Mutuo e titolo esecutivo: efficace anche con svincolo condizionato
24 Marzo 2025
Massima Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. Il caso Con decreto del 10 ottobre 2024, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 31 luglio 2024, assegnandolo alle Sezioni Unite. Il rinvio è avvenuto nell'ambito di un procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., promosso contro l'ordinanza del Giudice unico dello stesso tribunale, che aveva rigettato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo avanzata dalla mutuataria con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione a un precetto notificato dalla cessionaria del credito derivante da un mutuo fondiario stipulato con un'azienda di credito. La questione Il Tribunale di Siracusa ha sollevato due questioni di diritto: a) se, in presenza di un accordo negoziale in cui la banca concede una somma a mutuo erogandola effettivamente al mutuatario, ma stabilisce contestualmente che l'importo sia immediatamente restituito alla mutuante e svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, l'obbligo di restituzione possa considerarsi attuale ai sensi dell'art. 474, comma 1, c.p.c., soltanto se l'importo sia stato successivamente svincolato, oppure se possano esistere regolamenti contrattuali che facciano sorgere tale obbligo anche prima dello svincolo; b) se un contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., solo qualora sia attestato nelle stesse forme lo svincolo delle somme già erogate e ritrasferite alla mutuante, oppure se possa comunque avere efficacia esecutiva in assenza di tale attestazione formale, nel caso in cui il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare un obbligo restitutorio attuale anche prima dello svincolo. L'intervento delle Sezioni Unite è dunque finalizzato a definire la qualificazione dell'efficacia esecutiva dei contratti di mutuo contenenti clausole di svincolo condizionato dell'importo erogato e a chiarire la corretta interpretazione dell'art. 474 c.p.c. in materia di titoli esecutivi. Osservazioni Focalizzando l'attenzione soprattutto sugli orientamenti di legittimità, secondo costante giurisprudenza, il contratto (reale) di mutuo può costituire titolo esecutivo esclusivamente qualora si realizzi la traditio delle somme mutuate. La traditio, un tempo attuata mediante il materiale trasferimento delle somme al mutuatario, può alternativamente concretizzarsi con il conseguimento della disponibilità giuridica delle somme medesime da parte del mutuatario. Quest'ultima si verifica qualora il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario In definitiva, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro — o di altre cose fungibili — rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di denaro (Cass. 16 giugno 2021, n. 17194; conf. Cass. 27 febbraio 2023, n. 5921; Cass., Sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841. V. anche la sentenza in commento, Cass., Sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968: la messa a disposizione può essere solo fittizia, giuridica, figurativa o meramente contabile, corrispondendo, in virtù dell'attuale evoluzione degli strumenti correnti di pagamento, alla sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili equivalenti. In sostanza, ai fini dell'erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un titolo di disponibilità giuridica autonomo, consentendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la necessità di intermediazione). Il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata può considerarsi avvenuto anche quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti inseriscano specifiche pattuizioni che prevedano un incarico conferito dal mutuatario al mutuante per l'impiego della somma a soddisfazione di un interesse del mutuatario. Pertanto, occorre verificare, mediante un'interpretazione coordinata del contratto di mutuo con eventuali atti di erogazione e quietanza o quietanza a saldo, se tali pattuizioni siano idonee a trasferire con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che detti atti rispettino i requisiti di forma prescritti dalla legge (Cass. 27 agosto 2015, n. 17194; Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. 28 agosto 2004, n. 17211. Più di recente Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 18 gennaio, 2021 n. 724). Nella prassi bancaria, è frequente che il netto ricavo dell'importo concesso a mutuo (nell'ambito di un contratto unico di mutuo) venga trattenuto in deposito o pegno cauzionale presso l'istituto mutuante. Tale trattenuta garantisce l'adempimento degli obblighi assunti dal mutuatario all'atto della stipula del finanziamento, obblighi il cui soddisfacimento è condizione (risolutiva) per il successivo svincolo delle somme in favore del mutuatario. Tra le formalità che condizionano lo svincolo figurano: l'accertamento della valida iscrizione dell'ipoteca sull'immobile cauzionale; la verifica della priorità del grado ipotecario e dell'assenza di formalità pregiudizievoli per la banca; l'avveramento delle condizioni contrattualmente previste (ad es., produzioni documentali indispensabili). Un orientamento giurisprudenziale sostiene che il deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate non documenta la concreta disponibilità degli importi da parte del mutuatario, poiché non si è verificata la traditio delle somme o un suo equipollente. In