La cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese non ne impedisce l’accesso al concordato minore
18 Marzo 2025
Massima La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non è ostativa all'accesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. del codice della crisi, dovendosi in tal caso ritenere che non si produce l'estinzione del soggetto giuridico ex art. 2495 c.c. Il caso Dopo aver cessato la propria attività commerciale con cancellazione dal registro delle imprese, un imprenditore agricolo formula proposta di concordato minore ex artt. 74 ss. c.c.i.i. mettendo a disposizione dei creditori la cessione del diritto di superficie di terreni e fabbricati attualmente assoggettati a procedura esecutiva. Il Tribunale di Bari ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese non fosse ostativa all’accesso alla procedura in quanto, nel caso dell’imprenditore individuale, a cessare è l’attività ma non l’imprenditore in sé, il quale, dunque, sopravvive, conservando l’interesse alla regolazione del proprio stato di sovraindebitamento. Questioni giuridiche La portata applicativa dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i. – che dispone che «la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile» – è stata, fin dalla sua entrata in vigore, oggetto di opposte interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito che si è scissa in due distinte aree, l'una che, aderendo alla lettera della norma, ritiene che l'accesso agli strumenti negoziali di composizione della crisi/sovraindebitamento sia inibita all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese indipendentemente dalla sua natura, individuale o collettiva; l'altra che, invece, adottando una prospettiva sistematica di più ampio respiro, ritiene che la disposizione in esame limiti l'accesso al solo imprenditore collettivo. Due le considerazioni svolte a supporto di tale seconda impostazione: in primo luogo, l'imprenditore individuale sopravvive alla cancellazione dell'attività dal registro delle imprese e, dunque, conserva un legittimo interesse alla regolazione della propria crisi/sovraindebitamento e, in secondo luogo, estendere il limite previsto dalla disposizione in esame all'imprenditore individuale – il quale, come noto, in ragione della natura strettamente consumeristica della debitoria che può essere definita tramite il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. non può accedervi – lo priverebbe di qualsiasi strumento di regolazione della crisi di natura negoziale (per la diversa questione dell'accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata in ragione della composizione c.d. mista della debitoria, cfr. F. Cesare, L'imprenditore cessato tra piano di ristrutturazione e concordato minore, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista, 29 agosto 2023). La questione è stata devoluta ex art. 363-bis c.p.c. dalla Corte di Appello di Firenze (20 giugno 2023) alla Corte di Cassazione che, con decreto della prima Presidente del 26 luglio 2023, n. 22699, l'ha ritenuta inammissibile per carenza di novità in quanto, in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, la corretta interpretazione militerebbe nel senso di una lettura rigida della norma, con conseguente preclusione dell'accesso al concordato minore anche per l'imprenditore individuale cancellato. La considerazione centrale nella motivazione del decreto di rigetto è che l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude ipso facto l'utilizzo delle forme di composizione negoziale della crisi, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare. Osservazioni La pronuncia del Tribunale di Bari riafferma invece la lettura ampia dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i. che, dunque, consente all'imprenditore individuale cancellato l'accesso al concordato minore, rilevando come, con la cancellazione, esso cessi l'attività ma non cessi di esistere, così conservando un residuo interesse alla regolazione del proprio sovraindebitamento mediante uno strumento di natura negoziale. Nella giurisprudenza di merito che adotta la lettura estensiva dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i. si rinviene, invero, anche un altro più ampio corredo motivazionale, che ritiene preferibile tale interpretazione sia perché negare all'imprenditore non collettivo l'accesso al concordato minore lo escluderebbe dalle procedure di natura negoziale, di fatto circoscrivendo alla sola liquidazione controllata la possibilità di ottenere le propria esdebitazione e ciò sarebbe, secondo questa impostazione, in aperto contrasto con la disciplina comunitaria e con le finalità del codice della crisi, e sia perché tale interpretazione sarebbe l'unica coerente i) con l'art. 271 c.c.i.i. che, in caso di deposito di domanda di apertura della liquidazione controllata, consente al debitore di accedere a una delle procedure «di cui al capo II del titolo IV» tra cui rientra appunto il concordato minore, nonché ii) con l'art. 74 c.c.i.i. che, nell'individuare i soggetti legittimati al concordato minore, richiama l'art. 2, comma 1, lett. c) ossia, tra gli altri, «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale», categoria nella quale ricade l'imprenditore individuale cancellato (cfr. Trib. Ancona, 29 luglio 2024). Va rilevato, tuttavia, che l'interpretazione estensiva trova oggi un limite nel decreto del primo presidente della Corte di Cassazione sopra richiamato del 26 luglio 2023, n. 22699, che ha dichiarato inammissibile la questione circa l'interpretazione dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i., per difetto di novità, rilevando come la disposizione in esame dovesse essere interpretata, in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell'art. 10 l. fall., nel senso di escludere l'accesso, nel caso che interessa, al concordato minore, a qualsiasi imprenditore, sia esso collettivo o individuale. In questa direzione, le pronunce che oggi adottano un'interpretazione letterale della norma muovono proprio dal decreto ex art. 