Il cedente non subentra nel rapporto di lavoro se il licenziamento è stato intimato dal cedente prima del trasferimento
20 Marzo 2025
In tema di trasferimento di azienda, la tutela reale riconosciuta al lavoratore a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in epoca anteriore al trasferimento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario, che subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano. L'applicazione dell'art. 2112 c.c., infatti, non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto. Tali principi soffrono eccezione nell'ipotesi in cui per il licenziamento annullato operi la tutela meramente obbligatoria in quanto, sul piano delle conseguenze per il cessionario, tale ipotesi non potrebbe produrre i medesimi effetti di un recesso datoriale illegittimo tutelato con l'ordine di reintegrazione. Il subentro nel rapporto non si produce tutte le volte in cui dal licenziamento, pur illegittimo, non derivi una tutela ripristinatoria ma meramente indennitaria, essendo il recesso comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro prima della cessione. Nell'ambito della tutela c.d. obbligatoria, la previsione dell'art. 8 l. n. 604/1966 sulla alternatività tra la riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata nel senso che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non venga ripristinato, è sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi, dovendosi anche tener conto che la riassunzione predetta, diversamente dalla reintegra, determina la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, sicché l'offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore. Pertanto, la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, ove trovi applicazione l'art. 8 predetto, non ha natura costitutiva con effetti retroattivi, sicché non può profilarsi la continuazione del rapporto stesso con il cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c. Cfr.: Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n. 2301; Cass., sez. lav., 10 gennaio 2023, n. 404; Cass., sez. lav., 11 marzo 2022, n. 8039. |