Proposta conciliativa ex art. 185-bis in contrasto con la successiva statuizione di merito: ammissibile?

La Redazione
20 Marzo 2025

Il condominio adiva in giudizio la società con cui aveva stipulato una polizza assicurativa per ottenere il ristoro integrale dei danni (10.250 euro) che l'immobile aveva subito a seguito di un evento atmosferico di eccezionale portata; l'assicurazione, difatti, aveva liquidato solo 4.800 euro sostenendo che il danno residuale non fosse indennizzabile. Il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. proponendo il pagamento da parte dell'assicurazione di 8000 euro nei confronti del condominio, pagamento che la compagnia assicurativa rifiutava, insistendo che i danni subiti dall'edificio non rientravano tutti nella polizza assicurativa.

Nonostante il giudice avesse proposto ex art. 185-bis c.p.c. il pagamento da parte della compagnia assicurativa al condominio di 8000 euro, nel merito ha ritenuto il ricorso del condominio infondato e non provato in base alle testimonianze, alle prove documentali allegate e alle operazioni peritali, che hanno escluso un nesso causale diretto ed esclusivo tra l'evento atmosferico e i danni riportati dall'immobile condominiale. Il giudice ha precisato che non sussiste alcuna discrasia tra la statuizione di rigetto e la proposta conciliativa formulata in corso di causa, giacché la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione deflattiva del procedimento ordinario, che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e più economici. Disancorata, dunque, dalla cognizione piena che richiede una motivazione nel merito che tenga conto di tutte le risultanze acquisite in corso di causa, disattesa la formulata proposta, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, come nel caso di specie.

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