363-bis c.p.c. del 26 luglio 2023 che, del resto, espressamente richiamano in motivazione, ritenendo così priva di ulteriore rilevanza la questione giuridica in esame con conseguente divieto anche per l'imprenditore individuale cancellato di accesso al concordato minore (cfr. Trib. Bari 15 febbraio 2024: non sfugga che, sebbene emessa dal medesimo tribunale la cui sentenza è in commento, si tratta di pronuncia di segno opposto). È significativo rilevare, tuttavia, come sia la sentenza in commento che alcune delle pronunce che non aderiscono all'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i., siano state pubblicate in data successiva al decreto ex art. 363-bis c.p.c. del 26 luglio 2023 sopra richiamato e come nessuna di esse prenda motivata e consapevole posizione per discostarsene (così, Trib. Torre Annunziata 3 novembre 2023; Trib. La Spezia 30 agosto 2023). In questo contesto – ancora frammentato e, come dimostrano la pronuncia in commento e quelle appena richiamate, non ancora del tutto consolidato – va rilevato che, se da un lato, a favore della tesi non restrittiva, può dirsi acquisita sia in giurisprudenza che in dottrina la distinzione nel caso di impresa individuale o, comunque, non collettiva, tra cessazione dell'attività e cessazione della soggettività giuridica (cfr. C. Ibba, Imprenditore cessato e liquidazione giudiziale, in Riv. dir. civ., 2024, 623 ss.) con conseguente riconoscibilità di un permanente interesse alla risoluzione dello stato di crisi nonostante l'intervenuta cancellazione; dall'altro lato, il punto nodale dell'intera questione risiede nel quesito se esista o meno un diritto dell'imprenditore, riconosciuto dal Codice della crisi, a disporre di almeno uno strumento negoziale di ristrutturazione della propria crisi o del proprio sovraindebitamento. Il decreto ex art. 363-bis c.p.c. del primo presidente della Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto inammissibile la questione rilevando che la cancellazione dal registro delle imprese comportasse la cessazione dell'attività imprenditoriale con conseguente venir meno del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare e, tuttavia, se, come acutamente rilevato dall'ordinanza di rimessione della Corte di Appello, tale considerazione potrebbe consentire di ritenere non proponibile un concordato minore in continuità, essa non pare decisiva nella prospettiva liquidatoria di cui al secondo comma dell'art. 74, in cui cessa l'attività, ma, all'evidenza, permane l'interesse alla definizione in via negoziale dello stato di sovraindebitamento. Su tale specifico punto, il decreto del 26 luglio 2023 ha ritenuto che negare all'imprenditore individuale cancellato l'accesso al concordato minore non comporti alcuna esclusione dal beneficio dell'esdebitazione, atteso che permane pur sempre il diritto ex art. 282 c.c.i.i. ad ottenere tale effetto nell'ambito della liquidazione controllata. È significativo che nel decreto del 26 luglio 2023, pur essendo citato, non venga richiamato il principio affermato dal precedente di Cass. 20 febbraio 2020, n. 4329, secondo cui all'imprenditore che si sia cancellato sarebbe imputabile la preclusione di strumenti finalizzati alla composizione della crisi e, nondimeno, la strada segnata dal decreto in esame è chiara: l'unica possibilità per l'imprenditore individuale cancellato di ottenere l'esdebitazione è rimessa alla liquidazione controllata, esclusa, dunque, qualsiasi procedura di ristrutturazione di natura negoziale. Conclusioni Come anticipato, il nucleo del problema in esame risiede, di fondo, nel riconoscimento, alla luce del codice della crisi e della disciplina unionale, dell'esistenza di un diritto all'accesso a una procedura negoziale di ristrutturazione della crisi/sovraindebitamento per ciascuna delle categorie ex art. 2 c.c.i.i. o, almeno, di una regola ermeneutica che orienti verso siffatta interpretazione ritagliando, nel dubbio causato dal tenore letterale della norma, a favore del debitore, tale facoltà (cfr. V. Minervini, Codice e direttiva: i principi immanenti (e sovraordinamentali) del diritto della crisi, in Crisi e insolvenza nel nuovo Codice, a cura di Ambrosini, Bologna, 2022, 90 ss.) . Sia l'orientamento della giurisprudenza di merito che adotta l'interpretazione ampia dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i., che l'ordinanza di rimessione ex art. 363-bis c.p.c. della Corte di Appello di Firenze hanno evidenziato come negare all'imprenditore individuale cancellato l'accesso al concordato minore si porrebbe illogicamente in contrasto con il sistema delineato dal codice della crisi privandolo dell'unico strumento astrattamente accessibile di composizione negoziale del proprio sovraindebitamento. Su questo specifico punto, ossia se il sistema concorsuale vigente attribuisca a ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 c.c.i.i. un diritto ad accedere ad almeno una procedura di natura negoziale – o se, quantomeno in chiave ermeneutica, le norme del codice della crisi debbano sempre essere interpretate nel senso di attribuire prevalenza alle forme di regolamentazione concordata della crisi secondo un principio immanente che trova, tra i suoi principali punti di emersione, l'art. 7 c.c.i.i. (ma allo stato può dirsi pacificamente acquisito esclusivamente il principio per cui le forme di regolazione in continuità sono preferibili a quelle liquidatorie: cfr. Di Marzio, Diritto dell'insolvenza, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, 313) - il decreto del 26 luglio 2023 non ha preso posizione e, tuttavia, occorre attendere l'eventuale revisione dell'arresto in esame che, secondo autorevole dottrina (Luiso, Il nuovo processo civile, Milano, 2023, 195; Fabbi, Il rinvio pregiudiziale “alla Corte”, in Judicium, 2023, 13), potrebbe giungere attraverso l'ordinario corso dei mezzi di impugnazione, non essendo il decreto di inammissibilità ex art. 363-bis c.p.c. in tal senso vincolante nel giudizio a quo o preclusivo della riproposizione della questione con gli ordinari gravami. |