questa prospettiva, il contratto unico di mutuo non costituirebbe titolo esecutivo, in quanto carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c. (Trib. Avezzano 8 luglio 2019; Trib. Ancona 5 agosto 2019; Trib. Cassino 16 maggio 2019; Trib. Tivoli 23 luglio 2018; Trib. Pescara 24 luglio 2018; Trib. Lagonegro 20 marzo 2018; Trib. Chieti 27 ottobre 2018). Diversamente, altra parte della giurisprudenza, anche di legittimità, ritiene che la costituzione in deposito cauzionale infruttifero delle somme erogate non ostacoli il conseguimento della disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario. Si osserva infatti che il deposito cauzionale è un atto di disposizione del mutuatario, il quale presuppone necessariamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica (Trib. Verona 22 ottobre 2020; Trib. Catania 29 dicembre 2020; Trib. Chieti 23 ottobre 2020; Trib. Sulmona 16 novembre 2020; Trib. Lecce 5 maggio 2021; Trib. Pescara 6 maggio 2021: la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata non esclude la traditio, ma anzi presuppone proprio che la somma sia entrata nella sfera di disponibilità del mutuatario, il quale la costituisce in garanzia provvisoria per le garanzie assunte). Con tale atto di disposizione, il mutuatario costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria, destinata a presidiare le obbligazioni assunte contrattualmente e a tutelare l'adempimento dell'obbligo restitutorio già formalmente sorto. Questo obbligo deriva dal trasferimento giuridico delle somme, che comporta il passaggio della disponibilità dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario. In tale contesto, l'istituto di credito torna in possesso delle somme finanziate non per effetto di una mancata erogazione, bensì in virtù di un diverso e autonomo titolo giuridico. Questo titolo è rappresentato dalla costituzione, da parte del beneficiario del prestito, di una garanzia atipica (deposito o pegno irregolare), funzionale a tutelare la banca contro il rischio di inadempienza del finanziato. Qualora si verifichi l'inadempimento, la banca può escutere la garanzia, esercitando il diritto di trattenere le somme depositate in via definitiva. In alternativa, qualora le condizioni contrattuali siano rispettate, tali somme saranno svincolate in favore del mutuatario. La Suprema Corte Cassazione (Cass. 22 luglio 2019, n. 19654; Cass. 19 giugno 2018, n. 16104; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 7 dicembre 2021, n. 38884), con riferimento all'apertura di un deposito cauzionale svincolabile sub condicione, previsto nell'ambito dell'esecuzione del contratto di mutuo, ha più volte ribadito l'infondatezza dell'argomento secondo cui la costituzione, presso la banca, di un deposito cauzionale intestato al mutuatario — destinato a essere svincolato al verificarsi delle condizioni contrattuali e all'adempimento degli obblighi assunti — non possa configurarsi « come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante ». La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che « la costituzione del deposito comunque realizza quella piena disponibilità giuridica da considerarsi equivalente alla traditio materiale della somma » (Cass., 27 ottobre 2017, n. 25632. Conf., oltre alle decisioni da ultimo citate, Cass. 27 febbraio 2023, n. 5921; Cass., Sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841). In altri termini, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto bancario mutuante e la sua acquisizione nel patrimonio del mutuatario costituiscono un'effettiva erogazione dei fondi. Questo principio rimane valido anche nel caso in cui una parte delle somme sia versata dalla banca in un deposito cauzionale, destinato a essere svincolato al verificarsi delle condizioni contrattuali e all'adempimento degli obblighi assunti dal mutuatario (Cass. 22 luglio 2019, n. 19654: il denaro oggetto del contratto di mutuo entra nella disponibilità giuridica del mutuatario anche se depositato presso la stessa banca mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi al contratto; Cass. 19 giugno 2018, n. 16104: l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali; Cass. 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. 22 marzo 2022, n. 9229). La costituzione del deposito (o di un pegno irregolare) cauzionale, anche nell'ambito dello stesso contratto di mutuo, dimostra che il mutuatario ha acquisito la disponibilità giuridica della somma erogata e quietanzata e che, in piena libertà (salvo vizi del consenso), l'ha successivamente riconsegnata al mutuante a titolo di garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. La quietanza ha una indiscussa valenza di confessione stragiudiziale (Cass., Sez. un., 22 settembre 2014, n. 19888; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4196), che ex art. 2732 c.c. può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, eventualità difficilmente configurabile considerato che i contratti di mutuo sono abitualmente stipulati per atto pubblico. