa all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si muovesse.

Tutti ricordano infatti le divergenti dichiarazioni emesse prima dal Capo Dipartimento, favorevole ad iniziare a discutere di una fase sperimentale del diritto all'affettività e di poco successive quelle formulate dal Sottosegretario alla Giustizia che rifiutava qualsiasi mossa promossa dalle direzioni locali, come quella dichiarata più volte del carcere di Padova.

Al di là di queste isolate prese di posizioni, si è assistito ad un anno di silenzio più assordante, con numerose richieste di colloqui intimi pendenti o presso le direzioni o già dinanzi al magistrato, a seguito di rigetto. Ad oggi, quanto, meno si può iniziare a parlare di diritto anche effettivo e di una sua relativa fase di esecuzione, sicuramente complessa e delicata, indubbiamente in salita e non ancora chiara, ma quanto meno esistente. Come ha ricordato benissimo il Magistrato, in questa prima fase, non si pretende che le direzioni siano in grado di rispondere con soluzioni sul lungo periodo, ma che si predispongano quelle risposte pratiche provvisorie e sul breve periodo, in attesa di indicazioni centrali, che rendano comunque effettivo il diritto all'affettività e non getti tutto il sistema in una situazione di “negazione” generalizzata implicante valutazioni di responsabilità anche nazionali di fronte alla Corte europea per violazione sistematica dei diritti umani dei detenuti.

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