La determinante questione delle indennità percepite dai giudici onorari di tribunale (G.O.T.)
18 Marzo 2025
La Corte d'Appello di Bologna ha ratificato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione presentata da un avvocato avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per mancato versamento dei contributi dovuti per il periodo 2007-2010 relativi all'attività di G.O.T. svolta dallo stesso professionista. La Corte territoriale ha stabilito che non fosse possibile estendere per analogia l'articolo 8 della legge n. 276/1997, riguardante i giudici aggregati onorari (cd. G.O.A.), ai G.O.T., ma che dovesse essere applicata la sentenza delle Sezioni Unite n. 13721/2017 che escludeva l'obbligo di contribuzione alla Cassa forense per gli avvocati che svolgono la funzione di Giudice di Pace. Durante il periodo oggetto di contestazione, mancava una normativa specifica che disciplinasse il regime previdenziale dei magistrati onorari, in particolare dei G.O.T. iscritti all'albo degli avvocati. L'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 51/98 stabiliva solamente che i G.O.T. sostituivano i vice pretori o vice procuratori, mentre la legge n. 276/1997 regolava il regime previdenziale dei G.O.A., affermando che se tale attività veniva svolta da avvocati iscritti all'albo, essa doveva considerarsi come attività professionale ai sensi della legge n. 576/1980, con l'obbligo di versare i contributi alla Cassa forense sull'indennità percepita. Nel 2012, è stata introdotta l'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati iscritti all'albo, compresi coloro che esercitano la funzione di G.O.T., considerando l'indennità come reddito professionale soggetto a contribuzione. Con il decreto legislativo n. 116/2017, è stato stabilito che i Giudici di Pace e i vice procuratori onorari fossero iscritti alla Gestione Separata INPS, fatta eccezione per gli avvocati iscritti all'albo, i quali rimangono coperti dalla Cassa forense. La Corte di Cassazione ha evidenziato il rischio di mancanza di copertura previdenziale per gli avvocati iscritti all'albo che hanno svolto la funzione di G.O.T. prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012. Tali professionisti non potrebbero beneficiare retroattivamente della copertura dalla Cassa forense o dalla Gestione Separata, poiché i giudici onorari non rientrano nei soggetti ammessi alla Gestione Separata. Le Sezioni Unite hanno escluso che l'indennità percepita dai Giudici di Pace iscritti all'albo degli avvocati sia considerata reddito da lavoro autonomo. Pertanto, i G.O.T. iscritti all'albo degli avvocati prima del 2012 potrebbero trovarsi privi di tutela previdenziale. Questo contrasta con il principio di universalizzazione della copertura previdenziale sostenuto dalla Suprema Corte, specialmente riguardo all'iscrizione alla Gestione Separata per gli avvocati, ingegneri e commercialisti che, prima del 2012, potevano non essere iscritti alla cassa di categoria. Secondo la Corte, è opportuno valutare se l'indennità percepita dai G.O.T. debba essere considerata come reddito da lavoro autonomo o se debba rientrare in altre categorie, al fine di garantire una copertura assicurativa adeguata per i G.O.T. iscritti all'albo, sia presso la Cassa forense che presso la Gestione Separata, nei casi in cui il reddito non sia sufficiente a generare l'obbligo di contribuzione soggettiva. |