Differimento della prima udienza di comparizione e memorie ex art. 171-ter c.p.c.
26 Marzo 2025
Il differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. rientra nei poteri organizzativi dell'ufficio giudiziario ed è dettata dalla mera esigenza di regolamentare lo svolgimento delle udienze ove, nel giorno indicato nell'atto introduttivo del giudizio, il giudice cui viene assegnata la causa non tenga udienza. Date queste premesse si può ritenere che, quando l'udienza venga differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. continuino a decorrere rispetto all'udienza originariamente fissata, non rilevando il rinvio d'ufficio ai fini del computo dei termini processuali. In questo senso, in termini generali, sembra esprimersi anche la giurisprudenza, anteriormente alla riforma Cartabia del processo civile, che ha chiarito come lo spostamento automatico della data dell'udienza non assuma rilevanza ai fini della tempestività degli atti processuali, dovendo farsi riferimento all'udienza originariamente fissata in citazione; in questo senso la giurisprudenza più recente, ove la Cassazione civile, con l'ordinanza Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2023, n. 10308, ha ribadito l'inammissibilità degli atti processuali proposti oltre i termini calcolati con riferimento all'udienza originaria: «Ed invero, ai sensi dell'art. 343, comma 1 c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. Tale costituzione deve avvenire, a norma della disposizione ult.cit., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., a tenore del quale "Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza". Ne consegue che ove il giudice si sia avvalso di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale deve essere calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (in questo senso, cfr. Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2021, n. 18274; Cass. civ., sez. VI, 6 marzo 2020, n. 6386; Cass. civ., sez. VI, 6 febbraio 2017, n. 3081; Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2011, n. 1567). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ogni caso, il rinvio d'ufficio dell'udienza disposto a norma dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza (Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11791; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2017, n. 2299).» La riforma Cartabia ed il suo successivo Correttivo non sembrano aver influito su tali principi di ordine generale, anche in considerazione che lo slittamento dei termini per le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. viene ora previsto solamente nel caso in cui venga differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. |