Termine entro il quale è possibile mutare la domanda giudiziale

Vito Amendolagine
18 Marzo 2025

La Cassazione individua il termine ultimo entro cui è possibile modificare la domanda giudiziale, con riferimento alla differenza e al rapporto tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica

Massima

La modificazione della domanda giudiziale non è consentita al di fuori di qualsiasi limite temporale, fino all'assegnazione della causa in decisione, potendo avere luogo, al più tardi, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., il cui deposito, entro il termine appositamente fissato dal giudice, costituisce l'ultimo momento utile per la modificazione o la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dalle parti.

Il caso

Il comproprietario di un terreno con annesso fabbricato rurale conviene in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'ampliamento della strada, avvenuta mediante la realizzazione di una scarpata in pietrisco che aveva invaso parte della proprietà dell'attrice, incluso uno stradello di accesso pedonale al fabbricato, ostruito con alcune piante.

Avverso la sentenza del Tribunale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, viene proposto gravame, a seguito del quale, viene revocata la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e rideterminato l'importo dovuto dal Comune.

In tal senso, il giudice di seconda istanza osserva che né l'atto di citazione né la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. contenevano una domanda di condanna al ripristino della stradina, menzionata soltanto nelle note conclusionali dell'attrice, ragione per cui ha escluso che tale domanda potesse ritenersi compresa in quella di risarcimento per equivalente o potesse essere desunta dalle istanze rivolte al Comune prima dell'instaurazione del giudizio.

In tale ottica, la Corte di merito ha quindi ritenuto che, nel pronunciare la predetta condanna, il giudice di primo grado fosse incorso in ultrapetizione, escludendo la possibilità di sostituire la predetta statuizione con la condanna del Comune al risarcimento per equivalente, in mancanza di appello incidentale o della riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

La questione

Il ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, nel condannare il Comune al ripristino dello stato dei luoghi, il giudice di primo grado fosse incorso in vizio di ultrapetizione.

Le soluzioni giuridiche

Il ricorso è giudicato infondato, perché correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la domanda formulata oltre il termine dedicato alla precisazione e/o modifica delle domande con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in tale modo, applicando il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, mentre la richiesta di risarcimento del danno per equivalente non comporta una mutatio, ma una mera emendatio della domanda rispetto a quella di reintegrazione in forma specifica precedentemente avanzata è invece una domanda nuova, non proponibile per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica avanzata nel corso del giudizio, in luogo della domanda di risarcimento del danno per equivalente contenuta nell'originario atto di citazione.

Osservazioni

La parte ricorrente dopo avere premesso di avere chiesto inizialmente l'accertamento della responsabilità del Comune per l'occupazione illegittima dell'area privata, con la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla sua mancata possibilità di utilizzazione, ed in particolare del fabbricato su di essa insistente, afferma di avere formulato, in sede di precisazione delle conclusioni, una richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, senza proporre alcuna domanda di risarcimento danni per equivalente.

Le ragioni esplicitate dalla Suprema corte nella pronuncia che si commenta, muovono invece dalla pacifica considerazione che il risarcimento del danno per equivalente, rappresentando una reintegrazione del patrimonio che si realizza mediante l'attribuzione di una somma di danaro pari al valore della cosa perduta o danneggiata, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, laddove il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res, tende a realizzare una forma di ristoro del medesimo pregiudizio più ampia, e di regola più onerosa per il debitore, giacché l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del danneggiato, di una cosa del tutto analoga, nella sua specificità d d integrità, a quella perduta o danneggiata (Cfr. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2005, n. 12964; Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 1997, n. 380). 

Dal suesposto ordine di considerazioni, emerge dunque che, per tale ragione, configurandosi il risarcimento per equivalente come un minus rispetto al risarcimento in forma specifica, e dovendosi quindi ritenere la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, si afferma anche che, mentre non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, disponga d'ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno, il vizio in questione risulta invece integrato nella diversa ipotesi in cui sia stato richiesto il risarcimento per equivalente ed il giudice abbia disposto il risarcimento in forma specifica (Cfr. Cass. civ., sez. III, 17 agosto 2023, n. 24737; Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2013, n. 259).

A riguardo, secondo principi ormai pacifici nella giurisprudenza (ex plurimis, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1186), si è affermato che il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice limitazione della domanda la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12168).

Posto che si ha mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo, si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Pertanto, da ciò discende in termini generali che la domanda di pagamento di una somma pari al costo necessario per riparare il danno, formulata in corso di causa e nell'udienza di precisazione delle conclusioni, costituisce una mera modificazione, ossia un'emendatio, e non mutamento della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12168, cit.).

