Il condomino può opporsi all’esecuzione se il debito condominiale sorge prima che diventi proprietario
26 Marzo 2025
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in esame. Il caso Dopo aver ricevuto un precetto di circa 10 mila euro (pro quota) da parte dell'impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione della facciata dell'edificio, il ricorrente sollevava opposizione, in quanto l'acquisto della sua abitazione era avvenuto nel 2010, successivamente alla delibera del 2005 che autorizzava i lavori. Sebbene il Tribunale avesse accolto l'opposizione, la Corte d'Appello ribaltava la decisione, sostenendo che la sentenza del Tribunale del 2016, che aveva condannato il condominio, costituiva titolo esecutivo contro l'opponente, in quanto il processo era stato avviato dopo che questi aveva assunto la qualità di condomino. La decisione della Corte La doglianza, tuttavia, è infondata. Secondo la Corte, infatti, la natura e la portata dell'eccezione sollevata dal condomino creano una frattura del rapporto di rappresentanza processuale in capo all'amministratore di condominio, la cui posizione sostanziale è indifferente rispetto a quella del condomino. I Giudici, inoltre, evidenziano che la sentenza di condanna era stata emessa nei confronti del condominio, e che quindi «non accerta anche e non spiega efficacia assoluta sulla posizione debitoria dei singoli condomini, che per particolari vicende personali potrebbero non rispondere del debito verso il terzo». Per il Collegio, dunque, «se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all'ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell'ente condominiale». Pertanto, «cade il presupposto giuridico su cui la decisione della Corte di Appello appare argomentata, vale a dire che la pronuncia di condanna nei confronti del condominio estende il suo giudicato anche su tutte le questioni sollevabili dai singoli condomini, potendo essi intervenire nel relativo giudizio. Ne discende che rimane travolta anche la conclusione che, nella situazione descritta, la posizione di estraneità al debito del condominio, in quanto preesistente alla formazione del titolo, non avrebbe potuto essere sollevata in sede di opposizione esecutiva»: in realtà, «non essendo tale situazione rappresentabile dal singolo condomino nel giudizio instaurato nei confronti del condominio, è giocoforza ammettere che essa possa essere sollevata dall'interessato in sede di esecuzione della sentenza». La parola, dunque, passa ai giudici del rinvio. (fonte: dirittoegiustizia.it) |