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che «vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento» (Cass. 19 maggio 2015, n. 10202. V. anche Cass. 3 ottobre 2019, n. 24683; Cass. 7 dicembre 2021, n. 38884. Il rilascio della quietanza da parte del mutuatario conferma dunque con certezza il trasferimento immediato della somma mutuata, poiché implica il riconoscimento del ricevimento del denaro. Nel panorama degli orientamenti di legittimità in tema di mutui e deposito cauzionale si inserisce la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007 del 3 maggio 2024. La Corte, nel ribadire che il deposito cauzionale configura la traditio della somma erogata, ha però escluso che il contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. qualora manchi un documento (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'avvenuto svincolo della somma. Secondo la Corte, il deposito cauzionale infruttifero è qualificato come deposito irregolare ai sensi dell'art. 1834 c.c., comportando il trasferimento della proprietà della somma depositata al depositario (la banca mutuante). Pertanto, la somma concessa in mutuo, se immediatamente depositata presso la banca, rientra nel patrimonio di quest'ultima fino a quando non avviene un successivo atto volontario della banca stessa, che trasferisce nuovamente la proprietà della somma in favore del mutuatario. Solo a questo punto, e dopo il trasferimento della proprietà, si configura l'obbligazione di restituzione a carico del mutuatario. Fino al momento dello svincolo, non sussiste alcuna obbligazione di restituzione da parte del mutuatario, poiché la somma rimane nel patrimonio della banca mutuante. Inoltre, è la banca che è obbligata, al verificarsi delle condizioni contrattuali, a trasferire la somma al mutuatario. Pertanto, il contratto di mutuo che prevede l'erogazione della somma e il suo immediato deposito cauzionale infruttifero presso la banca non può essere considerato titolo esecutivo in assenza di un ulteriore atto, redatto nelle forme previste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che attesti l'effettivo svincolo della somma e l'insorgenza dell'obbligazione di restituzione a carico del mutuatario. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale e, confermando l'orientamento maggioritario di legittimità e di merito, hanno enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - uni- voca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto». In estrema sintesi, alla base della decisione è posto il rilievo che la messa a disposizione della somma mutuata non deve necessariamente avvenire tramite consegna fisica, ma può essere effettuata anche in modo giuridico, contabile o figurativo, come nel caso di un accredito bancario o di operazioni contabili che consentano al mutuatario di disporre della somma in piena autonomia. Questo principio è stato enunciato in diverse sentenze della Cassazione (Cass. 12 dicembre 1992, n. 11116; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483; Cass. 27 agosto 2015, n. 17194), che hanno affermato come il mutuatario possa considerarsi ‘in possesso' della somma anche senza una consegna materiale. Il Collegio ritiene che, nel momento in cui il mutuatario abbia potuto disporre della somma mutuata, anche solo mediante la costituzione della stessa in deposito irregolare o attraverso un negozio equipollente che abbia funzione cautelare (pegno irregolare), il contratto di mutuo si perfezioni e, in assenza di patti contrari, si configuri anche come titolo esecutivo. In particolare, l'obbligazione restitutoria non deve necessariamente essere immediatamente esigibile, purché essa risulti chiara, univoca e incondizionata, costituendo così il diritto di credito che caratterizza un valido titolo esecutivo. Gli accordi accessori, come la costituzione del deposito irregolare, non alterano la natura del mutuo come contratto reale, né incidono sull'obbligazione restitutoria del mutuatario. Questi accordi regolano la modalità di concreta disponibilità della somma, ma non influenzano la certezza del credito che deve essere restituito, né ne precludono l'esigibilità. Di conseguenza, il contratto di mutuo, arricchito da una pattuizione accessoria che stabilisce un deposito o pegno irregolare, costituisce titolo esecutivo, senza necessità di un atto separato per attivare l'esecuzione forzata. Ciò che rileva, in definitiva, è che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda. Il contratto di mutuo costituisce dunque titolo esecutivo se il mutuatario ha assunto un'obbligazione chiara e incondizionata di restituire la somma che gli è stata messa a disposizione, anche tramite una semplice operazione contabile. L'eventuale costituzione della somma in deposito irregolare non preclude tale configurazione, a meno che non vi sia una pattuizione contrattuale che escluda esplicitamente l'obbligazione restitutoria. Conclusioni La sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Cassazione ha ribadito che il contratto di mutuo, quando la somma mutuata è messa a disposizione del mutuatario in qualsiasi forma, anche mediante operazioni contabili o accrediti bancari, costituisce titolo esecutivo. Non è necessaria la consegna fisica della somma né un atto separato che attesti l'avvenuto svincolo, né l'esistenza di una scrittura privata autenticata. La pattuizione di accordi accessori, come il deposito irregolare o il pegno irregolare, non modifica la natura del mutuo e non preclude la configurabilità del contratto come titolo esecutivo, a condizione che l'obbligazione restitutoria sia chiara e incondizionata. La decisione riafferma il principio che il mutuo perfezionato con la messa a disposizione della somma e con un'obbligazione di restituzione non vincolata a condizioni particolari è sufficiente a legittimare l'esecuzione forzata. |