In questo caso, la domanda di risarcimento per equivalente deve intendersi già ricompresa nella iniziale più ampia domanda di risarcimento in forma specifica attraverso l'eliminazione dei vizi.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Cassazione è dunque giunta alla reiezione del ricorso, rilevando altresì che, sebbene la giurisprudenza più recente tenda ad attenuare il rigore del divieto d'introdurre domande nuove, attraverso il riconoscimento dell'ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno od entrambi gli elementi costitutivi della stessa – petitum e causa petendi – a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini una compromissione delle facoltà difensive della controparte, ovvero un allungamento dei tempi processuali (Cfr. Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2024, n. 23975; Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2023, n. 30455; Cfr. Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310), tale modificazione non è tuttavia consentita al di fuori di qualsiasi limite temporale, fino all'assegnazione della causa in decisione, potendo avere luogo, al più tardi, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., il cui deposito, entro il termine appositamente fissato dal giudice, costituisce l'ultimo momento utile per la modificazione o la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2021, n. 3127; Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27620; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404).

Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto (nel qual caso, la domanda deve essere proposta entro l'udienza di trattazione come affermato dalla ricorrente giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 39917; Cass. civ., sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745), è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte, che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum e la causa petendi, a condizione che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nel rispetto elle preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. e attualmente, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, ex art. 171-ter c.p.c.

Tale interpretazione (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310), che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al rischio di trasformare il processo in un tram da prendere al volo, caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto ove si consideri in particolare che la domanda modificata deve presentarsi connessa a quella originaria quantomeno in termini di alternatività, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta con la lite.

Allo stesso modo, l'interpretazione anzidetta non rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che la domanda modificata sostituisce quella iniziale e non si aggiunge ad essa; la modifica interviene nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove; la modifica – quale ne sia la portata – non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c. – corrispondente all'attuale art. 171-ter c.p.c., laddove prevede che il giudice, su richiesta delle parti, concede una serie di termini predeterminati.

In tal senso, è opportuno precisare che la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domandegià proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2016, n. 9880; Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2013, n. 25409; Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3567).

Dette allegazioni, qualora avvengano dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono tardive e, qualora formulate per la prima volta in appello, costituiscono un novum inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2023, n. 28288).

In tale ottica, va altresì considerato che secondo la costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di un diritto etero-determinato, ovvero di un diritto che può essere fatto valere fra gli stessi soggetti in ragione di una pluralità di causae petendi, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella che, pur lasciando immutato il petitum, sia fondata su fatti diversi da quelli allegati nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che il giudice che accolga la domanda sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli allegati dall'attore in citazione incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere pronunciato oltre i limiti della stessa (cfr., fra molte, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2022, n. 8128).

Riferimenti

  • L. Biarella, Mutatio ed emendatio libelli: come e quando cambiano i confini del decidere? 4 aprile 2022, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com;
  • P. Cardinale, Garanzia per vizi della cosa venduta, domanda giudiziale e mutamento di strategia processuale ... in corso di causa, in Foro it., I, 2022, 3780 e ss.;
  • C. Cariglia, Modifica della domanda su una prestazione di specie e applicabilità dell'art. 112 c.p.c., in Giur. it., 2023, 2101 e ss.;
  • C.M. Cea, Tra mutatio ed emendatio libelli: per una diversa interpretazione dell’art. 183 c.p.c., in romatrepress.uniroma3.it;
  • M. Ciccone, In tema di modifica della domanda giudiziale, in Foro it., 2015, I, 3188 e ss.;
  • L. P. Comoglio, La domanda giudiziale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1988, 1295 e ss.
  • V. Di Cristofano, La linea di demarcazione tra emendatio libelli consentita e mutatio libelli inammissibile, in IUS Processo civile, 13 settembre 2018;
  • R. Metafora, I rapporti tra emendatio e mutatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in IUS Processo civile, 14 febbraio 2018;
  • N. Minafra, In tema di modificazione della domanda giudiziale e efficacia preclusiva del giudicato, in Foro it., I, 2021, 1846 e ss.;
  • A. Motto, Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale, in Foro it., I, 2015, 3190 e ss.;
  • S. Ricci, I nuovi confini del binomio mutatio – emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2015, in juicium.it;
  • G. Spirito, Emendatio/mutatio libelli: il nuovo corso giurisprudenziale, 14 ottobre 2021, in Latribuna njus.it;
  • C. Taraschi, Il punto su mutatio ed emendatio libelli, in IUS Processo civile, 25 maggio 2022.

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