Effetti del giudicato sui diritti imprescrittibili

Giulio Cicalese
24 Marzo 2025

L'art. 2953 c.c.– relativo alla conversione delle prescrizioni brevi in prescrizione decennale in seguito al passaggio in giudicato della sentenza – si applica ai soli diritti per i quali la legge dispone un termine prescrizione più breve di quello ordinario o si applica anche ai diritti imprescrittibili ex artt. 822 e 823 c.c. già oggetto di una statuizione passata in cosa giudicata?

Massima

Il diritto ad ottenere la riduzione in pristino di un manufatto violativo delle distanze di legge, di per sé imprescrittibile, non può soggiacere alla disciplina di cui all'art. 2953 c.c.; detta norma, la quale regola gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza sulla prescrizione del diritto azionato, infatti, deve applicarsi alle sole prescrizioni cd. brevi – le quali, in ragione dell'intervenuto giudicato, si tramutano in prescrizioni decennali ordinarie –, e non può viceversa attagliarsi anche a diritti che per loro natura sono imprescrittibili poiché, a voler ragionare altrimenti, si finirebbe per cagionare un ingiusto pregiudizio alla parte vittoriosa senza che la legge disponga alcunché in tal senso.

La fattispecie

Ottenuto l'accoglimento della domanda volta alla riduzione in pristino di un manufatto costruito a distanza irregolare, l'attore vittorioso aveva per l'effetto notificato nei confronti della controparte atto di precetto con il quale si preannunciava la proposizione di un'azione esecutiva nelle forme degli artt. 612 e ss. c.p.c.; avverso tale atto precetto, tuttavia, la parte obbligata proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., sostenendo che l'azionando diritto fosse in realtà prescritto a norma dell'art. 2953 c.c., essendo ormai pacificamente decorsi più di dieci anni dalla pronuncia della sentenza costituente titolo esecutivo.

All'esito della fase sommaria dell'intentata opposizione l'adito giudicante, in particolare ravvisando la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto. Parte creditrice proponeva pertanto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza di sospensione, all'uopo argomentando come all'art. 2953 c.c. si faccia esclusivamente cenno alla conversione delle prescrizioni cd. brevi in ordinarie in seguito alla formazione del giudicato, il quale non dovrebbe però cagionare il medesimo effetto anche nei confronti dei diritti imprescrittibili.

 La questione affrontata

La questione sottoposta al Collegio per il tramite del proposto reclamo attiene all'applicabilità dell'art. 2953 c.c. anche alla fattispecie di cui agli artt. 872, comma 2 e 873 c.c. In proposito, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si fronteggiano due contrapposti orientamenti:

  1. secondo uno minoritario, tuttavia seguito dal giudice che per primo ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il diritto alla riduzione in pristino di un manufatto costruito a distanza irregolare contenuto in una sentenza passata in giudicato va ricondotto al semplice novero degli obblighi di fare la cui esecuzione è regolata dagli artt. 612 e ss. c.p.c., e per i quali vale la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17449; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2003, n. 4377);
  2. viceversa, l'antitetico approdo ermeneutico prende le mosse dal presupposto che il diritto a tenere gli immobili altrui a distanze regolari è di per sua natura imprescrittibile – essendo esso volto a tutelare il godimento di un diritto, qual è quello di proprietà, a sua volta imprescrittibile (fatti in ogni caso salvi gli eventuali effetti dell'usucapione) – e, pertanto, ad esso non può applicarsi l'art. 2953 c.c., il quale regola gli effetti del giudicato sulla prescrizione dei diritti sottoposti ad una prescrizione cd. breve e non, al contrario, la prescrizione degli effetti dello stesso giudicato (Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18053; Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1991, n. 9088; Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1985, n. 4395).

In altre parole, l'orientamento seguito dall'adito Collegio sembra tener maggiormente conto della natura della prescrizione dei diritti sanciti dagli artt. 872 e 873 c.c. e dei relativi rapporti col giudicato: se si ritenesse di applicare l'art. 2953 c.c. anche a questi ultimi diritti imprescrittibili, infatti, si dovrebbe altresì ammettere che la pronuncia di un provvedimento idoneo al passaggio in giudicato finisca per circoscrivere il tempo entro il quale la parte vittoriosa possa in executivis azionare detti diritti, essendo quest'ultima costretta, al decorso del termine decennale di prescrizione, ad agire nuovamente in giudizio al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo giudiziale; inoltre, una diversa interpretazione non sembra essere nemmeno suffragata dalla letterale formulazione dell'art. 2953 c.c.de quo giacché esso, oltre ad articolarsi, come si è detto, tenendo conto della prescrizione dei diritti e non del giudicato, fa esplicito riferimento ai soli diritti soggetti a prescrizioni brevi, e non anche quelli ai per i quali la legge prevede l'ordinario termine prescrizionale decennale o addirittura non individua alcun termine di tal fatta.

PRIMO ORIENTAMENTO

SECONDO ORIENTAMENTO

Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17449; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2003, n. 4377.

Il diritto alla riduzione in pristino di un manufatto costruito a distanza irregolare contenuto in una sentenza passata in giudicato costa di un ordinario obbligo di fare la cui esecuzione è regolata dagli artt. 612 e ss. c.p.c., e per il quale vale la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.

Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18053; Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1991, n. 9088; Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1985, n. 4395.

Il diritto a tenere gli immobili altrui a distanze regolari è di per sua natura imprescrittibile – essendo esso volto a tutelare il godimento di un diritto, qual è quello di proprietà, a sua volta imprescrittibile (fatti in ogni caso salvi gli eventuali effetti dell'usucapione) – e, pertanto, ad esso non può applicarsi l'art. 2953 c.c., il quale regola gli effetti del giudicato sulla prescrizione dei diritti sottoposti ad una prescrizione cd. breve.

 La soluzione proposta

Il Collegio, adito ex art. 669-terdecies c.p.c., decideva di accogliere il proposto reclamo, all'uopo aderendo alla ricostruzione proposta da parte creditrice, ovverosia affermando l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai diritti, come quello alla riduzione in pristino del manufatto costruito a distanza irregolare, per loro natura imprescrittibili: a voler all'opposto argomentare, infatti, si finirebbe per costringere la parte vittoriosa di un giudizio, all'esito del quale è stata difatti riconosciuta la sussistenza del diritto (imprescrittibile) azionato, ad agire nuovamente in giudizio al fine di far nuovamente valere quest'ultimo.

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